• Risoluzione Agenzia Entrate n. 6/E del 24.01.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 6/E del 24.01.2025
  • RISOLUZIONE N. 6/E





    Roma, 24 gennaio 2025

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
    d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il
    Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19
    settembre 2023, n. 124

    L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce, alle

    condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti

    nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di

    prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

    Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

    alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

    state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES

    unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

    e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

    In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le

    modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il

    modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

    dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è

    stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli

    investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti

    agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed

    è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

    cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

    messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese

    attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel

    settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto-

    legge 19 settembre 2023, n. 124”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

    debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei

    costi, nel formato “AAAA”.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai

    contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti

    superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni

    inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

    compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate.



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