• Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153492/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153492/2025)
  • Prot. n. 153492/2025



    Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9

    luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale,

    ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia

    delle entrate

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    dispone

    1 Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”

    1.1 Per il versamento della tassa automobilistica erariale di cui al Testo unico

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e

    all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché dei relativi interessi

    e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle

    entrate, è utilizzato il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi

    identificativi” (F24 ELIDE).

    2

    1.2 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da

    utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per

    la compilazione dei modelli di pagamento.

    1.3 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle

    entrate di cui al punto 1.1 sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello

    di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi.

    Motivazioni

    L’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto il sistema del

    versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato,

    alle Regioni ed agli enti previdenziali, indicate al comma 2 dello stesso articolo 17.

    La lettera h-ter del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che il sistema del versamento

    unitario possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto

    ministeriale.

    In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle

    Finanze del 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento

    unitario, alla tassa automobilistica erariale, di cui al Testo unico approvato con decreto

    del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all’articolo 5 del decreto-legge

    30 dicembre 1982, n. 953, dovuta a seguito dell’atto di accertamento emesso

    dall’Agenzia delle entrate.

    Il medesimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto, altresì, che

    i termini e le modalità operative per l’attuazione della richiamata disposizione sono

    definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce

    maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli

    adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento

    di numerosi tributi. Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24,

    nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in

    3

    relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso

    dall’Agenzia delle entrate.

    Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente

    provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di

    pagamento e con i codici indicati negli atti stessi.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,

    62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lett. a), 73, comma 4);

    − Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    − Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le

    modalità di avvio delle agenzie fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9

    del 12 gennaio 2001;

    − Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 16 e 18, comma 1).

    Disciplina giuridica di riferimento

    − Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del

    Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

    − decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 28 febbraio 1983, n. 53 (articolo 5), concernente modifiche alla disciplina

    della tassa automobilistica;

    − decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I, recante disposizioni

    in materia di versamento unitario e compensazione;

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    − decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 febbraio 2025, recante

    disposizioni di estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento

    della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento

    emesso dall’Agenzia delle entrate.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 27 marzo 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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