• Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del 9.01.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del 9.01.2025
  • RISOLUZIONE N. 1/E





    Roma, 9 gennaio 2025

    OGGETTO: Concordato preventivo biennale - Versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater
    del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 in relazione ai redditi prodotti dalle
    società o dalle associazioni – Indicazioni per la compilazione del modello
    F24 e ridenominazione del codice identificativo “73”

    Con risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il

    versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle

    relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che

    aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto

    2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

    Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni sulle modalità di compilazione

    del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui

    all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

    1. Versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative

    addizionali da parte dei soci o associati

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4

    novembre 2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni

    per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

    In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che “Per le società e associazioni di cui

    all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di

    versamento, relativi alla prima o unica rata:

    - dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della

    società o associazione;

    - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte

    dei soci o associati”.

    In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle

    relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in

    sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli

    appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice

    fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il

    codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo

    “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

    • “73” - “Contribuente – Società”.

    Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della

    società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore,

    tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

    2. Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative

    addizionali eseguito dalla società o associazione

    L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma

    8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con

    riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico

    delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

    1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai

    soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai

    singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento

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    dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere

    eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

    In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di

    compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”,

    indipendentemente dalla compagine sociale.

    Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla

    società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

    Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o

    associazione con il codice tributo “4076”.

    ***

    Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella

    risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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