• Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 20.12.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 20.12.2024
  • RISOLUZIONE N. 67

    Roma, 20 dicembre 2024

    OGGETTO: Aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 7-quinquies del decreto-
    legge 9 agosto 2024, n. 113 (Irrilevanza catastale degli allestimenti
    mobili in strutture ricettive all’aperto).

    2

    INDICE

    1 PREMESSA ...................................................................................................................... 3

    2 NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ART. 7-QUINQUIES del d.L. n.113/2024 ................. 3

    3 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE .................. 6

    3

    1 PREMESSA

    L’art. 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 1131 (di seguito solo “articolo 7-

    quinquies”), ha introdotto innovazioni nella disciplina catastale inerente alle strutture ricettive

    all’aperto2.

    Con la presente risoluzione sono illustrate le disposizioni legislative introdotte, i conseguenti

    obblighi dichiarativi in capo ai titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le

    modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.

    2 NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ART. 7-QUINQUIES DEL D.L. N.113/2024

    ? Irrilevanza catastale delle case mobili all’interno delle strutture ricettive all’aperto3

    Il comma 1 dell’articolo 7-quinquies dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli

    allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle

    strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e

    sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all’articolo 30 del regolamento di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita


    1 Convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
    2 Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento
    e mercato del turismo):
    “1. […] sono strutture ricettive all'aperto:
    a) i villaggi turistici;
    b) i campeggi;
    c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
    d) i parchi di vacanza.
    2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree
    recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi
    mobili di pernottamento.
    3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti
    provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
    4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate
    destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In
    alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.
    5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o
    maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri
    mezzi mobili di pernottamento.
    6. I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai
    sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.
    7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio
    per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
    […]”.

    3 Le disposizioni di cui all’art. 7-quinquies non si applicano agli allestimenti mobili non ubicati nelle strutture ricettive
    all’aperto.

    4

    catastale”.

    Dunque, all’interno delle unità immobiliari che rappresentano strutture ricettive all’aperto4,

    non rivestono rilevanza catastale gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di

    rotazione in funzione, tra i quali, oltre a roulotte, camper, caravan e simili5, sono da annoverare anche

    le cosiddette “case mobili” (o “mobile home”).

    L’irrilevanza delle case mobili prevista dal richiamato comma 1 riguarda la rappresentazione

    nella mappa catastale, la rappresentazione nella planimetria catastale e l’inclusione nella stima della

    rendita catastale dell’unità immobiliare destinata a struttura ricettiva all’aperto in cui sono collocate.

    Tale disposizione legislativa ha espresso carattere innovativo della disciplina catastale e non

    assume valenza di interpretazione autentica. Pertanto, resta ferma la rilevanza ai fini della

    rappresentazione e del censimento catastale di dette case mobili per il periodo precedente alla data

    del 1° gennaio 20256.

    ? Incremento del valore catastale delle aree attrezzate e non attrezzate all’interno delle

    strutture ricettive

    Il comma 2 dell’articolo 7-quinquies dispone che “A decorrere dalla medesima data di cui al

    comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle

    aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al

    pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85 per cento e del 55 per

    cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari”.

    L’ambito di applicazione del suddetto comma 2 comprende tutte le aree destinate al

    pernottamento degli ospiti situate all’interno delle strutture ricettive all’aperto. Tali aree vengono

    distinte in:

    a) aree attrezzate in modo da essere idonee per ospitare gli allestimenti mobili di

    pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione;

    b) aree non appositamente attrezzate per ospitare gli allestimenti mobili di pernottamento

    dotati di meccanismi di rotazione in funzione e altre aree non attrezzate destinate al


    4 Le disposizioni dell’articolo 7-quinquies non sono comunque applicabili per unità immobiliari a destinazione ordinaria,
    atteso l’esplicito riferimento all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142
    (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano).
    5 Che rappresentano generalmente “veicoli” e che, quindi, ordinariamente non assumono rilevanza catastale, a prescindere
    dalle disposizioni legislative in esame.
    6 Cfr. anche quanto indicato nella nota a piè di pagina n. 16.

    5

    pernottamento.

    Con riferimento alle aree di cui al punto a), il richiamato comma 2 non opera alcuna differenza

    tra aree attrezzate per le case mobili e aree attrezzate per gli altri tipi di allestimenti mobili di

    pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, camper, caravan ecc.).

