• Risoluzione Agenzia Entrate n. 4/E del 13.01.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 4/E del 13.01.2025
  • RISOLUZIONE N. 4 /2025




    Roma, 13 gennaio 2025

    OGGETTO: Articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in
    materia di contratti di concessione del diritto di superficie su
    terreni per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti
    rinnovabili. Profili di pubblicità immobiliare

    L’articolo 5, comma 2-bis1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63

    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha previsto che

    la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie

    per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili non può essere inferiore a

    sei anni, con rinnovazione automatica, alla scadenza, per un ulteriore sessennio.


    1 L’art. 5, comma 2-bis, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
    12 luglio 2024, n. 101 dispone: “La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di
    superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
    8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere
    inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla
    seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare
    la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la
    propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della
    scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla
    data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il
    contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo
    periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una
    durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si
    intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non
    ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo
    nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto.”.




    Divisione Servizi
    ________________________________________

    Direzione Centrale Servizi Catastali,
    Cartografici e di Pubblicità Immobiliare



    La norma ha disposto altresì l’applicazione di detta disciplina anche ai contratti già

    stipulati e non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso.

    In tale contesto, sono stati rappresentati i seguenti

    QUESITI

    - Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024,

    derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i

    contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per

    l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla

    quale riconoscere efficacia per almeno sei anni.

    - Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla

    trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra

    menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    Tanto premesso, con riferimento al primo quesito si ritiene opportuno

    rammentare che il richiamato art. 2645 bis c.c. prevede la trascrizione dei contratti

    preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti - quando

    risultanti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o

    accertata giudizialmente - di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 2643.

    In tal senso, quindi, la norma codicistica prevede già la trascrizione

    anche dei contratti preliminari di costituzione del diritto di superficie su beni

    immobili e ciò indipendentemente dalla durata contrattuale di detto diritto.

    In via generale, gli effetti di tale trascrizione previsti dal citato art. 2645

    bis c.c. (vale a dire, la prevalenza sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il

    promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare) vengono

    espressamente correlati alla trascrizione del contratto definitivo da effettuarsi entro

    un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione dello stesso, con

    esplicita previsione, comunque, di cessazione di detti effetti “in ogni caso entro

    tre anni dalla trascrizione” del contratto preliminare.



    In sintesi, la disciplina codicistica applicabile ai contratti preliminari

    immobiliari prevede una durata massima di un triennio per gli effetti della

    trascrizione di detti contratti.

    Pertanto, al fine di risolvere il primo quesito in tema di trascrizione,

    giova evidenziare che la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024)

    non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso,

    non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria

    implicita rispetto alla disciplina generale, ora richiamata, della trascrizione dei

    contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile.

    Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti

    preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di

    detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica

    generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia

    “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di

    “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto

    dall’art. 2645 bis c.c.).

    In altri termini, una cosa è l’efficacia sostanziale (durata minima) del

    contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è

    intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un

    sessennio; altro è la durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla

    è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla

    disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei

    contratti preliminari su beni immobili.

    Per quanto concerne, poi, il secondo quesito, relativo alle eventuali

    modalità di “trascrizione” per dare evidenza della proroga ex lege disposta per i

    contratti già in essere, si ritiene utile, anche in tal caso, evidenziare - pure sotto tale

    profilo - l’assenza di una esplicita novità normativa nella disciplina della pubblicità

    immobiliare.

    In sostanza quindi, stante l’assenza di una espressa deroga o previsione

    normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora



    scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata

    dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti,

    per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante

    l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2, a costituire titolo per

    l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari.

    Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di pubblicare nei registri

    immobiliari un evento giuridico, nei casi e nelle forme di legge, nell’ipotesi in cui

    detto evento sia contenuto in un atto che rispetti i requisiti di forma di cui al citato

    articolo 2657 del codice civile.

    In sintesi, dunque, stante l’assenza di una espressa disciplina

    derogatoria recata dalla novità legislativa in esame, si ritiene che:

    - i contratti oggetto di quesito possono continuare ad accedere - nel

    rispetto dei requisiti di forma - al regime della trascrizione dei contratti preliminari,

    ma, pur rimanendo ferma l’efficacia sostanziale dell’atto (durata minima di almeno

    un sessennio, rinnovabile alla scadenza) introdotta dal citato articolo 5, comma 2-

    bis, gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dall’art. 2645 bis

    c.c. che prevede, per tale formalità, l’efficacia massima di un triennio;

    - la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella

    sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei

    registri immobiliari.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

    istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli

    Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE CENTRALE
    Claudio Fabrizi

    firmato digitalmente


    2 L’art. 2657 c.c. dispone che “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto
    pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente
    ”.

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