• Risoluzione Agenzia Entrate n. 13/E del 19.02.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 13/E del 19.02.2025
  • RISOLUZIONE N. 13

    Divisione Contribuenti
    ____________________________

    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
    autonomi ed enti non commerciali




    Roma, 19/02/2025

    OGGETTO: Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo
    assuntore– Trattamento ai fini dell'imposta di registro




    Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    L'Ordine istante, di seguito anche solo ''Ordine'' o ''Istante'', ha chiesto di chiarire la

    tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato

    fallimentare con intervento del terzo assuntore, disciplinato dall'articolo 124 del Regio Decreto

    16 marzo 1942, n. 267, ratione temporis, alla luce del consolidato orientamento

    giurisprudenziale formatosi nell'ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute

    nella circolare 21 giugno 2012, n. 27/E.

    In via preliminare, l'Ordine fa presente che quanto di seguito rappresentato è

    estensibile anche al concordato nella liquidazione giudiziale prevista dal decreto legislativo 12

    gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa), agli artt. 240-253, avendone mantenuto

    inalterati i tratti essenziali dell'istituto de quo.

    Pagina 2 di 9

    Ciò premesso, l'Istante ricorda che il concordato fallimentare «rappresenta una

    particolare modalità di chiusura del fallimento a mezzo della quale l'imprenditore fallito

    definisce i rapporti pregressi con il pagamento, anche parziale, dei creditori e ottiene la

    liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare» e che «la proposta di concordato può

    essere presentata sia dal fallito (a determinate condizioni), da parte di uno o più creditori o da

    un terzo, e deve essere approvata dai creditori e poi omologata dal Tribunale».

    A tale riguardo, l'Ordine precisa che la fattispecie oggetto di quesito concerne i

    decreti di omologa del concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore, procedura

    nella quale «quest'ultimo si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata,

    in base allo schema civilistico dell'accollo (art. 1273 c.c.), dietro la cessione delle attività

    fallimentari».

    In tale procedura, «il terzo assuntore diventa proprietario di tutte le attività e si

    accolla le passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione,

    contestualmente all'omologa stessa e gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato

    sono atti meramente esecutivi».

    Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, rileva la circostanza che il decreto di

    omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore esplica effetti traslativi,

    dato che, con il provvedimento di omologa, il terzo assuntore acquisisce - immediatamente e

    direttamente - i beni fallimentari.

    Conseguentemente, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento

    del terzo assuntore è assoggettato ad imposta proporzionale di registro, poiché sussumibile nella

    categoria degli atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità

    da diporto, ovvero su altri beni e diritti, di cui alla lett. a) dell'articolo 8 della Tariffa, parte

    prima, allegata al TUR.

    Pagina 3 di 9

    L'Istante fa presente che ''Sull'imposizione in misura proporzionale della fattispecie

    in esame, giurisprudenza e prassi erariale convergono. Non c'è convergenza, invece, per quanto

    riguarda l'assoggettamento ad imposta di registro del correlato accollo delle passività

    fallimentari da parte del terzo assuntore».

    L'Istante richiama la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, nella parte in cui indica

    che: «Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile, si ritiene che l'accollo delle

    obbligazioni scaturenti dal concordato da parte del terzo assuntore costituisca una disposizione

    intrinsecamente connessa a quella relativa al trasferimento dell'attivo fallimentare, essendo

    entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria ed inscindibile (...). La

    connessione oggettiva tra l'accollo delle obbligazioni concordatarie e il trasferimento dell'attivo

    fallimentare risulta tale da non consentire di ritenere ciascuna di esse espressione di

    un'autonoma capacità contributiva. Ne consegue che, ad avviso della scrivente, si rende

    applicabile la disposizione recata all'articolo 21, secondo comma, del TUR, relativo agli atti

    contenenti più disposizioni che derivano necessariamente le une delle altre. In ossequio a tale

    disposizione normativa, l'imposta di registro si applica come se l'atto contenesse la sola

    disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, da determinare avendo riguardo sia

    all'aliquota che alla base imponibile».

    A tal proposito, l'Ordine fa presente che «la Suprema Corte di Cassazione,

    sovvertendo tale interpretazione, esclude che l'accollo dei debiti nel concordato fallimentare,

    con intervento del terzo assuntore, possa essere assoggettato a tassazione ai fini del registro.