    Di conseguenza, nella stima della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a strutture

    ricettive all’aperto, il valore di mercato ordinariamente attribuito, secondo i principi dell’estimo

    catastale, alle aree attrezzate - di cui al punto a) - idonee per ospitare qualunque allestimento mobile

    di pernottamento dotato di meccanismi di rotazione in funzione deve essere incrementato di una

    percentuale pari all’85%.

    Con riferimento, invece, alle aree di cui al punto b), che riguarda le restanti aree destinate al

    pernottamento, il medesimo comma 2 prevede che il valore di mercato ordinariamente attribuito

    debba essere incrementato di una percentuale pari al 55%.

    Anche le disposizioni di cui al citato comma 2 hanno espressamente carattere innovativo, a

    decorrere dal 1° gennaio 2025.

    ? Obblighi dichiarativi specifici per l’aggiornamento catastale e regime sanzionatorio

    Il comma 3 dell’articolo 7-quinquies dispone che “Gli intestatari catastali delle strutture di

    cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di

    aggiornamento geometrico ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per

    l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di

    cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei

    fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le

    sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249”.

    In altri termini, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 giugno 2025, gli intestatari

    catastali di unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto all’interno delle quali sono

    ubicate una o più delle seguenti componenti immobiliari:

    • case mobili,

    • aree destinate al pernottamento degli ospiti attrezzate per gli allestimenti mobili di

    pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, camper, caravan,

    case mobili ecc.),

    6

    • aree destinate al pernottamento degli ospiti non appositamente attrezzate per gli

    allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione e/o

    altre aree destinate al pernottamento degli ospiti non attrezzate,

    sono tenuti a presentare le necessarie dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto

    Fabbricati, al fine di adeguare gli atti e gli elaborati catastali alle disposizioni di cui al comma 1 e/o

    di cui al comma 2.

    Inoltre, nei casi di mancato adempimento nei termini indicati, il comma 4 del medesimo

    articolo 7-quinquies dispone che “L’Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione

    degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all’articolo 1, comma

    277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 7.

    ? Ulteriori disposizioni legislative

    Ulteriori disposizioni sulla materia in esame sono riportate dai commi seguenti dell’articolo

    7-quinquies. In particolare:

    - il comma 5 prevede che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di

    concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di

    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le

    eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio”;

    - il comma 6 dispone che “Limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga

    all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di

    aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite

    catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025”;

    - il comma 7 statuisce che “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

    3 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE

    A fini dell’aggiornamento catastale di cui all’articolo 7-quinquies, si considerano “aree

    attrezzate per gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione”


    7 “Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali
    dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei
    soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro
    il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio
    provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti
    inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”
    .

    7

    (eventualmente anche articolate in distinte piazzole) le aree idonee per il posizionamento di roulotte,

    camper, caravan, case mobili e simili, al cui servizio sono installate le apposite attrezzature8, quali, a

    titolo esemplificativo, sistemi per l’allaccio alla rete elettrica, per lo scarico delle acque reflue e per

    l’adduzione di acqua potabile.

    Dette aree possono essere caratterizzate anche dalla presenza di sistemazioni del suolo,

    pavimentazioni, percorsi di viabilità carrabile e pedonale ed altri spazi aperti ad uso comune,

    recinzioni perimetrali, sistemi per l’accesso controllato, impianti di illuminazione e di

    videosorveglianza, ecc.9

    L’aggiornamento catastale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7-quinquies sopra citato, delle

    strutture ricettive all’aperto già censite è effettuato mediante la presentazione di appositi atti di

    aggiornamento geometrico Pre.Geo. (Pretrattamento Geometrico) e dichiarazioni di variazione

    Do.C.Fa. (Documento Catasto Fabbricati).

    Ai fini dell’aggiornamento della mappa catastale, gli intestatari delle strutture ricettive

    all’aperto devono presentare un atto di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (Tipo mappale per

    variazione), con il quale si provvede all’eliminazione, nella rappresentazione cartografica catastale,

    delle geometrie relative agli allestimenti mobili di cui al comma 1 dell’articolo 7-quinques10.

    Con specifico riferimento agli atti di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (Tipo mappale)

    presentati ai sensi del comma 3 dell’articolo 7-quinquies, si precisa che l’identificativo (ossia, il

    numero) di particella oggetto di aggiornamento deve essere confermato anche quando, a seguito della

    eliminazione dalla rappresentazione cartografica catastale delle geometrie relative agli allestimenti

    mobili in argomento (tipicamente, case mobili), la particella risulti priva di fabbricati11. In tale

    evenienza, la conferma di identificativo della particella dovrà essere espressamente motivata dal


    8 Anche quando tali attrezzature non sono installate presso le singole piazzole ma sono al servizio comune di più piazzole
    e, dunque, al servizio di una parte o dell’intera area attrezzata.
    9 Per le eventuali altre costruzioni (strutture per bar, servizi igienici, tettoie ecc.) presenti nelle strutture ricettive all’aperto,
    non contemplate dall’articolo 7-quinquies, continuano pertanto ad applicarsi le pertinenti disposizioni normative e di
    prassi vigenti in materia di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati (rappresentazione nella mappa
    catastale, rappresentazione nelle planimetrie catastali e valorizzazione a fini della stima della rendita catastale delle unità
    immobiliari in cui sono ubicate).
    10 Nel caso in cui la rappresentazione cartografica catastale della struttura ricettiva all’aperto sia priva delle geometrie di
    tutti gli allestimenti mobili ivi ubicati, la presentazione dell’atto geometrico di aggiornamento (Tipo mappale) non è
    richiesta.
    11 Resta comunque inalterata la prassi ordinaria di conferma del numero di particella nel caso in cui sulla stessa, a seguito
    dell’aggiornamento, permanga almeno un fabbricato.

    8

    tecnico redattore dell’atto nella Relazione tecnica libera12-13.

    Ai fini dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati, gli intestatari catastali delle unità

    immobiliari interessate devono presentare una dichiarazione di variazione per ciascuna unità

    immobiliare censita negli atti catastali, indicando le seguenti informazioni:

    ? Tipo Mappale: riportare i riferimenti del tipo mappale quando la

    variazione abbia richiesto anche l’aggiornamento

    propedeutico della mappa catastale

    ? Causale: Altre: VARIAZIONE DL 113/2024

    ? Numero di unità in variazione: 1 (a destinazione speciale)

    ? Tipo di operazione: V - Variazione

    Con riferimento alla rappresentazione planimetrica dell’unità immobiliare, nella planimetria

    devono essere rappresentate con linea tratteggiata sia le aree attrezzate per gli allestimenti mobili di

    pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, sia le altre aree destinate al

    pernottamento non specificatamente attrezzate a tale scopo, distinguendo le prime dalle seconde e, se

    del caso, le aree aventi caratteristiche e dotazioni rilevanti sotto il profilo catastale tra loro diverse.

    Non è necessaria l’indicazione della sagoma delle case mobili né la perimetrazione delle singole

    piazzole in cui si articolano le aree.

    Per quanto concerne la determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare14, per

    ciascuna area attrezzata/non attrezzata presente nella struttura ricettiva occorre riportare

    separatamente nella stima:

    • il valore di mercato ordinariamente attribuito, determinato secondo i principi dell’estimo

    catastale,


    12 Il tecnico redattore dichiarerà in Relazione che “Si conferma il numero di particella in conformità alle previsioni di cui
    alla Risoluzione n. 67 del 20 dicembre 2024
    ” (o altra formulazione di analogo tenore, purché sia espressamente richiamata
    la risoluzione in argomento).
    13 Gli atti geometrici di aggiornamento in cui, ricorrendo la casistica sopra richiamata, il tecnico redattore conferma il
    numero di particella ma, al contempo, non ne fornica motivazione espressa nella Relazione tecnica libera, sono da
    considerarsi non conformi alle disposizioni di prassi in materia e pertanto inidonei all’approvazione. Laddove registrati
    in banca dati in modalità automatica, saranno pertanto oggetto di annullamento d’ufficio.
    14 Per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (censite o da censire nelle categorie catastali dei gruppi D
    ed E), la stima della rendita catastale deve essere redatta secondo le modalità stabilite della circolare dell’Agenzia del
    Territorio n. 6 del 30 novembre 2012, indicata dall’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quale
    interpretazione autentica dell’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652. Inoltre, sul tema, occorre fare
    riferimento anche alle disposizioni di cui all’all’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, a decorrere
    dal 1° gennaio 2016, ridefinisce le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta.

    9

    • il valore corrispondente all’incremento percentuale stabilito dalla norma, indicando tale

    voce di valore/di costo come:

    o “Incr. 85 DL113/2024” (contrazione della locuzione Incremento 85% valore aree

    attrezzate DL 113/2024 per tenere conto delle dimensioni del campo

    nell’applicativo informatico);

    o “Incr. 55 DL113/2024” (contrazione della locuzione Incremento 55% valore aree

    attrezzate DL 113/2024).

    Tale incremento deve essere applicato all’intero valore delle aree attrezzate e delle aree non

    attrezzate, compreso il valore del suolo, delle sistemazioni e delle dotazioni rilevanti sotto il profilo

    catastale. Dunque, se tale valore è costituito, nella stima, da più voci (ad esempio, afferenti ciascuna

    al lotto, alle costruzioni, alle sistemazioni e/o agli altri elementi strutturalmente connessi, a cui

    possono essere esplicitamente connesse le pertinenti spese tecniche, oneri concessori, di

    urbanizzazione e finanziari e profitto del promotore), l’incremento deve essere esplicitato

    separatamente per ciascuna di esse, evidenziando opportunamente il riferimento alla voce di

    pertinenza.

    Considerato il carattere innovativo delle disposizioni in esame, resta fermo che:

    • le dichiarazioni di variazione diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 7-quinquies

    relative a strutture ricettive all’aperto già censite,

    • le dichiarazioni di accatastamento di strutture ricettive anche preesistenti e mai

    censite,

    il cui termine obbligatorio per la presentazione in catasto scada prima della data del 1° gennaio 2025,

    devono essere redatte applicando gli ordinari criteri di censimento e di stima vigenti precedentemente

    a tale data15. Solo successivamente si dovrà procedere all’adeguamento ai sensi dell’art. 7-quinquies,

    secondo le modalità sopra descritte16.

    Infine, eventuali mutazioni nello stato riguardanti unità immobiliari destinate a strutture

    ricettive all’aperto già censite, intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, per le quali sussiste l’obbligo


    15 Anche se presentate in catasto dopo il 1° gennaio 2025.
    16 Eventuali dichiarazioni di variazione, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 7-quinquies, di strutture ricettive
    all’aperto già censite o eventuali dichiarazioni di accatastamento di strutture ricettive, con data di ultimazione lavori
    compresa tra il 2 ed il 31 dicembre 2024, se presentate nel corso del 2024 devono essere redatte applicando gli ordinari
    criteri di censimento e di stima vigenti, per il Catasto Fabbricati, precedentemente al 1° gennaio 2025, potendosi escludere
    solo la rappresentazione nella mappa catastale delle geometrie di ogni allestimento mobile ivi presente; successivamente
    si dovrà procedere all’aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 7-quinquies. Diversamente, se presentate nel corso del
    2025, devono essere redatte in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7-quinquies.

    10

    di aggiornamento del Catasto Fabbricati17, devono essere dichiarate in catasto, secondo le ordinarie

    modalità, con atto di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (quando richiesto) e con dichiarazione

    Do.C.Fa. separata da quella prevista dal comma 3 dell’art. 7-quinquies e, comunque, non prima di

    aver provveduto all’aggiornamento dell’unità immobiliare ai sensi di detto comma18-19.


    IL DIRETTORE CENTRALE

    firmato digitalmente


    17 Cfr. artt. 17 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.
    18 Al fine di conseguire la registrazione negli atti catastali dei dati di classamento e rendita nella corretta sequenza storica.
    19 Nei casi in cui, per l’unità immobiliare destinata a struttura ricettiva per cui si presenta una dichiarazione di variazione
    conseguente ad una ordinaria mutazione nello stato, non sussista l’obbligo di aggiornamento catastale ai sensi del comma
    3 dell’art. 7-quinquies (per l’assenza, nella struttura ricettiva, sia di case mobili sia di aree attrezzate e non attrezzate per
    il pernottamento), nel Do.C.Fa. deve essere specificata tale circostanza.

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