• Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 07.03.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 07.03.2025
  • RISOLUZIONE N. 17/E





    Roma, 7 marzo 2025



    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei
    crediti d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 34 a 40, della legge
    regionale 28 dicembre 2018, n. 29 e all’articolo 7, commi da 21 a
    31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 - Regione Autonoma
    Friuli-Venezia Giulia

    L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129

    prevede che “la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge

    e nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere

    incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da

    utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241.”.

    L’articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.

    29 e l’articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

    riconoscono dei contributi, nella forma di crediti d’imposta, alle condizioni ivi

    indicate.

    Le citate disposizioni demandano la disciplina delle modalità di fruizione

    dei crediti d’imposta a una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

    Con la convenzione del 4 novembre 2024 stipulata tra l’Agenzia delle

    Entrate e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prevista dalle sopra citate



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione



    disposizioni, sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione in

    compensazione delle sopra descritte agevolazioni.

    La predetta convenzione prevede che la Regione Autonoma Friuli-Venezia

    Giulia comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei dati dei

    contribuenti e dei crediti d’imposta spettanti, nonché le eventuali variazioni.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione

    fruibile in compensazione, comunicato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia

    Giulia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate.

    Ciò premesso, per gli atti di concessione dei contributi adottati a decorrere

    dall’anno 2025, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei

    beneficiari delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

    delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti

    codici tributo:

    • “7073” denominato “Regione FVG - credito d’imposta per il

    miglioramento della competitività delle imprese - articolo 2, commi da

    34 a 40, LR 28 dicembre 2018, n. 29 - anno di concessione del contributo

    dal 2025”;

    • “7074” denominato “Regione FVG - credito d’imposta per le erogazioni

    liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività

    culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale - articolo 7,

    commi da 21 a 31, LR 6 agosto 2019, n. 13 - anno di concessione del

    contributo dal 2025”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici

    tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme

    indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il



    contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito, nella colonna

    “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del

    credito d’imposta, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati

    dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

    beneficiari trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e che

    l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda

    l’importo indicato in tale elenco tenendo conto anche delle eventuali variazioni

    trasmesse dalla stessa Regione, pena lo scarto del modello F24.

    Per i contributi concessi fino al 31 dicembre 2024 sono utilizzati i codici

    tributo “6910” e “6911”, istituiti con la risoluzione 28 novembre 2019, n. 97/E, cui

    si rimanda.


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