• Provvedimento Agenzia Entrate del 17.03.2025 (131076/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 17.03.2025 (131076/2025)
  • Prot. n. 131076/2025




    Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative
    istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il
    periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle
    specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di
    dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la
    destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone:

    1. Approvazione del modello di dichiarazione delle persone fisiche

    1.1. È approvato il modello “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni,

    allegato al presente provvedimento, da presentare da parte delle persone fisiche

    nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024.

    1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:

    a) - “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i

    quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;

    - “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture

    contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il

    monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il

    quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro

    AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla

    compilazione del modello “REDDITI 2025-PF” per i soggetti non residenti;

    2

    - “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili,

    contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine,

    il quadro TR;

    b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione

    degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito

    provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui

    rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    1.3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della

    destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti

    che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di

    presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito

    internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle

    dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

    dell’IRPEF

    2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di

    euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50

    centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

    2.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica,

    di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

    luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la

    dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il

    presente provvedimento.

    2.3. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione

    trasmettono la scheda di cui al punto 1.3 direttamente tramite i servizi telematici

    dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste

    3

    Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto

    del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. In

    caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione

    delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una

    normale busta di corrispondenza, sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal

    contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la destinazione

    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il

    cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al

    contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.

    2.4. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.3 verifica

    la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la

    busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa. La busta può

    essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere

    allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del

    delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del

    soggetto che riceve la busta.

    2.5. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma

    2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del

    rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui

    all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998

    trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede di

    cui al punto 1.3 ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3,

    comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:

    - entro il 31 luglio 2025, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2025;

    - entro il 31 ottobre 2025, per le schede ricevute dal 16 luglio 2025 fino al

    termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone

    Fisiche 2025.

    2.6. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322

    del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la

    scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

    4

    dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale,

    cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

    2.7. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente

    della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica

    all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del

    cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche approvate con

    separato provvedimento.

    2.8. I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione

    presentano la scheda di cui al punto 1.3 unitamente al modello di dichiarazione di cui la

    stessa costituisce parte integrante.

    3. Obblighi di riservatezza

    3.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322

    del 1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza

    delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione

    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo quanto stabilito

    dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed

    integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.

    3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11,

    l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza

    espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e

    le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.

    3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte

    effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,

    del citato decreto n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere

    tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità

    diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

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    4. Reperibilità del modello e della busta e autorizzazione alla stampa

    4.1. Il modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” è reso disponibile

    gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e

    stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase

    di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4.3.

    4.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a

    condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e rechi

    l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente

    provvedimento.

    4.3. Per la stampa del predetto modello devono essere rispettate le

    caratteristiche tecniche contenute:

    - nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per il modello di cui al punto 1.2,

    lettera a), e per la scheda di cui al punto 1.3;

    - nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati

    nel punto 1.

    4.4. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, la dichiarazione

    va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito

    internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della

    dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta

    in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la

    data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici

    postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che

    compongono il Modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o

    cuciture. Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni

    dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come

    prova della presentazione della dichiarazione.

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    5. Trattamento dei dati

    5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è

    individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e

    successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

    provvedimento.

    5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione al processo rappresentato nei precedenti punti. Gli intermediari assumono la

    qualifica di titolari del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto

    il loro diretto controllo. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner

    tecnologico Sogei S.p.A. alla quale è affidata la gestione del sistema informativo

    dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di

    affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione

    della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata Responsabile

    del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le

    categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte

    nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

    5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1,

    lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto

    del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività

    istituzionali.

    5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del

    Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

    stato disposto che la trasmissione del modello Redditi PF venga effettuata

    esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

    7

    6. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione “Redditi

    2025-PF”

    6.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli

    intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di

    dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, fascicoli 1, 2 e 3 da presentare nell’anno 2025 da

    parte delle persone fisiche, secondo le specifiche tecniche approvate con il presente

    provvedimento.

    7. Trasmissione telematica dei dati riguardanti le scelte per la destinazione

    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

    7.1. I dati riguardanti le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille

    dell’IRPEF, espresse nell’apposita scheda, approvata unitamente al modello Redditi

    2025-PF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della

    dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono trasmessi dagli utenti del

    servizio telematico secondo le specifiche tecniche approvate con separato

    provvedimento.

    8. Correzioni alle specifiche tecniche

    8.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita

    sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.


    Motivazioni

    Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione

    “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 da parte

    delle persone fisiche. L’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024,

    n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto,

    per l’anno 2025, il rinvio del termine di approvazione del modello di dichiarazione al

    17 marzo 2025.

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    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione

    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

    Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del

    predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet

    dell’Agenzia delle Entrate, nonché viene autorizzata la stampa definendone le relative

    caratteristiche tecniche.

    Contestualmente sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione in via

    telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, da

    utilizzare da parte delle persone fisiche che provvedono direttamente all’invio nonché

    da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari

    abilitati alla trasmissione.

    Laddove si rendesse necessario apportare degli aggiornamenti al modello o alle

    istruzioni delle correzioni alle specifiche tecniche approvate con il presente

    provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell’apposita sezione del

    sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
    1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
    20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale
    n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
    modificazioni, concernente “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
    redditi”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
    approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

    9

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
    “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
    dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
    gestione delle dichiarazioni”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
    imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
    aggiunto”;

    Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
    concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
    contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
    telematica dei pagamenti”;

    Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23
    febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
    luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
    gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26
    aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
    dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
    contribuente;

    Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 21 febbraio 2014 n. 13 recante norme riguardanti l’abolizione del finanziamento
    pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina
    della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
    aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
    dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
    95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

    Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle
    disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro
    sportivo;

    Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
    29 luglio 2021, n.108, recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento
    delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

    Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante avvio operatività del
    Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);

    Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l’istituzione dell'assegno
    unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
    sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46;

    Legge 30 dicembre 2021, n. 234: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
    finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
    27 aprile 2022, n. 34;

    10

    Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
    15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche
    nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia
    di politiche sociali e di crisi ucraina;

    Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
    4 agosto 2022, n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
    rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie
    e sociali;

    Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica
    energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
    del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il bilancio di previsione dello Stato per
    l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023 recante il
    beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
    addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate;

    Decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209, recante le misura di attuazione
    della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;

    Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 23 febbraio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    Decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216, recante misure di attuazione del
    primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure
    in tema di imposte sui redditi;

    Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
    l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: razionalizzazione e semplificazione
    delle norme in materia di adempimenti tributari;

    Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: disposizioni in materia di
    accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

    Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo
    dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

    Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge
    23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui
    agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale
    e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria;

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024 recante il
    beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
    addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,
    ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno
    2024;

    11

    Decreto legislativo 5 agosto 2024, n.108, recante disposizioni integrative e
    correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e
    semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale;

    Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7
    ottobre 2024, n. 143, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini
    normativi ed interventi di carattere economico;

    Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192: recante disposizioni di Revisione
    del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES);

    Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla
    legge 21 febbraio 2025, n. 15 recante disposizioni urgenti in materia di termini
    normativi;

    Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
    l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

    Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2025, con le relative
    istruzioni, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


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