• Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 10.01.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 10.01.2025
  • RISOLUZIONE N. 2/E





    Roma, 10 gennaio 2025

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle
    somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione di cui al Testo
    unico del 31 ottobre 1990, n. 346 e ridenominazione di codici tributo
    esistenti

    Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni,

    di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato

    dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

    In particolare, il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha modificato,

    tra l’altro, l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento

    autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che

    “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni

    dal termine di presentazione della dichiarazione”. Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS

    dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito

    avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione

    della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta

    giorni”.

    È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si

    prevede che “il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni

    autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il

    termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate

    trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici

    rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della

    successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno

    successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo

    33”.

    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte

    dal 1° gennaio 2025.

    Con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 sono stati istituiti i codici tributo per il

    versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della

    dichiarazione di successione di cui al Testo unico in argomento.

    Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18

    settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la

    ridenominazione dei relativi codici tributo secondo le indicazioni riportate nei seguenti

    paragrafi.

    1. Versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di

    successione e autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento

    Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della

    dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è

    istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:

    • “1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni -

    autoliquidazione”.

    Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il

    seguente codice tributo:

    • “1635” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - interessi

    pagamento rateale”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    ? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;

    3

    ? nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice

    fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato,

    erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice

    fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice

    identificativo”;

    ? per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”

    è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero

    della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso

    di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è

    valorizzato con “0101”).

    Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di

    successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20

    per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento

    in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”. Per il

    rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il

    suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad

    esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate

    (ad esempio, “08” oppure “12”).

    2. Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento

    In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui

    all’articolo 50 del TUS1, per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta,

    con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare

    esclusivamente mediante il modello F24:

    • “1549” denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione

    di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art.

    13 d.lgs. n. 472/1997”.


    1 A decorrere dal 1° gennaio 2026, articolo 47 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

    4

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    ? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;

    ? nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice

    fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato,

    erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice

    fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice

    identificativo”.

    Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di

    seguito indicato:

    • “1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e

    tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n.

    472/1997”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il

    codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento -

    art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.

    3. Versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli

    Uffici

    Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di

    liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare

    esclusivamente mediante il modello F24:

    • “A139” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni -

    Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”.

    5

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

    versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”,

    nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

    Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il

    vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.

    Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di

    seguito indicato:

    • “A150” denominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della

    dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.

    Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli

    Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni -

    Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.

    *****

    A seguito della modifica dell’articolo 19 del TUS, ad opera dell’articolo 5, comma 1,

    lett. b, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione sono

    ridenominati i seguenti codici tributo, come di seguito indicato:

    • “1532” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;

    • “1567” denominato “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;

    • “A142” denominato “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari

    e catastali - Somme liquidate da ufficio”.



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