• Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153474/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153474/2025)
  • Prot. n. 153474/2025

    Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-
    legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta
    per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche
    Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle
    modalità di trasmissione telematica

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1 Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del

    decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito

    d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle

    Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.

    60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative

    istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

    1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-

    legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,

    n. 15 (di seguito, decreto-legge), i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo

    sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15

    novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), di cui all’articolo 13

    del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio

    2024, n. 95, con le relative istruzioni.

    1.2 Con la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-

    legge (di seguito Comunicazione), gli operatori economici che intendono beneficiare del

    2

    contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del

    2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di

    quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni

    strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS,

    istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

    limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107,

    paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come

    individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    1.3 Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati anche:

    a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31

    dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1°

    gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

    b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8

    maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva,

    della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento)

    per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    1.4 La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-

    legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere inviata, a pena di decadenza

    dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15

    novembre 2025 degli investimenti effettuati.

    1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

    2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito

    internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3 Modalità per l’invio della Comunicazione

    3.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-legge la

    Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con

    modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto

    3

    incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del

    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica

    della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato

    “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una

    ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative

    motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

    Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui

    al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché

    ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

    precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce

    tutte quelle precedentemente inviate;

    b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

    3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di

    accoglienza.

    3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

    a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della

    Comunicazione;

    b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati

    presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

    c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,

    indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35

    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha

    sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i

    codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

    4

    4 Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa

    4.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge la

    Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025

    esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi

    di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi

    2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione

    telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il

    software denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito

    internet www.agenziaentrate.gov.it.

    4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del

    termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio

    telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella

    precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente

    trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta

    comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente

    trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo

    periodo del comma 14-novies.

    4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è

    scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1

    possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro

    C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate

    incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

    4.5 Si applica il paragrafo 3.2.

    4.6 La Comunicazione integrativa è scartata:

    a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;

    b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto

    a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente presentata.

    5


    5 Utilizzo del credito d’imposta

    5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa per

    l’anno 2025 di cui all’articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge, il

    credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi

    dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi

    dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno

    lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 14-

    decies e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di

    presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai

    richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

    5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli

    investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti

    mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo

    successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il

    riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della

    certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il

    beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

    provvedimento di cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, la certificazione

    mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

    creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dall’8 maggio 2024

    (o dalla data istitutiva della ZLS) al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal

    1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve essere attestato che dette

    spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative fatture, oltre a essere

    indicate nel Quadro E, devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di

    posta indicato nel periodo precedente.

    5.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla Comunicazione

    integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura

    spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge sia superiore a euro

    6

    150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6

    settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in

    presenza di un credito spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge

    non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli

    investimenti nella ZLS 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la

    soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello.

    L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta

    qualora non sussistano motivi ostativi.

    5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

    a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

    dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

    all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello

    F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24

    tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle

    entrate;

    c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le istruzioni per la

    compilazione del modello F24.


    6 Controlli antimafia

    6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla

    verifica antimafia.

    6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete,

    deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta la Comunicazione

    integrativa corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per

    le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92,

    comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali

    l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre

    a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non

    indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario

    7

    un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata

    all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

    professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è

    tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione

    integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata

    all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta

    è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo

    periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della

    Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla

    revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto

    indebitamente utilizzato.

    6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

    adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla Certificazione

    nel caso previsto nel paragrafo 5.3.

    7 Trattamento dei dati

    7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

    del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata

    nell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge, il quale prevede, al primo periodo, che

    i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una

    Comunicazione attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio

    2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma

    prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti

    interessati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°

    gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma, al terzo periodo, prevede che, con

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di

    Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite

    le modalità di trasmissione telematica.

    8

    7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

    sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

    2016/679.

    7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella Comunicazione

    integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:

    - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo

    che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es. rappresentante

    legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

    - i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la

    Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni

    straordinarie intervenute successivamente al 23 giugno 2025;

    - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

    tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

    - i dati contabili relativi al credito d’imposta;

    - gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e

    relative ad acquisti agevolabili.

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione e della

    Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli

    importi non spettanti.

    7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

    Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

    liquidazione, accertamento e riscossione.

    7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

    Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

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    un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

    che la trasmissione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa venga effettuata

    mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario

    oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui

    all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la

    sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

    legge e al Regolamento.

    7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

    della Comunicazione e della Comunicazione integrativa.

    7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla Comunicazione

    integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi

    dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge, ha previsto che le disposizioni di cui

    all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1°

    gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture

    produttive ubicate nelle ZLS.

    Le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano nel rispetto dei limiti e delle

    condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della

    Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti

    compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

    In base all’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-legge, gli operatori

    economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui

    all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, comunicano all’Agenzia delle entrate

    l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di

    10

    sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo articolo prevede, al comma 14-novies, secondo

    periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì,

    l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

    Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, terzo periodo, del decreto-legge, con il presente

    provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione per la fruizione

    del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la

    fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, con le relative istruzioni, e sono

    definite le relative modalità di trasmissione telematica. I citati modelli di Comunicazione e di

    Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente

    provvedimento.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001

    (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

    Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    Articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

    11

    Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

    luglio 2024, n 95;

    Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;

    Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto

    2024;

    Articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 27 marzo 2025



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    firmato digitalmente

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