• Circolare Agenzie Entrate 1/E del 20/01/2025

  • Circolare Agenzie Entrate 1/E del 20/01/2025
  • CIRCOLARE N. 1/E





    Direzione Centrale Coordinamento Normativo






    Roma, 20 gennaio 2025






    OGGETTO: Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di

    nuove assunzioni – Articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
    2023, n. 216, decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell’economia
    e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali, e articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30
    dicembre 2024, n. 207



    2

    INDICE

    PREMESSA ..................................................................................................................... 3
    1. Ambito soggettivo ................................................................................................... 4
    2. Presupposti oggettivi: incremento occupazionale e incremento occupazionale

    complessivo ........................................................................................................... 10
    2.1 Determinazione dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale

    complessivo ............................................................................................................ 12
    2.2 Gruppi .................................................................................................................... 14
    2.3 Casi particolari ...................................................................................................... 17
    3. Determinazione della maggiorazione ................................................................. 21
    3.1 Determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di

    maggior tutela ........................................................................................................ 26
    3.2 Determinazione della maggiorazione per il “gruppo interno” ............................ 29
    3.3 Altri casi di determinazione della maggiorazione ................................................ 29
    4. Adempimenti e controlli ...................................................................................... 31
    5. Proroga e determinazione degli acconti ............................................................. 32



    3

    PREMESSA

    Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, rubricato «Attuazione del

    primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre

    misure in tema di imposte sui redditi» (di seguito Decreto), con l’articolo 4

    introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

    2023 (di seguito anche periodo agevolato), una nuova misura, per i titolari di

    reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire

    l’incremento occupazionale attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del

    costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche

    appartenente a determinate categorie svantaggiate (per le quali è prevista

    un’ulteriore maggiorazione del costo deducibile).

    Il comma 6 dell’articolo 4 sopra citato demanda a un apposito decreto del

    Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e

    delle politiche sociali, il compito di stabilire «le disposizioni attuative del presente

    articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di

    maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da

    garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo

    del lavoro sostenuto per dette categorie».

    Il suddetto decreto – emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze,

    di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 giugno

    2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2024, n. 154 (di seguito

    decreto attuativo) – contiene, tra le altre, disposizioni volte a specificare più nel

    dettaglio gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione del beneficio, i criteri di

    determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del

    lavoro ammesso in deduzione.

    L’articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di

    seguito legge di bilancio 2025), dispone una proroga della suddetta misura,

    prevedendo che la stessa si applichi anche per i tre periodi d’imposta successivi a

    quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta

    coincidente con l’anno solare, pertanto, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027).



    4

    Di conseguenza, per ciascuno dei tre periodi d’imposta per i quali è disposta la

    proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi

    adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal Decreto e

    dal decreto attuativo (che riguardano il periodo d’imposta successivo a quello in

    corso al 31 dicembre 2023).

    Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici,

    per garantirne l’uniformità di azione, in relazione alla menzionata disciplina

    agevolativa.

    1. Ambito soggettivo

    Le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del Decreto1 e quelle dell’articolo

    3 del decreto attuativo2 definiscono i requisiti soggettivi necessari per individuare


    1 L’articolo 4, comma 1, del Decreto stabilisce che, per «il periodo d’imposta successivo a quello in corso
    al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 9
    agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari
    di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con
    contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del
    reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato
    ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione
    di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al
    31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli
    enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi
    alla crisi d’impresa
    ».
    2 L’ambito soggettivo della maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione è disciplinato
    dall’articolo 3 del decreto attuativo, in base al quale: «1. La maggiorazione spetta ai soggetti di cui
    all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni
    nel territorio dello Stato, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, alle imprese
    individuali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito
    d’impresa, nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito
    di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del suddetto TUIR.
    2. L’agevolazione spetta ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato l’attività nei
    trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in
    corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d’imposta include il 29
    febbraio.
    3. Sono esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a
    liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al decreto
    legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dall’inizio della procedura.
    4. Per gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la maggiorazione spetta per le
    assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, nella
    misura di cui all’articolo 5, comma 9, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.
    5. Per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini
    dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società, non è determinato in
    modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato
    esclusivamente impiegati per l’esercizio delle suddette attività
    ».



    5

    i datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione riguardante la maggiorazione del

    costo relativo all’incremento occupazionale.

    In particolare, per quanto attiene alla natura del reddito prodotto da parte

    del datore di lavoro, il beneficio per le nuove assunzioni è fruibile da parte dei

    seguenti soggetti:

    a) titolari di reddito d’impresa, ossia:

    − i soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a)

    e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato

    con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

    9173;

    − i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR4,

    con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo

    indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale

    (di seguito “enti non commerciali residenti” ai sensi dell’articolo

    1, comma 1, lettera b, del decreto attuativo);

    − le società e gli enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1,

    lettera d), del TUIR5, con riferimento alle nuove assunzioni

    relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello

    Stato mediante una stabile organizzazione;

    − le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR6;


    3 Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, sono soggetti all’imposta sul reddito delle
    società:
    «a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società
    cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n.
    2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio
    dello Stato;
    b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
    hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
    ».
    4 Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società
    «gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
    l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti
    nel territorio dello Stato
    ».
    5 Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società,
    «le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
    territorio dello Stato
    ».
    6 Con riferimento ai redditi prodotti in forma associata, l’articolo 5 del TUIR stabilisce che:



    6

    − le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende

    coniugali;

    b) esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono

    un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’articolo 54,

    commi da 1 a 6-bis7, del TUIR.

    Da quanto precede, si evince che i datori di lavoro titolari di redditi che non

    sono classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo


    «1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
    dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua
    quota di partecipazione agli utili.
    2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se
    non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di
    costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo
    d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
    3. Ai fini delle imposte sui redditi:
    a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita
    semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
    b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che
    abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
    c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma
    associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma
    2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
    d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta
    hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via
    principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni
    strategiche riguardanti la società o l’associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il
    continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’associazione
    nel suo complesso.
    4. I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
    dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun
    familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa,
    proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a
    condizione:
    a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di
    parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
    all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
    b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli
    utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del
    lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;
    c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di
    lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
    5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
    affini entro il secondo grado
    ».
    7 Il richiamo ai commi da 1 a 6-bis dell’articolo 54 del TUIR è riferito alla versione del Testo unico in
    vigore prima delle modifiche recate dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, rubricato «Revisione
    del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)
    », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16
    dicembre 2024. Con l’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 192 del 2024 occorre far riferimento alle
    previsioni di cui agli articoli da 54 a 54-septies del TUIR. In ogni caso, nel prosieguo della presente
    circolare, i richiami all’articolo 54 del TUIR devono intendersi riferiti alla versione del predetto articolo
    ante modifiche.