    Detto accollo, infatti, costituisce per l'assuntore un obbligo previsto normativamente, non

    derivando dalla volontà delle parti bensì rappresentando un effetto ''legale naturale e

    imprescindibile'' del concordato fallimentare. Sicché, l'accollo dell'assuntore, avendo una stretta

    correlazione (o, meglio, ''una dipendenza necessaria'' con il trasferimento dell'attivo) non può

    Pagina 4 di 9

    essere considerato un atto negoziale autonomo, a sé stante e, dunque, assoggettabile a

    imposizione ai fini del registro».

    L'Ordine evidenzia che, secondo i giudici della Corte, il concordato fallimentare con

    intervento del terzo assuntore rappresenterebbe una fattispecie complessa, inscindibile e unitaria,

    con conseguente applicabilità dell'articolo 21, comma 3, del TUR, che esclude l'assoggettamento

    ad imposta di registro degli ''accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre

    disposizioni'''.

    L'Istante, «[a] conferma di tale orientamento ermeneutico ormai consolidato (Ord.

    Cass. Civ. n. 29842/2023, 29849/2023, 29904/2023, 29951/2023, 29955/2023 e 31590/2023)»,

    richiama i principi di diritto contenuti nell' ordinanza n. 31530 del 13 novembre 2023 della Corte

    di Cassazione, nella quale viene statuito che:

    «a) al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo

    assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte

    prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in

    misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale

    assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del

    concordato con terzo assuntore e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, ex

    art. 21, comma 3, d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131;

    b) in applicazione del cit. art. 21, 3° comma, l'accollo delle passività di cui al

    decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale,

    non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli

    assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base

    imponibile;

    Pagina 5 di 9

    c) l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai

    fini della liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante esclusivamente

    dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione».

    Stante la chiarezza delle statuizioni - ormai costanti e consolidate - della Corte di

    Cassazione, l'Istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di registro sui

    suddetti decreti di omologa, con particolare riferimento alla determinazione della base

    imponibile, stante la menzionata difformità di orientamento tra prassi dell'Amministrazione

    finanziaria e giurisprudenza di legittimità.


    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA


    L'Ordine ritiene che «il corretto trattamento, ai fini dell'imposta di registro di cui al

    D.P.R. n. 131/1986, del decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di un

    terzo assuntore sia quello di cui all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.

    131 del 1986, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei

    beni e dei diritti fallimentari trasferiti, con contestuale esclusione dal computo dell'imposta

    dell'assunzione delle passività, in quanto effetto legale naturale del decreto di omologa del

    concordato con terzo assuntore e, come tale, non autonomamente assoggettabile a tassazione, ex

    art. 21, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 131».


    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


    La problematica interpretativa riguarda la determinazione della base imponibile

    dell'imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di

    omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dagli articoli da 124 a 140

    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [cd. legge fallimentare (LF)].

    Pagina 6 di 9

    Tale procedura si caratterizza per la duplice circostanza che l'assuntore, da un lato, si

    obbliga con i propri mezzi a soddisfare i creditori concorsuali nella misura concordata, in base

    allo schema civilistico dell'accollo, e dall'altro lato, acquisisce, di regola, per effetto della

    sentenza di omologa le attività fallimentari.

    In particolare, nel concordato fallimentare con terzo assuntore è possibile

    distinguere due effetti:

    - uno obbligatorio, che si realizza con l'assunzione degli obblighi derivanti dal

    concordato da parte del terzo e si sostanzia in una sorta di accollo dei debiti dell'imprenditore

    fallito da parte dell'assuntore;

    - uno traslativo, ossia il trasferimento all'assuntore del patrimonio fallimentare.

    Come è noto, a tale riguardo, la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 (punto 1.2),

    proprio in considerazione di tale schema negoziale, in cui l'accollo delle obbligazioni costituisce

    una disposizione intrinsecamente connessa a quella relativa al trasferimento dell'attivo

    fallimentare, essendo entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria e

    inscindibile, ha stabilito che l'imposta proporzionale di registro va applicata, in base a quanto

    previsto dall'articolo 21, comma 2, del TUR, alla disposizione dell'atto che dà luogo alla

    imposizione più onerosa, risultante dal confronto tra «l'imposizione gravante sulla parte del

    decreto relativo all'accollo dei debiti scaturenti dal concordato, soggetti all'imposta nella

    misura del 3 per cento ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e

    l'imposizione gravante sui beni dell'attivo fallimentare trasferiti per effetto del concordato».

