• Provvedimento Agenzia Entrate del 17.03.2025 (131055/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 17.03.2025 (131055/2025)
  • Prot. n. 131055/2025



    Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il

    periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo

    adempimento dichiarativo.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    dispone

    1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

    imposta 2024 e della relativa evoluzione

    1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una

    Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e

    da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo

    nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati

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    rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che

    sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    1.2. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo

    d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche

    del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività

    professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di

    affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in

    precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che,

    ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla

    presentazione dei modelli, in quanto:

    − esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice

    sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi

    alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice

    sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30

    per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

    − svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo

    IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre 1972, n. 633.

    1.3. Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei

    relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo

    d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via

    prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;

    b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;

    c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;

    d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;

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    e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice

    attività 71.11.01;

    f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;

    g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;

    h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente

    provvedimento:

    − DK02U - Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera

    a);

    − DK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti

    commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a

    d);

    − DK18U - Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e)

    e f);

    − DK22U - Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);

    − DK04U - Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

    1.4. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1,

    i contribuenti che utilizzano l’applicativo RedditiOnLine, possono effettuare sulla

    base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l’importazione

    nel software per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei dati

    indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024,

    avvalendosi dell’apposita funzionalità informatica.

    1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

    sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

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    2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

    2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente

    dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati

    prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

    2.2. I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti Internet

    a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste

    dall’Allegato n. 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché

    gli estremi del presente provvedimento.

    2.3. É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle

    caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.

    3. Modalità per la trasmissione dei dati

    3.1. I modelli di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi per via telematica

    unitamente alla dichiarazione dei redditi.

    3.2. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata

    direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero

    avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,

    secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo

    provvedimento.

    3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,

    commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente,

    dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di

    affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati

    trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente

    provvedimento.

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    4. Asseverazione

    4.1. I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma

    1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli

    elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti

    ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano

    a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

    4.2. L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

    a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione

    contabile o gran parte di essa;

    b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

    c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

    5. Trattamento dei dati

    5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

    articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in

    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

    n. 196 – è individuata nell’articolo 9-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n.

    50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli

    enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure

    per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Tale norma ha istituito e disciplinato gli indici sintetici di affidabilità fiscale

    con la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare

    l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la

    collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria.

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    Il comma 1 del citato articolo 9-bis prevede, altresì, che gli indici siano

    elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più

    periodi d’imposta.

    L’articolo 9-bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

    − i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione

    e dell’applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali

    previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso

    l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza

    sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza,

    nonché da altre fonti;

    − i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire

    un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali

    rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla

    relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del

    Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di

    determinazione del reddito utilizzato;

    − l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli

    intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti

    telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi

    informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli

    elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli

    indici.

    5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

    dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione

    degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del

    partner tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema

    informativo dell'Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

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    sintetici di affidabilità fiscale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del

    trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

    5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

    i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali.

    5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1,

    lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

    autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga

    effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente

    provvedimento.

    5.5. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la

    sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli

    obblighi di legge e al Regolamento.

    5.6. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento

    è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi

    dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come

    convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i

    contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano,

    anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici,

    contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto

    previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il

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    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime

    di determinazione del reddito utilizzato.

    Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati i modelli

    con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di

    dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e della loro successiva

    evoluzione.

    Il presente provvedimento prevede altresì che, al solo fine di acquisire le

    informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale

    da applicare anche alle società tra professionisti di cui all’articolo 10, della legge

    12 novembre 2011, n.183, ovvero alle società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis

    della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i contribuenti che, nel periodo d’imposta

    2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente

    di una delle seguenti attività economiche:

    a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;

    b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;

    c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;

    d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;

    e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice

    attività 71.11.01;

    f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;

    g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;

    h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare il modello afferente la specifica attività economica.

    I modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate i dati

    rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

    9

    approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della

    dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2025.

    Inoltre, al punto 4 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli

    indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18

    dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

    Viene altresì approvato, nell’ottica di riduzione degli adempimenti relativi

    alla presentazione dei dati necessari all’applicazione degli indici sintetici di

    affidabilità fiscale, un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel

    modello REDDITI 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA 2025.

    Tali informazioni possono essere esportate dall’applicativo RedditiOnLine

    all’interno del software degli indici sintetici di affidabilità con un sistema

    informatico di precompilazione.

    Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti

    trasmettono i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

    affidabilità fiscale.

    Considerato, infine, che, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità

    fiscale, con le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della

    valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali,

    è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è

    reso necessario, a norma dell’articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE)

    2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, consultare

    l’autorità di controllo.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    10

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;

    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

    comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante:

    “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante

    “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

    dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

    modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle

    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività

    produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,

    della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni,

    recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

    contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

    esecuzione telematica dei pagamenti”;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante

    “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

    rilevanti ai fini degli studi di settore”;

    Legge 12 novembre 2011, n.183, recante, all’articolo 10, “Riforma degli ordini

    professionali e società tra professionisti”;

    11

    Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante, all’articolo 4-bis, “Esercizio della

    professione forense in forma societaria”;

    Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21

    giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in

    materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per

    le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

    Legge del 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto “Bilancio di previsione

    dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-

    2026”;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante

    “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

    economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle

    attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a

    partire dal periodo d'imposta 2023”;

    Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21

    febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

    normativi”;

    Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025

    pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in

    G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    12

    Roma, 17 marzo 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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