• Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153452/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153452/2025)
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    Prot. n. 153452/2025




    Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi
    dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: nuove modalità per
    la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite il servizio
    “Voltura catastale web”




    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento


    DISPONE



    1. Attivazione del servizio “Voltura catastale web”

    1.1. A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile, nell’area riservata dello stesso sito,

    il servizio “Voltura catastale web” per la compilazione e la presentazione online

    delle domande di volture catastali. L’area riservata è accessibile previa

    autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le

    credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

    2. Modalità di presentazione delle domande di volture catastali

    2.1. Le domande di volture catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui al

    punto 1.1 e osservando una delle seguenti modalità alternative:

    a) direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture

    2

    (di seguito, anche, “interessato”), previo accesso all’area riservata con una delle

    modalità indicate al punto 1.1.; in tal caso è necessario inviare il documento

    informatico contenente la domanda di volture firmato digitalmente o, in

    alternativa, una copia per immagine della domanda di volture cartacea,

    sottoscritta dall’interessato con firma autografa e corredata della copia di un

    documento di identità in corso di validità;

    b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione della domanda di

    volture; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata

    con una delle modalità indicate al punto 1.1, trasmette la domanda di volture,

    sottoscritta dal soggetto obbligato secondo le modalità indicate al punto

    precedente, unitamente al documento informatico contenente la delega alla

    trasmissione, sottoscritto digitalmente dal delegante o, in alternativa, unitamente

    alla copia per immagine della delega cartacea, sottoscritta con firma autografa e

    corredata della copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso

    delegante. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente

    devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.

    2.2. Il servizio di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dai rappresentanti di persone

    fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le

    modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    prot. n. 332731 del 22 settembre 2023. Le domande di volture catastali,

    trasmesse dal rappresentante e dalla persona di fiducia preventivamente abilitati

    all’utilizzo del servizio, devono essere sottoscritte dal soggetto obbligato

    secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a), fatto salvo il caso in cui il

    servizio sia utilizzato dal legale rappresentante di una persona totalmente

    incapace di agire.

    2.3. La documentazione da allegare alle domande di volture catastali ne costituisce

    parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel

    sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate,

    3

    nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo

    2005, n. 82 e successive modificazioni.

    2.4. Le domande di volture catastali sono acquisite ed esaminate dall’Ufficio

    Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate che ha competenza

    territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto

    della dichiarazione.

    2.5. Restano ferme le restanti modalità di presentazione delle domande di volture

    catastali, disciplinate dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e dall’articolo 3-bis del decreto legislativo

    18 dicembre 1997, n. 463.

    3. Modalità di pagamento

    3.1. Il pagamento delle somme dovute, i cui importi sono calcolati dal servizio di

    cui al punto 1.1., avviene utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5, comma

    2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    3.2. Il pagamento è altresì possibile, per i soli soggetti abilitati ai servizi di

    presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, di cui al

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 22 marzo 2005,

    pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005, mediante l’utilizzo di somme

    preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del

    Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007 e del

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21

    marzo 2024.

    4. Ricevute rilasciate dal servizio

    4.1. L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel

    medesimo servizio on line, l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei

    file contenenti i dati delle volture catastali per le quali si richiede la

    4

    registrazione, nonché la regolarità della dichiarazione presentata e l’avvenuto

    pagamento dei tributi.

    4.2. Le ricevute di cui al punto 4.1 non sono prodotte se il file non è acquisito per

    uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato di cui

    al punto 5.1. In questo caso nell’area riservata compare un messaggio che

    comunica lo scarto dell’intero file.

    4.3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005.

    4.4. I delegati di cui al punto 2.1 lett. b) sono tenuti a rilasciare tempestivamente, ai

    soggetti che hanno loro conferito la delega, la dichiarazione di impegno a

    provvedere alla presentazione delle domande di volture catastali, nonché la

    copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio on line.

    5. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione online dei dati
    relativi alle domande di volture catastali

    5.1. Le domande di volture catastali sono trasmesse rispettando le specifiche

    tecniche allegate al presente provvedimento e pubblicate sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate.

    5.2. Eventuali correzioni e/o integrazioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate

    nelle pagine informative dedicate al servizio Voltura catastale web del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, con opportuna evidenza delle modifiche, e

    ne sarà data relativa comunicazione.

    5.3. Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è altresì resa

    disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.



    6. Periodo transitorio

    6.1. Il software “Voltura 2.0 - Telematica”, continuerà a essere reso disponibile e

    manutenuto fino alla data di dismissione, che verrà resa nota con specifico

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    comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Oltre tale data non

    sarà consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la

    procedura informatica “Voltura 2.0 - Telematica”.

    7. Trattamento dei dati personali

    7.1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l’espletamento delle

    procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 463 avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di

    interesse pubblico di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica

    26 ottobre 1972, n. 650.

    7.2. I soggetti obbligati alla dichiarazione e coloro che la effettuano per conto di

    questi sono tenuti, nell’ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi

    stabiliti, all’assolvimento degli obblighi di correttezza, legittimità e

    minimizzazione del trattamento dei dati personali per la predisposizione della

    domanda di volture catastali e per la trasmissione della stessa e dei relativi

    documenti allegati.

    7.3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale

    è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per

    questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

    del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    7.4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla domanda di volture

    catastali, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare soggetto a

    registrazione nonché quelli dell’eventuale soggetto che la presenta per conto

    degli stessi. I dati personali contenuti nella domanda di volture catastali ovvero

    nei relativi documenti ad essa allegati possono, in taluni casi, comprendere

    anche categorie particolari di dati personali (articolo 9 del Regolamento UE

    2016/679) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di

    sicurezza (articolo 10 del Regolamento UE 2016/679) ove questi dati siano

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    indispensabili ai fini della richiesta.

    7.5. I dati richiesti per la presentazione della domanda di volture catastali

    dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il

    complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed

    esecuzione degli adempimenti in materia di voltura degli atti relativi a diritti

    sugli immobili e verranno trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate in

    conformità a quanto indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice

    della protezione dei dati personali, nonché dall’eventuale ulteriore disciplina

    applicabile al trattamento.

    7.6. I dati personali comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso la presentazione

    della domanda di volture catastali e dei relativi documenti allegati verranno

    trattati dalla stessa esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente

    connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi

    legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

    7.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto

    del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie

    attività istituzionali di tenuta della banca dati del Catasto Terreni e del Catasto

    Fabbricati.

    7.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

    parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata

    eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35

    del Regolamento (UE) n. 2016/679.


    Motivazioni


    Il presente provvedimento disciplina l’attivazione del servizio “Voltura catastale web” da

    utilizzare per trasmettere il modello di domande di volture catastali e approva le relative

    specifiche tecniche. Il servizio è reso disponibile nell’area riservata del sito internet

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    dell’Agenzia delle entrate ed è accessibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione, direttamente

    o mediante delegati.

    Il servizio è utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del

    soggetto obbligato, preventivamente abilitati secondo quanto disposto dal Provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è resa disponibile la

    documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di

    dichiarazione e aggiornamento dei dati catastali, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo

    coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

    Il servizio guida l’utente nella compilazione della dichiarazione, semplificandone la

    definizione e consentendone la trasmissione telematica: la finalità è quella di favorire il corretto

    aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l’inserimento di informazioni attendibili,

    coerenti e verificate, nonché di promuovere la compliance.

    Il servizio arricchisce, infatti, la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dei

    contribuenti, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e di

    quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine

    di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance

    attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.

    Il nuovo servizio “Voltura catastale web” sostituirà, progressivamente, l’attuale

    procedura “Voltura 2.0 - Telematica”, mantenendo inalterate le funzionalità per l’utenza e

    rendendo universale la possibilità di accesso alla trasmissione telematica.

    Il nuovo servizio consente, in analogia a “Voltura 2.0 – Telematica”, di effettuare il

    pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo con un prelievo automatico delle rispettive somme

    dal “castelletto” alimentato dal soggetto abilitato ai servizi di trasmissione dei documenti di

    aggiornamento catastale. Per consentire l’accesso al servizio a tutti gli utenti dell’area riservata

    del sito, è stato implementato un servizio di pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo tramite

    la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    (PagoPA).

    Restano ferme le altre modalità di presentazione delle domande di volture di cui al punto

    2.5, vale a dire su moduli cartacei da consegnarsi agli sportelli degli Uffici provinciali-

    8

    Territorio dell’Agenzia delle entrate, con domande trasmesse via pec o email e da modello

    unico informatico.



    Riferimenti normativi


    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:


    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

    del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.

    64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma

    4);

    Statuto dell’Agenzia delle Entrate, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Normativa di riferimento:


    Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre

    1931, n. 1572, e successive modificazioni;

    Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio

    decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

    Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani,

    rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

    Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949 di approvazione della “Istruzione

    per la conservazione del catasto terreni (XIV);

    Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

    settembre 1954, n. 869, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi

    9

    percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

    Decreto del Ministro delle Finanze 13 dicembre 1961 di approvazione della

    “Istruzione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali 13

    dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano”;

    Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente semplificazione delle procedure

    catastali;

    Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 – Approvazione

    dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 679/1969, concernente la

    semplificazione delle procedure catastali;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - Disciplina

    dell’imposta di bollo;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente

    perfezionamento e revisione del sistema catastale;

    Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, “Regolamento recante

    norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle

    conservatorie dei registri immobiliari”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante Semplificazione in materia di

    versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi

    agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23

    dicembre 1996, n. 662;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in

    materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma

    dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità

    per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo

    10

    3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente;

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il

    Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

    amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di

    protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento

    nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

    dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE e successive modifiche e integrazioni;

    Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio

    annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 374;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione

    digitale;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005 recante

    “Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico

    di aggiornamento degli atti catastali – articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre

    2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25

    marzo 2005;

    Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

    marzo 2006, n. 80;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, concernente la

    determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione

    telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative

    modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per

    11

    l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,

    con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80;

    Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007,

    pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, recante Pagamento di servizi

    telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto

    corrente unico a livello nazionale;

    Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria

    e di competitività economica, in particolare l’articolo 19, che dispone in materia di

    “Aggiornamento del catasto”;

    Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di

    semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di

    accertamento;

    Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

    aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

    Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016, ai

    sensi del comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente

    l’approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture

    catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione

    telematica;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120473 del 28 giugno

    2017, recante disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi

    speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio, ai sensi dell’art. 6,

    comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall’art. 7-quater,

    comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi

    12

    ipotecari e catastali resi presso gli Uffici. Modalità e termini di attivazione;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 40468 del 10

    febbraio 2021, recante disposizioni concernenti nuove modalità per la predisposizione e

    la presentazione delle domande di volture catastali tramite la procedura informatica

    “Voltura 2.0 – Telematica”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22

    settembre 2023, recante l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle

    entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone

    fisiche e delle persone di fiducia;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21 marzo

    2024, recante estensione dell’ambito di applicazione della modalità di pagamento dei

    tributi dovuti per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento del catasto

    mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini

    e Collegi Professionali.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 27 marzo 2025


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone
    Firmato digitalmente

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