    7

    abituale non possono fruire dell’agevolazione in esame.

    Tra coloro che non rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione vi sono, ad

    esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito

    agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.

    Diversamente e per effetto degli stessi criteri soggettivi di applicazione,

    rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione anche le persone fisiche non residenti

    che producono nel territorio dello Stato redditi ivi imponibili:

    − di lavoro autonomo determinati analiticamente ai sensi dell’articolo 548

    del TUIR, per mezzo di una base fissa;

    − d’impresa determinati analiticamente ai sensi degli articoli 55 e

    seguenti del TUIR, per mezzo di una stabile organizzazione.

    Definita la natura del reddito del datore di lavoro, l’articolo 4 del Decreto

    fissa ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d’impresa o professionale.

    Tali requisiti sono stati ripresi e chiariti nell’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del

    decreto attuativo.

    Al riguardo, il comma 2 stabilisce, nella sostanza, che deve sussistere un

    periodo minimo in cui l’attività d’impresa o professionale sia stata effettivamente

    esercitata prima del periodo agevolato. Il comma 3 dispone che le attività

    economiche o professionali devono trovarsi in una situazione di normale

    operatività. Il comma 4 definisce la portata della disciplina per gli enti che non

    hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Il

    comma 5, infine, non ammette il beneficio nel caso in cui il reddito non sia

    determinato analiticamente.

    Per quanto concerne il profilo dell’“anzianità” dell’attività aziendale o

    professionale, il citato comma 2 dispone che l’agevolazione spetta a condizione

    che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei

    trecentosessantacinque giorni (ovvero nei trecentosessantasei giorni se il periodo

    d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo


    8 Cfr. nota n. 7.



    8

    d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per

    i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Ne consegue

    che, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver

    avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 20239. Nondimeno, con la

    relazione illustrativa al decreto attuativo è stato precisato che, in presenza di newco

    derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni sopra

    descritte, ma le regole che sono più avanti delineate in merito alla continuità dei

    contratti di lavoro.

    Con la medesima relazione illustrativa al decreto attuativo si chiarisce,

    inoltre, che possono comunque avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con

    periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a trecentosessantacinque

    giorni, purché le medesime imprese siano in attività da almeno

    trecentosessantacinque giorni10.

    La data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 (per i

    soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/1211 (per le persone fisiche), intitolati

    rispettivamente “Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e

    dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e

    “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”,

    presentati dal contribuente all’Agenzia delle entrate. Al riguardo, si ritiene

    opportuno precisare che, laddove la data di effettivo inizio dell’attività sia

    successiva a quella formalmente indicata nei citati modelli, occorre far riferimento

    alla data di effettivo inizio. In tal caso, come evidenziato con la relazione

    illustrativa al decreto attuativo, la predetta data è desumibile dagli elementi idonei

    a dimostrare l’esercizio effettivo dell’attività (incluse eventuali attività

    prodromiche), a prescindere dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.


    9 Cfr. al riguardo la relazione illustrativa al decreto attuativo in cui si precisa che restano “escluse le imprese
    costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile
    (n.d.r. ossia
    anno solare)”.
    10 Si tratta, ad esempio, delle operazioni di trasformazione societaria cosiddette “progressive” e
    “regressive”.
    11 Cfr. al riguardo la relazione illustrativa al decreto attuativo.



    9

    In base a quanto stabilito dal successivo comma 312, l’attività d’impresa o

    professionale deve essere caratterizzata da condizioni di normale operatività, nel

    senso che la medesima attività non deve convivere con procedure di liquidazione

    o particolari situazioni di crisi che possono compromettere la continuità della vita

    aziendale o professionale. La finalità del requisito, pertanto, è di non ammettere al

    beneficio i soggetti che intendono terminare l’attività o che si trovano in una

    procedura con finalità liquidatorie. Diversamente, non si ravvisa una preclusione

    all’accesso al beneficio nel caso in cui i soggetti si trovino in una procedura di

    risanamento aziendale.

    Il predetto comma 3 stabilisce, inoltre, che tale esclusione decorre

    dall’inizio della procedura.

    Per gli enti non commerciali residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera

    c), del TUIR, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto attuativo prevede che la

    maggiorazione spetti esclusivamente per le assunzioni dei lavoratori a tempo

    indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che

    risultino da separata evidenza contabile.

    Come disposto, infine, dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto attuativo, ai

    soggetti il cui reddito non è determinato, ai fini dell’imposta sui redditi delle

    persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società, in modo analitico non è

    consentito avvalersi della maggiorazione del costo per i nuovi assunti

    esclusivamente impiegati nell’esercizio delle relative attività economiche o

    professionali.

    In base a questo principio, i soggetti che determinano il reddito in base al

    regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23

    dicembre 2014, n. 190, non sono ammessi al beneficio in esame. Rientrano tra i

    fruitori dell’agevolazione, invece, i soggetti che svolgono le attività disciplinate

    dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,


    12 L’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo dispone che sono escluse dall’agevolazione «le imprese in
    liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti
    liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere
    dall’inizio della procedura
    ».



    10

    con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato «Regime fiscale di

    vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità», il cui reddito

    non è determinato in modo forfetario, ma con una diversa modalità temporale di

    deduzione del medesimo costo13.

    Sono inclusi, pertanto, anche i soggetti che determinano il reddito sia in

    modo analitico sia in modo non analitico e che calcolano il beneficio secondo

    quanto illustrato nel prosieguo (cfr. paragrafo 3.3). Tale ipotesi si riscontra, ad

    esempio, nelle imprese di trasporto marittimo il cui reddito, relativo ad alcune delle

    navi appartenenti alla flotta aziendale, è determinato in maniera forfetaria secondo

    le regole previste dall’articolo 156 del TUIR (regime della c.d. tonnage tax).

    2. Presupposti oggettivi: incremento occupazionale e incremento

    occupazionale complessivo

    Preliminarmente, si evidenzia che il quadro normativo di riferimento

    richiede di effettuare una duplice verifica circa la sussistenza:

    a) dell’incremento occupazionale;

    b) dell’incremento occupazionale complessivo.

    In particolare, con riguardo al parametro di cui alla lettera a) del punto

    elenco, il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del Decreto stabilisce, quale

    presupposto oggettivo per beneficiare della maggiorazione del costo dei nuovi

    assunti a tempo indeterminato, la realizzazione di un incremento occupazionale al

    termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

    Nello specifico, ai fini dell’accesso al beneficio, il suddetto incremento

    occupazionale rileva a condizione che, al termine del periodo d’imposta successivo

    a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti a tempo

    indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato

    mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (cfr. anche articolo 1,

    comma 1, lettera h, del decreto attuativo).


    13 Così come precisato con la relazione illustrativa al decreto attuativo.



    11

    Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del Decreto, come più avanti

    illustrato, al fine di prevenire fenomeni distorsivi, dispone, inoltre, che

    l’incremento occupazionale sia considerato al netto delle diminuzioni

    occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo

    2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso

    soggetto.

    Con riferimento al parametro di cui alla lettera b) del punto elenco

    (incremento occupazionale complessivo), il comma 4 dell’articolo 4 del Decreto

    stabilisce che nessun «costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in

    cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

    2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato,

    risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel

    periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023».

    Si tratta, quindi, come detto, di una seconda verifica che subordina

    ulteriormente l’accesso al beneficio alla sussistenza dell’incremento

    occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a

    tempo determinato) al termine del periodo d’imposta agevolato rispetto al periodo

    d’imposta precedente.

    Tale ulteriore condizione, che il decreto attuativo definisce all’articolo 1,

    comma 1, lettera i), come “incremento occupazionale complessivo”, deve,

    pertanto, sussistere congiuntamente al requisito dell’incremento occupazionale di

    cui alla lettera a) del precedente punto elenco (incremento occupazionale).

    In sintesi, la maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta

    agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo

    indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei

    lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

    La maggiorazione non spetta, invece, nel caso in cui si verifichi una

    riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato

    rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente, ossia un

    “decremento occupazionale complessivo”, come definito dall’articolo 1, comma



    12

    1, lettera l), del decreto attuativo, nonché nel caso in cui la base occupazionale resti

    immutata sotto il profilo numerico, anche se qualitativamente cambiata (ad

    esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo

    indeterminato).

    2.1 Determinazione dell’incremento occupazionale e dell’incremento

    occupazionale complessivo

    Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto attuativo stabilisce che, ai fini della

    determinazione dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale

    complessivo, «il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il

    numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo

    d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra

    il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun

    lavoratore dipendente e trecentosessantacinque, o trecentosessantasei se tale

    periodo d’imposta include il 29 febbraio».

    La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del

    numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

    2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate,

    pertanto, sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti

    contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente14 e

    trecentosessantacinque (o trecentosessantasei se il periodo d’imposta in corso al

    31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

    Esempio n. 1: verifica della prima condizione (incremento occupazionale)

    Un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel corso

    del 2023, ha due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo

    pieno, di cui uno impiegato per trecentosessantacinque giorni e l’altro per soli

    centottanta giorni, causa dimissioni. In tal caso, ai fini della determinazione della

    media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo: 365/365 + 180/365 =


    14 I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore
    di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.



    13

    1,4915.

    Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale di cui al comma 2

    dell’articolo 4 del Decreto, tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero

    dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta

    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., il 2024). Nell’ipotesi in cui,

    ad esempio, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo

    indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi

    siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla

    maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento (31

    dicembre 2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico è pari

    a 3, maggiore di 1,49.

    Una volta verificato l’incremento occupazionale, al fine di stabilire se vi sia

    anche l’incremento occupazionale complessivo, occorre calcolare la media

    occupazionale, considerando il numero complessivo dei lavoratori nel periodo

    d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, compresi i lavoratori a tempo determinato,

    e raffrontarla con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a

    tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta agevolato.

    Esempio n. 2: verifica della seconda condizione (incremento occupazionale

    complessivo)

    La stessa impresa dell’esempio n. 1, nel corso del 2023, oltre ai due

    lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno dimessosi dopo centottanta

    giorni), ha in organico anche un dipendente impiegato con contratto a tempo

    determinato per soli novanta giorni (a decorrere dal 1° giugno 2023). In tal caso,

    ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il

    seguente calcolo: 365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74.

    Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale complessivo di cui al

    comma 4 dell’articolo 4 del Decreto, tale valore (1,74) deve essere confrontato con


    15 Nel caso in cui il lavoratore impiegato per tutto l’anno 2023 avesse un contratto di lavoro a tempo parziale
    che prevede lo svolgimento di un’attività lavorativa di 18 ore a settimana (presumendo che il contratto a
    tempo pieno preveda 36 ore settimanali), ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre
    effettuare il seguente calcolo: [(18/36) * (365/365)] + [(36/36) * (180/365)] = 0,99.



    14

    il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla

    fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e.,

    al 31 dicembre 2024). Nell’ipotesi in cui, come già esposto nell’esempio n. 1, nel

    periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a

    tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta

    rispettata la seconda condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine

    del periodo d’imposta di riferimento il numero complessivo dei lavoratori in

    organico è pari a 3, maggiore di 1,74.

    Al riguardo, come precisato con la relazione illustrativa al decreto attuativo,

    per l’individuazione dei “lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” occorre

    fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo

    15 giugno 2015, n. 81, nonché a tutte quelle forme contrattuali a questa

    assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. A titolo di esempio, nel caso

    del contratto di apprendistato, la tipologia contrattuale costituisce, di regola, un

    contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 81

    del 2015. Non rileva, inoltre, la circostanza che i lavoratori producano reddito di

    lavoro dipendente o assimilato ai sensi della normativa tributaria.

    Considerato che il beneficio è finalizzato a stimolare gli investimenti in

    capitale umano, mediante assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori

    dipendenti, sono da considerarsi tra le diminuzioni occupazionali anche le ipotesi

    fisiologiche di interruzione del contratto di lavoro (quali, ad esempio, il

    pensionamento).

    2.2 Gruppi

    Come sopra anticipato, l’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del Decreto

    dispone che l’«incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni

    occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo

    2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso

    soggetto». La norma identifica, pertanto, ai fini dell’accesso alla maggiorazione, il



    15

    gruppo come un unico soggetto economico, prevedendo il mancato riconoscimento

    del beneficio qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale

    anche a livello di gruppo.

    Con riferimento alla determinazione della maggiorazione per le società

    appartenenti a gruppi, l’articolo 4, comma 7, del decreto attuativo circoscrive

    l’operatività dell’agevolazione alle società appartenenti al c.d. “gruppo interno”16,

    inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati (anche indirettamente) o

    collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, residenti nel territorio dello

    Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero,

    prevedendo che l’accesso al beneficio è ammesso qualora le condizioni

    dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo

    siano verificate sia in capo al soggetto, partecipante al gruppo, interessato al

    beneficio, sia a livello di gruppo interno17.

    A tal fine, il sopra menzionato articolo 4, comma 7, dispone che:

    a) i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate

    sono considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo

    e a quella di partecipazione in esse detenuta;

    b) non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da

    società non facenti parte del medesimo gruppo interno.

    Con la relazione illustrativa al decreto attuativo si precisa che, per la

    definizione del perimetro del gruppo, oltre alle società rientranti all’interno della

    definizione di cui all’articolo 2359 del codice civile, occorre considerare anche le


    16 L’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto attuativo definisce il “gruppo” come «l’insieme delle
    società, residenti e non residenti, controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
    civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle
    società di capitali
    ». La lettera f) del comma 1 del medesimo articolo, invece, definisce il “gruppo interno”
    come «l’insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
    codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi
    dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non
    residenti
    ».
    17 L’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto attuativo definisce l’“incremento occupazionale di gruppo”
    come «la somma dell’incremento occupazionale di ciascuna società del gruppo interno». La lettera n) del
    comma 1 del medesimo articolo definisce l’“incremento occupazionale complessivo di gruppo” come «la
    somma algebrica dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo
    di ciascuna società del gruppo interno
    ».



    16

    società e gli enti detenuti per interposta persona, le società fiduciarie e le persone

    fisiche che producono reddito d’impresa.

    Tenuto conto, inoltre, della ratio della disposizione che mira a evitare

    distorsioni, nonché del dato letterale dell’articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del

    decreto attuativo, che nella definizione rispettivamente di gruppo e gruppo interno

    include i soggetti «facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,

    inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali», si ritiene che, ai fini

    dell’applicazione della normativa in commento, nel perimetro di gruppo debbano

    essere incluse anche le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli enti titolari

    di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni, in qualità di potenziali

    beneficiari dell’agevolazione.

    Per le medesime ragioni, ai soli fini dell’individuazione del perimetro del

    gruppo, occorre considerare anche le persone fisiche e gli enti che – pur non

    essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale e, quindi, non

    inclusi tra i destinatari dell’agevolazione – detengono partecipazioni di controllo

    o di collegamento, svolgendo sostanzialmente un ruolo di “capogruppo” o di

    “aggregatore” dei soggetti che compongono il gruppo.

    In ultimo, si ritiene che nella definizione di gruppo interno debbano, per le

    motivazioni sopra esposte, essere inclusi anche i soggetti residenti controllati

    (anche indirettamente) da un soggetto localizzato all’estero.

    Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di accesso al beneficio,

    come precisato con la relazione illustrativa, i dati relativi alle società a controllo

    congiunto o collegate devono essere considerati da ciascun gruppo in proporzione

    rispettivamente alla percentuale di controllo e alla percentuale di partecipazione in

    esse detenute; in tal modo, i relativi dati concorreranno per ciascuno dei gruppi di

    appartenenza solo per la propria quota di spettanza.

    Ai predetti fini, invece, non rilevano i dati relativi alle imprese collegate che

    contestualmente risultano essere anche imprese controllate in un altro gruppo, allo

    scopo di evitare una duplicazione degli elementi alla base del calcolo; in tal caso,

    infatti, i relativi dati hanno rilevanza solo per il gruppo che ne detiene il controllo.



    17

    Al medesimo scopo di evitare duplicazioni degli elementi alla base del

    calcolo, si ritiene che non rilevino i dati relativi alle imprese collegate che,

    contestualmente, risultano essere anche imprese controllanti di una o più società;

    in tal caso, infatti, i relativi dati hanno rilevanza solo per il gruppo formato dalla

    società collegata e dalle società da essa controllate.

    2.3 Casi particolari

    L’articolo 4, comma 3, del decreto attuativo prevede, in relazione a

    determinate fattispecie, regole specifiche per la determinazione delle nuove

    assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, nonché per il calcolo

    dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del

    decremento occupazionale complessivo.

    In particolare, la lettera a) del citato comma 3 stabilisce l’irrilevanza dei

    lavoratori dipendenti, a eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel

    periodo d’imposta agevolato, i cui contratti sono trasferiti a seguito di cessione del

    contratto di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile o in sede

    di trasferimento di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere

    al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

    Trattasi, in quest’ultima ipotesi, ad esempio, dei casi di trasferimento di dipendenti

    per effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate mediante fusioni,

    scissioni, scissioni per scorporo, conferimenti, cessioni, affitti, ovvero per effetto

    di successione o donazione (cfr. articolo 1, comma 1, lettera o, del decreto

    attuativo).

    Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento

    occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo,

    pertanto, i lavoratori dipendenti, i cui contratti sono già in essere nel periodo

    d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, devono essere esclusi dal computo, sia

    dal dante causa sia dall’avente causa.

    Più precisamente, se il trasferimento si verifica durante il periodo d’imposta

    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di rendere omogenei i



    18

    termini di confronto18, il dante causa deve escludere tali dipendenti dal computo

    relativo al periodo d’imposta agevolato e a quello precedente, mentre l’avente

    causa deve escluderli dal computo relativo al periodo d’imposta agevolato.

    Sempre per esigenze di omogeneità dei termini di paragone, si evidenzia

    che, qualora il trasferimento si verifichi, invece, nel periodo d’imposta in corso al

    31 dicembre 2023, il dante causa non deve considerare i dipendenti trasferiti nel

    computo relativo al periodo d’imposta precedente a quello agevolato, mentre

    l’avente causa non deve prenderli in considerazione sia per il periodo d’imposta

    agevolato sia per quello precedente.

    La lettera a) prevede, altresì, che le disposizioni in essa riportate valgono

    anche in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione

    di soggetto non residente localizzata nel territorio dello Stato italiano, che abbiano

    svolto precedentemente l’attività presso la casa madre. In tal senso, la disposizione

    trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’assegnazione dei dipendenti alla

    stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano sia avvenuta a

    seguito di trasferimento della sede all’estero del soggetto in precedenza residente

    in Italia.

    Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano, inoltre, in caso di subentro

    nella gestione di un servizio pubblico.

    La lettera b) del citato comma 3 prevede che, nei casi di cui alla lettera a), i

    dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a

    quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano nel computo sia per il dante causa sia

    per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro presso ciascuno

    di essi19.

    Nel caso, ad esempio, di cessione del contratto di lavoro, in data 1° luglio

    2024, di un dipendente assunto il 1° marzo 2024, qualora il cedente e il cessionario


    18 Cfr. la relazione illustrativa al decreto attuativo.
    19 Come specificato con la relazione illustrativa, si tratta di una naturale conseguenza del principio di
    continuità del rapporto di lavoro, per cui deve riconoscersi il beneficio sia al dante causa sia all’avente
    causa – nel rispetto, ovviamente, di tutte le altre condizioni – in quanto trattasi di nuove assunzioni effettuate
    nel periodo agevolato.



    19

    del contratto abbiano il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il

    dipendente è conteggiato, ai fini della determinazione del numero dei nuovi

    assunti, dal dante causa per 122/366 (anche se il lavoratore non risulta incluso nel

    novero del personale dipendente al 31 dicembre 2024) e dall’avente causa per

    184/36620.

    La lettera c) del citato comma 3 stabilisce che il personale assunto a tempo

    indeterminato da un soggetto residente e destinato a una sua stabile organizzazione

    localizzata all’estero, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui

    all’articolo 168-ter del TUIR (c.d. branch exemption), non rileva ai fini del calcolo

    della base occupazionale del periodo d’imposta agevolato e di quello precedente.

    Qualora siano assegnati dei lavoratori dipendenti (assunti nel periodo

    d’imposta agevolato) alla stabile organizzazione localizzata all’estero, che abbiano

    svolto precedentemente l’attività presso la casa madre residente, si applicano le

    disposizioni della lettera b), e, pertanto, la maggiorazione, nel rispetto di tutte le

    altre condizioni, può essere fruita dalla casa madre in proporzione al periodo in cui

    i dipendenti trasferiti hanno prestato l’attività presso la stessa21.

    La lettera d) del comma 3 dell’articolo 4 del decreto attuativo stabilisce che,

    ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo

    indeterminato, nonché del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento

    occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, non si

    tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

    (nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023),

    precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con

    quest’ultima si sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023, data di

    pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto. In particolare, si osserva che con

    la relazione illustrativa è precisato che “non rilevano i dipendenti assunti a tempo

    indeterminato, precedentemente in forza presso altra società del gruppo,

    composto da soggetti sia localizzati in Italia sia in Paesi esteri, il cui rapporto di


    20 Cfr. la relazione illustrativa al decreto attuativo.
    21 Cfr. la relazione illustrativa al decreto attuativo.



    20

    lavoro con quest’ultima si sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023. Si

    tratta di una disposizione che mira soltanto a evitare comportamenti

    opportunistici volti a incrementare “fittiziamente” la base occupazionale dei

    soggetti residenti, potenzialmente fruitori del beneficio anche in considerazione

    della circostanza per cui il soggetto che interrompe i rapporti di lavoro,

    localizzato all’estero, non subisce alcun decremento occupazionale significativo

    ai fini del beneficio”.

    Di conseguenza, un lavoratore dipendente con contratto a tempo

    indeterminato licenziato a decorrere dal 30 dicembre 2023 da un soggetto residente

    all’estero facente parte del gruppo e assunto da un soggetto residente facente parte

    del medesimo gruppo non rileva per quest’ultimo ai fini del calcolo

    dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del

    decremento occupazionale complessivo.

    Le lettere e), f) e g) del citato comma 3 prevedono, rispettivamente, che:

    − si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

    nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in

    contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta

    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (lettera e);

    − i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori

    dipendenti (lettera f), qualora la società stipuli con il socio un contratto

    di lavoro subordinato;

    − i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano

    in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle

    previste dal contratto nazionale (lettera g).

    Il comma 4 del citato articolo 4 del decreto attuativo disciplina l’ipotesi di

    distacco del personale, prevedendo l’irrilevanza, per l’impresa distaccataria, dei

    lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. Ne consegue che, al

    ricorrere dei requisiti di legge, è l’impresa distaccante a beneficiare

    dell’agevolazione, considerando a tal fine anche i dipendenti in distacco.

    La norma prevede, altresì, l’irrilevanza, per l’impresa distaccante, dei



    21

    lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti nel periodo d’imposta

    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all’estero, dalla data

    in cui è intervenuto il distacco fino alla data di cessazione degli effetti dello stesso.

    Il comma 5 del citato articolo 4 del decreto attuativo disciplina, infine, l’ipotesi di

    somministrazione di personale ai sensi degli articoli da 30 a 40 del d.lgs. n. 81 del

    2015.

    Al riguardo, la citata disposizione stabilisce che i requisiti riguardanti la

    tipologia del contratto di lavoro sono identificati sulla base del rapporto con il

    somministratore e, pertanto, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale,

    dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale

    complessivo, l’impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di

    somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

    Come precisato nella relazione illustrativa al decreto attuativo, la

    maggiorazione del costo del lavoro spetta all’impresa utilizzatrice in relazione ai

    lavoratori somministrati, purché assunti a tempo indeterminato dal

    somministratore.

    3. Determinazione della maggiorazione

    Il comma 3 dell’articolo 4 del Decreto stabilisce i criteri di determinazione

    del costo riferibile all’incremento occupazionale, oggetto di maggiorazione del 20

    per cento, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai

    sensi del comma 1.

    Detto costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi

    assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo

    comma, lettera B), n. 9), del codice civile22 e l’incremento del costo complessivo


    22 Si tratta, nello specifico, delle seguenti voci di bilancio:

    − B9a) salari e stipendi;
    − B9b) oneri sociali;
    − B9c) trattamento di fine rapporto;
    − B9d) trattamento di quiescenza e simili;
    − B9e) altri costi.

    Viceversa, sono esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico, quali quelli relativi ai buoni
    pasto, alle spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, ai costi per servizio di vitto e alloggio



    22

    del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo

    a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in

    corso al 31 dicembre 2023.

    Per calcolare la maggiorazione, come confermato dal tenore letterale

    dell’articolo 5, comma 1, del decreto attuativo, occorre fare riferimento al dato

    contabile delle predette voci, fatte salve le deroghe di cui si tratterà nel prosieguo.

    I soggetti che, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, non adottano lo

    schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come ad

    esempio i soggetti IAS/IFRS adopter23, devono comunque tener conto, ai sensi del


    dei dipendenti in trasferta, nonché gli oneri relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai
    dipendenti.
    23 Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono obbligati alla redazione del
    bilancio secondo i principi contabili interazionali «a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
    negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, diverse da quelle
    di cui alla lettera d);
    a-bis) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
    negoziazione di cui all’articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia
    di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 del testo unico delle
    disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
    e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);
    c) le banche italiane di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società
    finanziarie italiane di cui all’articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
    n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’articolo 64 del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le società di
    partecipazione finanziaria mista italiane di cui all’articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque
    costituite qualora il settore di maggiore dimensione all’interno del conglomerato finanziario sia quello
    bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le società di intermediazione
    mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
    le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell’albo di cui all’articolo 11,
    comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui
    all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie
    iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società
    finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 110 del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all’articolo 112 del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo
    1° settembre 1993, n. 385, gli emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del
    regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; i prestatori
    di servizi per le criptoattività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114;
    d) le società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione dell’articolo 88, commi 1 e 2, e
    quelle di cui all’articolo 95, commi 2 e 2-bis), del codice delle assicurazioni private;
    e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto,
    nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono
    redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle
    indicate alle lettere da a) a d);



    23

    medesimo comma 3 del citato articolo 4 del Decreto, delle componenti del costo

    del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella

    citata lettera B), n. 9), del conto economico.

    Non occorre, dunque, riclassificare le operazioni rilevate nel bilancio

    redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS utilizzando

    le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali degli OIC ma, partendo

    proprio da quelle previste dagli IAS/IFRS, si devono identificare solo i componenti

    imputati al conto economico aventi la medesima natura di quelli che un soggetto

    OIC avrebbe classificato nella voce di cui alla citata lettera B), n. 9), del conto

    economico.

    Per quanto riguarda i soggetti che applicano in bilancio i principi contabili

    internazionali IAS/IFRS, si evidenzia, ad esempio, che in sede di teorica

    “ricostruzione” dei costi di cui alla voce B9c) “trattamento di fine rapporto”, deve

    considerarsi irrilevante, ai fini del beneficio in esame, la rilevazione – sulla base

    dello IAS 19 – degli oneri finanziari e degli utili e delle perdite attuariali imputati

    in altre componenti di conto economico (OCI), poiché non si tratta di oneri che, in

    base alla classificazione IAS/IFRS, risultano imputati a titolo di costo del lavoro

    (oneri che i soggetti OIC non avrebbero rilevato nella citata voce B9c “trattamento

    di fine rapporto”).

    Ad analoga conclusione, come chiarito con la relazione illustrativa, si

    giunge con riguardo ai soggetti che non hanno l’obbligo di redazione del bilancio

    d’esercizio quali, ad esempio, le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR24


    f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il
    bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio
    consolidato;
    g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il
    bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile
    ».
    Ai sensi del successivo articolo 2-bis, i soggetti di cui al citato articolo 2 «i cui titoli non siano ammessi
    alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al
    presente decreto
    ».
    24 Sono ammessi al regime di contabilità semplificata i soggetti, escluse le società e gli enti soggetti a IRES
    di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, con volume di ricavi nell’esercizio
    precedente:

    − fino a euro 500.000, se esercenti attività di prestazione di servizi;
    − fino a euro 800.000, se esercenti altre attività.



    24

    e gli esercenti arti e professioni. Tali soggetti sono, pertanto, tenuti a identificare

    gli oneri sostenuti aventi le caratteristiche corrispondenti a quelli delle voci di cui

    al n. 9) della lettera B) del primo comma dell’articolo 2425 del codice civile.

    Il comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 4 del Decreto stabilisce, altresì,

    che i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base

    alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

    In particolare, si evidenzia che per gli esercenti arti e professioni che

    svolgono attività di lavoro autonomo, il cui reddito è determinato ai sensi

    dell’articolo 5425 del TUIR, l’imputazione dei costi del personale segue, pertanto,

    il criterio di cassa, salve le espresse deroghe previste dal predetto regime26.

    L’articolo 5, comma 5, del decreto attuativo dispone che il costo sostenuto

    per l’assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo

    indeterminato, compreso nella lettera B), n. 9), dello schema di conto economico

    di cui al primo comma dell’articolo 2425 del codice civile, è determinato

    analiticamente sulla base delle predette unità di personale. Occorre, pertanto,

    identificare le singole componenti di costo rilevate nella predetta voce che sono

    direttamente connesse all’attività svolta dal personale neoassunto.

    Al riguardo, si fa presente che in caso di conversione di un contratto a tempo

    determinato in contratto a tempo indeterminato, il comma 6 dell’articolo 5 del

    decreto attuativo dispone che il costo da considerare, ai fini della maggiorazione,

    è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla

    data di conversione del contratto.

    Considerato, inoltre, il rinvio – contenuto nelle disposizioni di cui

    all’articolo 4, comma 3, del Decreto e all’articolo 5, comma 1, del decreto attuativo

    – al costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo

    articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9), del codice civile, si evidenzia che


    25 Cfr. nota n. 7.
    26 Per gli esercenti arti e professioni, il cui reddito è determinato ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, le spese
    di lavoro dipendente sono in linea di principio deducibili secondo il principio di cassa, a eccezione degli
    accantonamenti (ad esempio quello relativo al TFR) previsti dall’articolo 54, comma 6, del TUIR (Cfr.
    anche nota n. 7).



    25

    nel calcolo dell’incremento del costo del lavoro complessivo devono essere

    considerate tutte le spese sostenute per rapporti di lavoro, anche regolati da

    contratti diversi da quello a tempo indeterminato.

    Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto attuativo stabilisce che, ai fini del

    calcolo della maggiorazione, non concorrono alla determinazione del costo

    complessivo del personale i seguenti importi:

    a) il costo relativo ai dipendenti di cui alla lettera a) del comma 3

    dell’articolo 4 del decreto attuativo27, con riferimento sia all’esercizio

    in corso al 31 dicembre 2023, sia a quello successivo;

    b) gli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione del principio

    contabile internazionale IFRS 228;

    c) gli accantonamenti di cui all’articolo 2425, primo comma, lettera B), n.

    9), lettere a) ed e), del codice civile29.

    Come chiarito con la relazione illustrativa al decreto attuativo, la necessità

    di “depurare” il costo complessivo del personale, ai fini della determinazione della

    maggiorazione spettante, degli importi relativi ai dipendenti di cui alla lettera a)

    del comma 3 dell’articolo 4 del decreto attuativo, si giustifica “in quanto gli stessi

    dipendenti non rilevano ai fini dell’incremento occupazionale”.

    Sulla base di quanto sopra illustrato, individuato in tal modo il costo del

    personale da assumere per la determinazione della maggiorazione, corrispondente

    al minore tra il costo effettivo del personale a tempo indeterminato di nuova

    assunzione e l’incremento del costo complessivo del personale al termine del


    27 Si tratta dei lavoratori dipendenti, a eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo
    d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di
    trasferimento di aziende o rami d’azienda, sia ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile, sempre che il
    contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
    Come chiarito con la relazione illustrativa, “la previsione risulta necessaria per rendere coerente la
    determinazione della maggiorazione con il principio di continuità del contratto di lavoro sopra descritto
    ”.
    28 Il principio contabile IFRS 2 regola le operazioni con pagamento basato su azioni. L’esclusione degli
    oneri connessi ai piani di stock option, contabilizzati ai sensi dell’IFRS 2, è connessa alle modalità di
    determinazione del “service cost” che risente di elementi incerti, connessi alla valutazione del valore di
    mercato delle opzioni attribuite ai beneficiari del piano.
    29 Sono, pertanto, escluse le somme accantonate per premi o altre forme di remunerazione del personale
    rilevate nelle voci B9a) e B9e), in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 19 dell’OIC 31 ovvero
    dallo IAS 37.



    26

    periodo d’imposta agevolato, il medesimo è maggiorato, ai fini della

    determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento.

    3.1 Determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori

    meritevoli di maggior tutela

    Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti

    meritevoli di maggiore tutela, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto, in

    combinato disposto con l’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo, il costo del

    personale da assumere ai fini della maggiorazione è incrementato di un ulteriore

    10 per cento (per una maggiorazione totale del 30 per cento30), in relazione alle

    nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle

    categorie di cui all’Allegato 1 del Decreto.

    In particolare, l’Allegato 1 indica, quali lavoratori meritevoli di maggiore

    tutela:

    − i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, n. 99, del

    regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,

    e successive modificazioni;

    − le persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo

    1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8

    novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche

    giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli

    alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le

    persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli

    internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro

    all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

    successive modificazioni;

    − le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto

    anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi


    30 Cfr. al riguardo la relazione illustrativa al decreto attuativo.



    27

    residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi

    strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, n. 4,

    lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,

    annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle

    politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

    finanze;

    − le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione

    debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’articolo 5-bis del

    decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo

    sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni

    mediche di verifica;

    − i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui

    all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

    − i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018

    presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per

    cento della media EU27, o comunque compreso tra il 75 per cento e il

    90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

    − i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da

    1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal

    beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29

    dicembre 2022, n. 197, e che non integrino i requisiti per l’accesso

    all’assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del d.l. n. 48 del

    2023.

    L’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo dispone che, nel caso in cui

    l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo

    effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a

    tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di maggior



    28

    tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due

    tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova

    assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna

    di esse.

    Esempio n. 3: determinazione della maggiorazione in presenza di

    lavoratori meritevoli di maggior tutela

    Un’impresa che rispetta i requisiti dell’incremento occupazionale e

    dell’incremento occupazionale complessivo rileva i sottostanti dati, relativi

    all’occupazione di personale:

    • costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato: euro

    1.000.000;

    • costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato

    meritevoli di maggior tutela: euro 600.000;

    • costo effettivo per le assunzioni a tempo indeterminato: euro 1.000.000

    + euro 600.000 = euro 1.600.000;

    • incremento del costo complessivo sostenuto per il personale

    dipendente: + euro 1.200.000.

    In tal caso, verificato che l’incremento del costo complessivo del personale

    dipendente (euro 1.200.000) è inferiore al costo effettivo delle nuove assunzioni a

    tempo indeterminato (euro 1.600.000), il beneficiario deve calcolare la

    maggiorazione sull’incremento del costo complessivo (euro 1.200.000).

    Considerato che si è in presenza di nuove assunzioni a cui si applicano

    differenti percentuali di maggiorazione (del 20 per cento e del 30 per cento), il

    costo da assumere, ai fini della maggiorazione, deve essere ripartito tra le due

    tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova

    assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riferibile a

    ciascuna di esse.

    L’incidenza di ciascuna tipologia di lavoratori sul costo complessivo delle

    nuove assunzioni è determinata come segue:

    • 1.000.000/1.600.000 x 100 = 62,5 per cento;



    29

    • 600.000/1.600.000 x 100 = 37,5 per cento.

    Successivamente, l’incremento del costo complessivo del personale (euro

    1.200.000) è ripartito proporzionalmente fra le due tipologie di lavoratori, secondo

    le percentuali ottenute:

    • euro 1.200.000 x 62,5 per cento = euro 750.000, a cui applicare la

    percentuale di maggiorazione del 20 per cento;

    • euro 1.200.000 x 37,5 per cento = euro 450.000, a cui applicare la

    percentuale di maggiorazione del 30 (20 + 10) per cento.

    3.2 Determinazione della maggiorazione per il “gruppo interno”
    Per quanto riguarda il gruppo interno, il comma 8 dell’articolo 5 del decreto

    attuativo definisce le regole per determinare la maggiorazione del costo per i

    soggetti del gruppo interno.

    In particolare, ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina il

    beneficio riducendo il costo da assumere ai fini della maggiorazione di un importo

    pari al prodotto tra (i) il minor costo tra quello effettivo riferibile ai nuovi assunti

    a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale e (ii) il

    rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nel gruppo

    interno e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nei soggetti a cui

    spetta la maggiorazione del costo31.

    3.3 Altri casi di determinazione della maggiorazione

    Per quanto concerne la spettanza del beneficio in relazione agli enti non

    commerciali residenti, si osserva che gli stessi fruiscono della maggiorazione

    limitatamente alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati

    nell’esercizio dell’attività commerciale. Come stabilito dal comma 9 dell’articolo

    5 del decreto attuativo, inoltre, per gli enti non commerciali residenti, qualora sia

    assunto nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo


    31 Si veda, al riguardo, anche l’esempio contenuto nella relazione illustrativa al decreto attuativo.



    30

    indeterminato e lo stesso venga impiegato sia nell’attività istituzionale, sia in

    quella commerciale, la maggiorazione spetta proporzionalmente al rapporto

    esistente tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi derivante dall’attività

    commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.

    Esempio n. 4: determinazione della maggiorazione nei casi di cui al comma

    9 dell’articolo 5 del decreto attuativo

    Si supponga che un ente di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del

    TUIR, nel periodo d’imposta agevolato, assuma cinque dipendenti a tempo

    indeterminato, impiegati sia nell’attività commerciale sia nell’attività istituzionale,

    e che:

    • l’ente rispetti i requisiti dell’incremento occupazionale e

    dell’incremento occupazionale complessivo;

    • il costo effettivo riferibile ai nuovi assunti sia pari a euro 20.000;

    • l’incremento del costo complessivo del personale sia pari a euro 25.000;

    • l’ammontare dei ricavi e dei proventi derivanti dall’esercizio

    dell’attività commerciale sia pari a euro 100.000;

    • l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi (derivanti sia

    dall’esercizio dell’attività commerciale sia da quella non commerciale)

    sia pari a euro 500.000;

    • il personale di nuova assunzione non appartenga alle categorie di cui

    all’Allegato 1 del Decreto.

    Come sopra rappresentato, la maggiorazione spetta in proporzione al

    rapporto tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi derivanti dall’attività

    commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi (euro 100.000

    / euro 500.000 = 0,2). Nel caso di specie, il costo effettivo riferibile ai nuovi assunti

    (euro 20.00032) è, pertanto, moltiplicato per il suddetto rapporto (0,2). Il costo, così

    rideterminato (euro 4.000), è poi moltiplicato per la percentuale di maggiorazione

    (20 per cento).


    32 Si tratta del minor importo tra il costo effettivo dei nuovi assunti a tempo indeterminato (euro 20.000) e
    l’incremento del costo complessivo del personale (euro 25.000).



    31

    Il successivo comma 10 dell’articolo 5 del decreto attuativo stabilisce che

    per i soggetti che svolgono anche attività per le quali, ai fini dell’imposta sui redditi

    delle persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società, il relativo reddito non

    è determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il nuovo personale

    assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia

    nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico, sia nell’attività il

    cui reddito è determinato in modo ordinario, spetta in proporzione al rapporto tra

    l’ammontare di ricavi e proventi derivanti dall’attività il cui reddito è determinato

    in modo ordinario e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

    Si pensi, come riportato al paragrafo 1, alle imprese di trasporto marittimo

    che optano per il regime di cui all’articolo 155 del TUIR (c.d. tonnage tax), il cui

    reddito, relativo all’utilizzo di alcune delle navi appartenenti alla flotta aziendale,

    è determinato in maniera forfetaria secondo le regole ivi previste; resta fermo che

    per le predette imprese marittime non sono rilevanti, tra i nuovi assunti, le unità di

    personale destinate allo svolgimento delle attività relative alle anzidette navi33.

    4. Adempimenti e controlli

    Il comma 7 dell’articolo 4 del Decreto, infine, dispone che nella

    determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo

    d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non deve tenersi conto

    delle disposizioni del medesimo articolo 4. Parimenti, nella determinazione

    dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

    2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe

    determinata non applicando le disposizioni dell’articolo 4.

    Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del

    contenzioso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto attuativo, si applicano le

    disposizioni in materia di imposte sui redditi.


    33 Cfr. l’articolo 3, comma 5, del decreto attuativo e relazione illustrativa al predetto decreto.



    32

    5. Proroga e determinazione degli acconti

    L’articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2025, come anticipato in

    premessa, prevede una proroga delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del

    Decreto, stabilendo che, per «il periodo d’imposta successivo a quello in corso al

    31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto

    legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi

    previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei

    predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente».

    Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro

    autonomo, nei limiti e alle condizioni già previsti per il periodo d’imposta

    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la maggiorazione del costo del

    personale deducibile a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine

    di ciascuno dei predetti tre periodi d’imposta, rispetto al corrispondente periodo

    d’imposta precedente.

    Come precisato nella relazione illustrativa alla citata legge di bilancio 2025,

    l’agevolazione in esame deve essere calcolata su base “mobile”, consentendo di

    determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta

    agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Per coerenza, si

    ritiene che tale adeguamento temporale debba essere effettuato anche con

    riferimento alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa (a titolo

    esemplificativo, ai fini della verifica dell’“anzianità” dell’attività aziendale o

    professionale).

    Ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

    dicembre 2026 (2027, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con

    l’anno solare), l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo

    a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026).

    Ai fini della proroga in esame, si applicano, in quanto compatibili, le

    disposizioni del decreto attuativo.



    33

    L’articolo 1, comma 40034, definisce i criteri di determinazione degli

    acconti dovuti per i periodi d’imposta oggetto della proroga.

    Più precisamente, la lettera a) del comma 400 prevede che, nella

    determinazione degli acconti delle imposte sui redditi con il c.d. “metodo

    storico”35, dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

    dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti con periodo d’imposta

    coincidente con l’anno solare, periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028), si debba

    considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore

    deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione del citato articolo 4

    del Decreto.

    Con la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025 è precisato che la

    norma in esame non menziona il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025

    (periodo d’imposta 2025 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con

    l’anno solare), poiché per tale periodo d’imposta già opera, nello stesso senso,

    l’articolo 4, comma 7, del Decreto36.

    La successiva lettera b) del comma 400 prevede, inoltre, che, nella

    determinazione degli acconti con il c.d. “metodo previsionale” 37, dovuti per il

    periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due

    successivi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,

    periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027), non si debba tener conto delle disposizioni

    di proroga della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in

    presenza di nuove assunzioni, di cui al comma 399.


    34 L’articolo 1, comma 400, della legge di bilancio 2025 dispone che nella «determinazione degli acconti
    delle imposte sui redditi dovuti:
    a) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si
    assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato
    articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023;
    b) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si
    tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399 del presente articolo
    ».
    35 Si veda la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025.
    36 Come visto in precedenza, il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 4 del Decreto prevede che, nella
    determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
    (2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), «si assume, quale imposta del
    periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente
    articolo
    ».
    37 Si veda la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025.



    34

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE VICARIO

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