• Risoluzione Agenzia Entrate n. 66/E del 20.12.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 66/E del 20.12.2024
  • RISOLUZIONE N. 66 /E



    Roma, 20 dicembre 2024




    OGGETTO: Consulenza giuridica - Dichiarazione di successione presentata
    oltre il termine di dodici mesi di cui all’articolo 31, comma 1, del
    TUS - Richiesta agevolazione c.d. ''prima casa''

    Con istanza di consulenza giuridica è stato esposto il seguente quesito

    QUESITO

    La Direzione istante (di seguito “Direzione”) fa presente che sono state

    avanzate numerose richieste di riconoscimento dell’agevolazione c.d. “prima

    casa” ex articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in sede di

    presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario di dodici

    mesi dall’apertura della successione medesima, previsto dall’articolo 31, comma

    1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e

    donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito

    anche “TUS”). Nella trattazione delle predette richieste di agevolazione si sono

    registrati comportamenti non uniformi da parte degli uffici territoriali, che:

    - in taluni casi, hanno riconosciuto l’agevolazione richiesta, sul

    presupposto dell’assenza di un termine perentorio, sia per la

    presentazione della dichiarazione di successione, sia per la richiesta di



    Divisione Contribuenti
    ______________

    Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
    Autonomi ed Enti non Commerciali

    2

    fruizione dell’agevolazione in esame in presenza dei presupposti per la

    sua spettanza?

    - in altri casi, hanno negato l’applicazione del regime di favore,

    assumendo che l’agevolazione va richiesta dal contribuente in sede di

    presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo

    28 (“Dichiarazione di successione”) del citato TUS, entro dodici mesi

    dall'apertura della successione.

    Risultano, inoltre, pendenti alcune controversie introdotte con le istanze di

    reclamo mediazione o con i ricorsi giurisdizionali proposti avverso gli avvisi di

    liquidazione emessi nei casi di mancato riconoscimento dell’agevolazione “prima

    casa”.

    Nelle predette controversie, gli uffici negano la spettanza dell’agevolazione

    in esame nel caso di presentazione della dichiarazione di successione oltre il

    termine di dodici mesi, richiamando le ordinanze della Corte di Cassazione 9 aprile

    2019, n.9890 e 24 settembre 2020, n. 20132, secondo le quali «trattasi di norma

    agevolativa e quindi di stretta interpretazione, per cui spettava al contribuente

    richiedere le dette agevolazioni presentando una dichiarazione di successione,

    integrativa o modificativa, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi

    dall'apertura della successione».

    Premesso quanto sopra, al fine di uniformare il comportamento degli uffici,

    la Direzione istante chiede chiarimenti in ordine alla individuazione di un limite

    temporale alla possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” in un

    momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di

    successione.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

    La Direzione formula le seguenti considerazioni:

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    «1. Termine per la presentazione della dichiarazione di successione e delle

    dichiarazioni modificativa e integrativa.

    Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del TUS ''La dichiarazione deve essere

    presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione''. Tale

    termine non è, tuttavia, previsto dal legislatore a pena di decadenza. Invero, ai

    sensi dell'art. 33, comma 1 del TUS, ''L'ufficio del registro liquida l'imposta in

    base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza

    del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio''.

    Dunque, dal combinato disposto degli artt. 31, comma 1 e 33, comma 1, del TUS,

    si ricava che, nel caso in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre

    il termine ordinario di dodici mesi, ma comunque prima della notifica dell'avviso

    di accertamento d'ufficio o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'azione

    di accertamento dell'omessa dichiarazione (fissato in cinque anni dal termine

    ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi dell'art. 27,

    comma 4, del TUS), tale dichiarazione sarà liquidata dall'Ufficio, che provvederà

    ad effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e ad irrogare le sanzioni per

    omessa o tardiva presentazione della dichiarazione previste dall'art. 50 del TUS.

    Diversamente, nel caso in cui la denuncia di successione sia presentata

    oltre i cinque anni dal termine di presentazione, l'Ufficio non potrà irrogare la

    sanzione per omessa presentazione della dichiarazione, essendo decaduto dal

    potere di accertamento del presupposto impositivo, analogamente a quanto

    accade nell'ipotesi di atti portati alla registrazione oltre il termine quinquennale

    di cui all'art. 76 del DPR n. 131 del 1986. Con riferimento, inoltre, alla

    dichiarazione integrativa o modificativa della denuncia di successione, il comma

    3 del predetto art. 31 del TUS dispone che ''Fino alla scadenza del termine la

    dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle

    disposizioni degli articoli 28, 29 e 30''. In merito all'emendabilità della

    dichiarazione di successione, la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012, nel

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    superare la risoluzione n. 101 del 18 giugno 1999, secondo cui, ''al di fuori delle

    ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono 'ictu oculi', eventuali

    precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall'ufficio

    devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la

    dichiarazione che si intende correggere'', ha affermato che ''deve ritenersi che i

    contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella

    dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli

    uffici dell'Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali

    modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell'avviso di rettifica e

    liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo

    previsto dall'articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due

    anni dal pagamento dell'imposta principale)''.

    Tale soluzione è stata adottata sulla scorta del mutato orientamento invalso

    nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un., sent. n. 14088 del 2004 e Cass.

    sent. n. 24265 del 2011).

    In particolare, in riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni

    Unite del 27 luglio 2004, n. 14088, nel citato documento di prassi si legge che ''la

    Corte di Cassazione nella richiamata sentenza ha, quindi, affermato un principio di

    emendabilità e di ritrattabilità della dichiarazione di successione, ''sottratte al

    termine fissato per la dichiarazione medesima (art. 31 cit.)''. Il termine di

    presentazione della dichiarazione ''attiene alle modalità di adempimento di un

    obbligo e non all'esercizio di un potere onde il mancato rispetto non inciderà

    sull'efficacia della dichiarazione, potendo solo comportare l'applicazione delle

    sanzioni corrispondenti''.

    A parere della Corte, la dichiarazione di successione costituisce un momento

    dell'iter procedimentale finalizzato all'accertamento dell'obbligazione tributaria che

    ''si conclude con l'emissione, da parte dell'ufficio, dell'atto impositivo, sulla base dei

    dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione.

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    Da ciò consegue che la dichiarazione di successione è emendabile finché non

    intervenga un avviso di accertamento di maggior valore''.

    Con riguardo, poi, alla pronuncia della Cassazione 18 novembre 2011, n. 24265, la

    citata risoluzione n. 8/E del 2012 ha sottolineato che ''è stato precisato che la Corte

    di Cassazione ''con indirizzo ormai consolidato'' ha condivisibilmente affermato che

    ''la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere

    ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 D.Lgs.

    31 ottobre 1990 n. 346 (con la precisazione che l'eventuale ''mancata osservanza'' di

    tale termine potrà comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 50 e

    ss.), ''purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della

    maggiore imposta''.

    In altri termini, dal documento di prassi in commento, si può ricavare che la

    prima dichiarazione, seppure presentata oltre il termine di dodici mesi dall'apertura

    della successione, è pienamente efficace, comportando il mancato rispetto del termine

    di presentazione soltanto effetti di tipo sanzionatorio.

    2. Possibilità di rendere le dichiarazioni richieste ai fini dell'agevolazione cd.

    ''prima casa'' in un momento successivo

    La Nota II bis) all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile

    1986, n.131 prevede, al ricorrere di determinate condizioni, la cui sussistenza deve

    essere dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, la ''applicazione dell'aliquota

    del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione

    non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto,

    dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse'' (cd. agevolazione ''prima casa'').

    Inoltre, l'art. 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che al comma 3, ai

    sensi del quale ''Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa

    per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la

    costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da

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    successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità

    di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni

    previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto

    periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni

    concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 26 aprile 1986, n. 131'', consente l'applicazione delle imposte ipotecarie

    e catastali nella misura fissa di euro 200,00, se l'immobile caduto in successione è

    una casa di abitazione non di lusso (Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''non di

    lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969'' sono sostituite dalle

    seguenti: ''ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9'') e se almeno

    uno degli eredi possiede i requisiti richiesti per fruire del regime di favore c.d. ''prima

    casa'', al comma 4 prevede che ''Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1

    della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti

    l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono rese

    dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione''.

    In altri termini, le dichiarazioni strumentali alla fruizione del regime di favore

    della ''prima casa'' devono essere richieste nell'atto traslativo dell'immobile in

    relazione al quale si intende richiedere l'agevolazione.

    Le citate norme non prevedono, tuttavia, che le dichiarazioni in esame

    debbano essere rese nell'atto di acquisizione a pena di decadenza.

    Peraltro, l'Agenzia si è più volte espressa, nei propri documenti di prassi,

    riconoscendo sebbene in relazione a specifiche tipologie di atti la possibilità di

    rimediare all'omissione nell'atto originario delle dichiarazioni da rendere ai fini

    dell'applicabilità del regime di favore, mediante l'inserimento di dette dichiarazioni

    in un successivo atto integrativo.

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    In particolare, con riferimento agli atti di compravendita, nella circolare n.

    38/E del 12 agosto 2005, al punto 9, è stata riconosciuta al contribuente la possibilità

    di rendere le dichiarazioni previste dalla legge per fruire del regime di favore ''prima

    casa'', ove erroneamente omesse nell'atto di compravendita, con un atto integrativo

    successivo al rogito.

    La risoluzione n. 110 del 2 ottobre 2006, ha, poi, esteso la possibilità di

    integrazione dell'atto originario anche ai casi della dichiarazione di successione o

    dell'atto di donazione, prevedendo la formazione, con le stesse modalità, di un atto

    successivo contenente le dichiarazioni omesse nell'atto originario necessarie per

    beneficiare del regime di favore c.d. ''prima casa''.

    Precisamente, secondo la citata risoluzione n. 110 del 2006, ''Per

    l'applicazione del regime di favore ''prima casa'', in sostanza, ciò che conta è la

    ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi in capo al richiedente, al momento

    della stipula dell'atto di trasferimento. La circostanza che l'atto o la dichiarazione

    originari non contengano le dichiarazioni dell'acquirente necessarie per fruire del

    regime di favore può essere superata qualora le stesse vengano rese in un atto

    integrativo, dal medesimo formato''. La risoluzione n. 110 del 2006 perviene ad

    analoga soluzione anche con riguardo al particolare trattamento fiscale riconosciuto

    ai trasferimenti di beni immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici

    particolareggiati e in piani di recupero.

    Occorre tuttavia che, ai fini dell'agevolazione, le suddette dichiarazioni siano

    prodotte entro il termine di ''... tre anni dal giorno del pagamento ...'' fissato, a pena

    di decadenza, dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, per la richiesta

    di rimborso delle imposte originariamente pagate, ma non più dovute a fronte della

    successiva richiesta di agevolazione prima casa (Cass. 11 giugno 2001, n. 7835).

    Nei casi in cui il trasferimento dell'immobile avvenga con provvedimento

    giudiziale, inoltre, l'Agenzia ha chiarito che è possibile rendere le dichiarazioni

    strumentali all'applicazione del beneficio fiscale connesso all'acquisto della ''prima

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    casa'' anche in un momento successivo all'emanazione del provvedimento giudiziale

    di trasferimento immobiliare, purché ciò avvenga entro la registrazione dell'atto.

    In merito, la risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, dopo aver ribadito che ''è

    possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione ''prima casa'' anche nelle ipotesi

    in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale'', ha

    precisato che ''A tal fine, le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata,

    di regola, nelle more del giudizio talché risultino dal provvedimento medesimo.

    È stato, altresì, chiarito che è, tuttavia, possibile rendere tali dichiarazioni

    anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della

    registrazione dell'atto (cfr. circolare 12 agosto 2005, n. 38, che richiama la

    precedente circolare 16 ottobre 1997, n. 267). In tal senso, anche le successive

    risoluzioni n.370 del 3 ottobre 2008 con la quale è stato precisato che, nel caso in cui

    il contribuente non abbia richiesto le agevolazioni fiscali ''prima casa'' nella domanda

    di partecipazione ad un'asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il possesso dei

    requisiti possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di

    trasferimento e n. 90 del 17 ottobre 2014, concernente una ipotesi di sentenza che

    accerta l'usucapione''.

    3. Termine per la richiesta di agevolazione ''prima casa''.

    Come anticipato in precedenza, dalle disposizioni normative che disciplinano

    il regime di favore della ''prima casa'' non si evince un termine decadenziale entro il

    quale debba essere richiesta l'applicazione dell'agevolazione.

    Al contrario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di

    legittimità espresso con riferimento alla diversa agevolazione di cui all'art. 33,

    comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ''in ordine ai benefici, questa Corte

    ha ritenuto già, in materia di agevolazioni per l'edilizia popolare, che non è dato

    rinvenire nell'ordinamento alcun principio generale immanente nel sistema secondo

    il quale un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione sarebbe

    irrevocabilmente perduta, potendosi anzi dedurre il principio contrario secondo il

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    quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all'erronea imposizione

    (DPR n. 131 del 1986, art. 77)'' (Cass. 11 giugno 2010, n. 14117? nello stesso senso,

    Cass. n. 19612 del 2011, n. 23588 del 2011, n. 22268 del 2011, n. 20015 del 2011, n.

    16112 del 2011? n. 12892 del 2011? 10384 del 2011? 14117 del 2010).

    Sul tema, la risoluzione n. 40/E del 27 giugno 2013, nel richiamare la predetta

    giurisprudenza, ha affermato che ''In sostanza, secondo l'orientamento

    giurisprudenziale sopra ricordato, più volte successivamente confermato, quando il

    legislatore ha voluto subordinare l'accesso ad un trattamento agevolato a particolari

    formalità da eseguirsi a pena di decadenza lo ha espressamente stabilito''.

    L'assenza nel nostro ordinamento di un termine decadenziale per la richiesta

    dell'agevolazione ''prima casa'' in sede di dichiarazione di successione non sembra,

    inoltre, possa essere contrastata mediante il richiamo alle sopra citate ordinanze

    della Corte di Cassazione n. 9890 del 2019 e n. 20132 del 2020, atteso che si tratta

    di pronunce rese in merito a controversie non del tutto analoghe all'ipotesi in esame

    (nei casi all'attenzione della Suprema Corte, la dichiarazione di successione era stata

    presentata, ma veniva contestata la diretta riconducibilità dell'agevolazione al

    soggetto richiedente) e che, in ogni caso, non esprimono un orientamento di

    legittimità, allo stato, consolidato.

    Ciò posto, l'esigenza di certezza del diritto e la necessità di uno svolgimento

    uniforme delle attività di controllo, tuttavia, impongono come sottolineato dalla

    Suprema Corte di individuare degli ''ovvi limiti temporali'' alla possibilità di

    richiedere l'agevolazione in un momento successivo al termine per la presentazione

    della dichiarazione di successione.

    Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene che detto limite temporale possa

    essere individuato nella intervenuta notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o,

    in mancanza, nel termine di decadenza dall'azione di accertamento dell'omessa

    dichiarazione, ossia nei cinque anni dal termine ordinario di presentazione della

    dichiarazione omessa ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del TUS.

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    Pertanto in linea generale (salvo le precisazioni che seguono), l'agevolazione

    ''prima casa'' potrà essere riconosciuta in sede di liquidazione della prima

    dichiarazione di successione qualora, sebbene presentata oltre il termine previsto

    dall'articolo 31, comma 1 del TUS, non sia successiva alla notifica dell'avviso di

    accertamento di ufficio (articolo 33, comma 1 TUS) o, in mancanza, al termine di

    decadenza dall'azione di accertamento della omessa dichiarazione.

    Diversamente, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata

    in un momento successivo allo scadere del termine per il trasferimento della

    residenza, si ritiene che l'agevolazione ''prima casa'' non possa essere riconosciuta

    già in sede di liquidazione della dichiarazione. Resta in ogni caso dovuto in sede di

    controllo l'appuramento della sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi

    normativamente richiesti per usufruire dell'agevolazione.

    Pertanto, gli Uffici […], nella gestione della liquidazione delle dichiarazioni

    di successione e delle controversie pendenti, saranno invitati a seguire le indicazioni

    operative sopra esposte, di cui si auspica la condivisione da parte della Direzione

    Centrale in indirizzo».

    PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE

    In relazione all'agevolazione ''prima casa'' per i trasferimenti derivanti da

    successioni o donazioni, l'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comma

    3, prevede che «Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa

    per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la

    costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da

    successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità

    di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni

    previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto

    periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni

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    concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». Per abitazioni ''non di lusso'', sono intese case di

    abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

    Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che «le dichiarazioni

    di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, [...] sono rese

    dall'interessato nella dichiarazione di successione».

    Tale agevolazione, consistente nell'applicazione delle imposte ipotecaria e

    catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, deve essere richiesta dal contribuente

    nella dichiarazione di successione.

    Al riguardo, la circolare 7 maggio 2001, n. 44 chiarisce che «la volontà di

    fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione

    sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 [...] del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

    da allegare alla dichiarazione di successione» e nella quale deve essere evidenziata

    la sussistenza, al momento del trasferimento dell'immobile, dei requisiti e delle

    condizioni previste per l'acquisto della prima abitazione dalla Nota II-bis all'articolo

    1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n.131 del 1986.

    Nel caso in cui non siano state rese dal contribuente le dichiarazioni relative ai

    requisiti e alle condizioni per fruire dell'agevolazione “prima casa”, nella

    dichiarazione di successione, la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E chiarisce che «la

    possibilità di integrare successivamente l'atto, possa estendersi anche ai trasferimenti

    di immobili derivanti da successione o donazione [...]. La circostanza che l'atto o la

    dichiarazione originari non contengano le dichiarazioni dell'acquirente necessarie

    per fruire del regime di favore può essere superata qualora le stesse vengano rese in

    un atto integrativo, dal medesimo formato».

    Pertanto, al pari delle ipotesi di omissione delle suddette dichiarazioni nell'atto

    di compravendita (cfr. circolare 12 agosto 2005, n. 38/E), è possibile, con un atto

    integrativo, nella medesima forma dell'atto precedente, rendere successivamente le

    dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

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    Nei trasferimenti per successione, dunque, le citate dichiarazioni devono essere rese

    in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.

    In relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione,

    l'articolo 31 (rubricato “Termine per la presentazione della dichiarazione”) del TUS

    prevede che «1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data

    di apertura della successione [...] 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione

    della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli

    articoli 28, 29 e 30 [...]».

    Con riferimento ai termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta, il

    successivo articolo 33 (rubricato “Liquidazione dell'imposta in base alla

    dichiarazione”, come modificato dall’articolo 1, del decreto legislativo 18 settembre

    2024, n. 139, i cui termini di efficacia sono disciplinati dall’articolo 9, comma 3 del

    citato decreto), comma 1, del TUS, prevede che «I soggetti obbligati al pagamento

    autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se

    presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato

    l'accertamento d'ufficio [...]».

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione, l'articolo

    27 del TUS, comma 4, dispone che «Se la dichiarazione della successione è stata

    omessa l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35. Se è stata

    omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28,

    comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla

    liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine

    di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della

    dichiarazione omessa».

    Dal combinato disposto dei suddetti articoli, emerge che nelle ipotesi in cui la

    dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi,

    ma prima della notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio e, comunque, entro il

    termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione (ex

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    articolo 27, comma 4, TUS citato), la dichiarazione è liquidata dall'ufficio, che

    provvede ad effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e ad irrogare le sanzioni

    per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione (ex articolo 50 del TUS).

    Riguardo alla emendabilità della dichiarazione di successione, la risoluzione

    13 gennaio 2012, n. 8/E chiarisce che «deve ritenersi che i contribuenti possano

    procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche

    non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a valutare

    tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della

    notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero

    prima del decorso del termine ultimo previsto dall'articolo 27, comma 3, del TUS, per

    la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell'imposta principale)».

    Ai sensi del citato articolo 27 (rubricato “Procedimento e termini”), comma 3,

    «La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di

    due anni dal pagamento dell'imposta principale».

    Dai chiarimenti di cui al citato documento di prassi consegue, dunque, che la

    possibilità di richiedere l'agevolazione ''prima casa'', con dichiarazione integrativa o

    sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell'avviso di rettifica e

    liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

    In caso di dichiarazione di successione omessa, si ritiene che l'agevolazione

    ''prima casa'' possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di

    accertamento dell'omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine

    ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi del citato articolo 27,

    comma 4 del TUS.

    Resta ferma la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per

    fruire dell'agevolazione ''prima casa'', che devono sussistere al momento del

    trasferimento dell'immobile, che per gli acquisti mortis causa coincide con la data di

    apertura della successione (cfr. Cassazione, ordinanza 27 aprile 2021, n.11101?

    circolare 16 novembre 2000, n. 207).

    14

    Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia

    presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il

    trasferimento della residenza, si ritiene che l'agevolazione ''prima casa'' non possa

    essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell'apertura della

    successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove

    è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente

    nell'atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello

    scadere del termine di diciotto mesi (cfr. risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).

    Le presenti conclusioni non appaiono in contrasto con le ordinanze della Corte

    di Cassazione 9 aprile 2019, n. 9890 e 24 settembre 2020, n. 20132, in quanto riferite

    a fattispecie non del tutto analoghe alle ipotesi in esame.

    Nelle richiamate decisioni, infatti, si afferma il principio generale relativo alla

    necessità per l'erede di richiedere formalmente le agevolazioni, non essendo

    sufficiente il semplice possesso di fatto dei requisiti. Ciò, in quanto, il diritto

    all'agevolazione, che spetta esclusivamente se sussistono le condizioni previste dalla

    citata Nota II-bis, deve, comunque, essere invocato dal richiedente, tramite la

    presentazione della dichiarazione di successione nel rispetto delle norme del TUS.

    In considerazione di quanto precede, si invitano le strutture territoriali a

    riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività

    di liquidazione dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad

    abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio,

    la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

    Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere,

    occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al

    giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata

    acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

    ***

    15

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

    istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle

    Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.




    IL DIRETTORE CENTRALE AD
    INTERIM

    Firmato digitalmente

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