• Provvedimento Agenzia Entrate del 28.03.2025 (155649/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 28.03.2025 (155649/2025)
  • Prot.n. 155649/2025


    Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero
    di franchigia di cui all’articolo 70-
    unvicies del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche
    tecniche per la trasmissione telematica dei dati



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone:

    1. Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime

    transfrontaliero di franchigia

    1.1 È approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime

    transfrontaliero di franchigia di cui all’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente

    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Comunicazione”), con le

    relative istruzioni. Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel

    territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime

    transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea

    che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre

    civile dell’anno i dati individuati dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

    1.2 Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa

    relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le

    operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli

    altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di

    esenzione.

    1.3 Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello, alle istruzioni e alle

    2

    specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2. Reperibilità del modello

    2.1 Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato

    elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

    3. Modalità e termini per la presentazione telematica

    3.1 La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro

    l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via

    telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui

    all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

    1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei

    requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente

    provvedimento.

    3.2 La Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel

    trimestre di riferimento.

    3.3 In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari

    annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, con le modalità

    di cui al punto 3.1, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data

    in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate

    dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

    3.4 In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso

    di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle

    entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è

    stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere

    temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

    3.5 Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione

    già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un

    trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni

    dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo

    3

    periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

    3.6 Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la

    Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro

    100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.

    3.7 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,

    commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

    rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che

    ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce

    prova dell’avvenuta presentazione.

    4. Trattamento dei dati

    4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli

    6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

    196 – è individuata nell’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nella normativa di riferimento indicata in calce

    al presente provvedimento.

    4.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle

    entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale

    sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria designata per

    questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento

    (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di

    Comunicazione, sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei

    dati personali ad esso allegata.

    4.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,

    paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

    conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali.

    4.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1,

    lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

    4

    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello di Comunicazione venga

    effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 70-terdecies, comma 5,

    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato

    dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, approva il modello di

    Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative

    istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello

    deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui

    all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel

    territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, per

    comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati

    dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

    Con lo stesso provvedimento sono individuate la modalità di presentazione e la

    reperibilità del modello di Comunicazione.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,

    comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

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    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e

    disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento

    recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui

    redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto

    1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di

    locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei

    pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre

    1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal

    decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    n. 78 del 3 aprile 2000;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei

    diritti del contribuente;

    Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180: attuazione della direttiva (UE)

    2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE

    per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE)

    2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE

    e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 28 marzo 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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