    Le motivazioni a sostegno dell'applicabilità del comma 2 dell'articolo 21 del TUR

    risiedono, in buona sostanza, nel fatto che, nel concordato fallimentare con l'intervento di un

    assuntore, l'accollo dei debiti del concordato e la cessione dei crediti sono due disposizioni

    distinte, legate da un vincolo di derivazione necessaria, che, però, non riduce l'atto di accollo a

    Pagina 7 di 9

    mero accordo di pagamento dei beni del concordato. Nel caso di specie, infatti, l'accollo

    mantiene, comunque, la propria autonomia rispetto al patto di concordato.

    Sul punto, le indicazioni rese dalla Scrivente con la citata circolare n. 27/E del 2012,

    non hanno trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, secondo un

    orientamento ormai univoco, è giunta a conclusioni differenti.

    Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che «al decreto di omologa del

    concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione

    correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al cit. d.P.R. n. 131 del 1986, con

    commisurazione dell'imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti

    fallimentari trasferiti, tenuto conto che l'aliquota applicabile dipende dalle voci dell'attivo

    trasferito (cessioni di crediti, cessione di beni, trasferimento dell'attivo) - mentre il contestuale

    accollo dei debiti - collegato a detta cessione dei beni fallimentari - è escluso dalla tassazione ex

    art. 21 comma 3, cit. e dalla base imponibile» (Cass. 13 novembre 2023, n. 31530; cfr. anche

    Cass. 5 giugno 2024, n. 15727, Cass. 30 novembre 2023, n. 33442, Cass. 14 novembre 2023, n.

    31590, Cass. 27 ottobre 2023 n. 29842, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29649, Cass. 6 maggio 2021,

    n. 11925).

    La tesi della Corte muove dalla considerazione che gli effetti del concordato con

    assuntore derivano direttamente dalla legge, tale per cui non può essere paragonato ad un

    accordo negoziale siglato tra le parti.

    In particolare, la Corte ha osservato che nel concordato fallimentare, gli obblighi di

    pagamento del terzo assuntore, «non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti

    (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, c. 2) in quanto l'assunzione di detti debiti costituisce effetto

    legale naturale ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura

    fallimentare (mezzo che, come tale, rimane sottoposto al controllo degli organi fallimentari) e,

    tenuto conto che nella fattispecie in esame non siamo in presenza di un mero contratto con

    Pagina 8 di 9

    correlativi corrispettivi, per il quale vigono le diverse regole di cui alla citata disposizione. (...).

    In altri termini, analizzando la disciplina fallimentare, si osserva come l'assunzione delle

    passività rappresenti un effetto fisiologico del concordato con terzo assuntore, in quanto

    disposta direttamente dalla legge e correlata anche all'interesse del terzo assuntore che,

    animato da intenti legittimamente speculativi, mira a conseguire, dal ricavato della vendita dei

    beni e dall'esperimento delle azioni, un quid, economicamente apprezzabile, rispetto ai debiti

    che si è accollato» (Cass. 13 novembre 2023, n. 31530).

    Pertanto, secondo la Cassazione, alla fattispecie in esame deve trovare applicazione

    la disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, del T.U.R., ai sensi del quale «non sono soggetti

    ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati ad altre disposizioni (...)» e l'imposta di

    registro in misura proporzionale deve dunque essere applicata su una base imponibile

    corrispondente al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti.

    Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, che viene recepito in questa

    sede, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata

    circolare n. 27/E del 2012.

    In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento

    del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere

    ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta

    proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di

    trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per

    ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.

    Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento

    dell'imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato

    dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale

    istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ''concordato fallimentare''.

    Pagina 9 di 9

    Gli Uffici sono invitati a riesaminare, con le modalità di rito, i procedimenti pendenti

    interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che

    precedono, tenendo conto - in caso di procedimento giurisdizionale - dello stato e del grado di

    giudizio, avendo anche riguardo ad altre questioni eventualmente sostenibili.

    Qualora venga chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere,

    occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice

    elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia

    del contribuente alla rifusione delle spese di lite.





    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite

    con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli

    Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE CENTRALE AD
    INTERIM

    (firmato digitalmente)

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati