• Provvedimento Agenzia Entrate del 28.11.2024 (429889/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 28.11.2024 (429889/2024)
  • Prot. n. 429889/2024

    Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli
    investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di
    quello della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28
    dicembre 2015, n. 208

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli

    investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore

    agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 1, commi da 98

    a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

    1.1 La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre

    2024 (di seguito “provvedimento”), è pari al 100 per cento.

    1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al

    credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del

    provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1,

    troncando il risultato all’unità di euro.

    1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi

    del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del

    sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del

    2

    provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241.

    Motivazioni

    L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a

    decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle

    imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive

    ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, della

    Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a

    finalità regionale 2022-2027.

    Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del

    settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito

    d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nell’ambito del Quadro riepilogativo delle

    misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle

    imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della

    comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro

    temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito

    dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” come modificata dalla Comunicazione

    (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della

    sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 387400 del 15

    ottobre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n.

    63, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da

    presentare per beneficiare dell’agevolazione.

    Il paragrafo 4.3 del provvedimento ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa

    di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2024, pari a euro 90 milioni per

    l’anno 2024, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando

    il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di

    3

    presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa

    all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente

    presentate.

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle

    comunicazioni validamente presentate dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, è risultato

    pari a 27.204.974 euro, a fronte di 90 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono

    il limite di spesa.

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito

    d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo

    del credito richiesto.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

    Articolo 1, commi 6 e 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

    Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del

    12 giugno 2024;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024.

    4

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 28 novembre 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati