• Provvedimento Agenzia Entrate del 21.11.2024 (422344/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 21.11.2024 (422344/2024)
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    Prot. n. 422344/2024




    Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi
    dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Servizio on line CIVIS –
    Comunicazioni bollo fatture elettroniche per l’assistenza sulle comunicazioni relative al
    ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture
    elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34




    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    DISPONE

    1. Oggetto

    1.1 Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto

    legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento

    dei servizi digitali, stabilisce le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web,

    messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

    entrate, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al

    ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle

    fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile

    2019, n. 34.

    2. Definizioni

    2.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

    a) “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito

    anche “Agenzia”), accessibile previa autenticazione mediante credenziali;

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    b) “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione digitale

    necessari ad accedere alla propria area riservata: i cittadini possono utilizzare

    esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione

    digitale (SPID, CIE, CNS); i professionisti e le imprese possono utilizzare

    anche le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle

    entrate;

    c) “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, il servizio web

    disponibile all’interno dell’area riservata, che permette di chiedere e ricevere

    assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente

    versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche;

    d) “comunicazione”, la comunicazione con la quale, in caso ritardato, omesso o

    insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture

    elettroniche, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta,

    della sanzione e degli interessi dovuti, ai sensi dell’articolo 12-novies del

    decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

    e) “intermediari”, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio

    telematico Entratel.

    3. Attivazione del servizio

    3.1. Con avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota

    la data a decorrere dalla quale sarà disponibile, all’interno dell’area riservata, la

    specifica funzionalità per richiedere assistenza sulle comunicazioni emesse

    dall’Agenzia e per consultare l’esito della lavorazione.

    4. Modalità di accesso e utilizzo del servizio web

    4.1. Il servizio è disponibile, nell’area riservata, tramite il canale CIVIS, funzionalità

    “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, previo inserimento degli

    elementi identificativi della comunicazione.

    4.2. La richiesta di assistenza può essere presentata direttamente dal soggetto

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    destinatario della comunicazione oppure da un intermediario.

    4.3. L’utente accede alla funzionalità, individua la comunicazione per la quale

    intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti

    utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute.

    4.4. A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, l’utente riceve all’interno

    della stessa sezione CIVIS l’esito della trattazione.

    5. Ricevute rilasciate dal servizio e obblighi degli intermediari

    5.1. L’Agenzia delle entrate attesta mediante ricevuta resa disponibile nell’area

    riservata l’avvenuta ricezione della richiesta di assistenza.

    5.2. Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative alla

    conclusione della lavorazione e all’esito della stessa.

    5.3. Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti interessati,

    fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell’assistenza fornita

    dall’Agenzia.

    6. Trattamento dei dati personali

    6.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,

    lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base

    giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

    b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali

    di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella

    normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in

    particolare, nell’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n.

    111, e nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato

    “rafforzamento dei servizi digitali”, i quali stabiliscono che con uno o più

    provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le regole

    tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo - da

    parte dei contribuenti ed eventualmente degli intermediari da loro delegati - dei

    servizi digitali per il potenziamento dei canali di assistenza a distanza.

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    6.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati

    personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico

    Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo

    dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei

    dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

    6.3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata

    al contribuente, riguardano le fatture inviate in ciascun trimestre solare

    attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212,

    della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i dati degli eventuali versamenti

    effettuati. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli utenti che effettuano

    l’accesso al servizio in oggetto, presente nell’area riservata, verranno trattati

    esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e

    all’utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati.

    6.4. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed

    indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

    6.5. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del

    Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per

    il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

    6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, paragrafo 1, lett. f),

    del Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata

    sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

    6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento

    dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al

    Regolamento.

    6.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

    parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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    6.9. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la

    valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,

    comma 4, del Regolamento.

    7. Sicurezza

    7.1. La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita

    mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli di

    comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Date la specificità dei dati e

    la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema

    informativo della fiscalità, attuando procedure e strumenti di sicurezza fisica e

    logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo del

    servizio web di cui al presente provvedimento, sarà possibile con le tipologie di

    browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti

    possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle versioni

    minime richieste.

    7.2. La consultazione sicura del servizio, presente nell’area riservata, è garantita da

    misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione e

    autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione.

    7.3. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui

    propri sistemi da parte di ciascun soggetto, con indicazione dei tempi e della

    tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio

    e analisi periodica degli accessi.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 del decreto

    legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono al

    contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o

    insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste

    dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

    L’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno

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    2014, ha disciplinato, tra l’altro, le modalità e i termini per l’assolvimento dell'imposta di bollo

    sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), di cui all'articolo 1,

    commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La disposizione prevede che l'Agenzia

    delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provveda con procedure automatizzate, per

    ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento

    dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta. Tali integrazioni sono portate a

    conoscenza del cedente/prestatore, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, accessibile

    dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, con le modalità previste dal provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021.

    Il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, entro

    30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all’Agenzia assistenza sulla

    comunicazione, fornendo chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute, anche tramite i

    servizi on line offerti dall’Agenzia.

    Il servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche” permette l’intera gestione

    della richiesta di assistenza tramite canale telematico. Al termine della lavorazione, l’ufficio

    fornisce riscontro tramite lo stesso canale CIVIS.

    Tale funzionalità arricchisce la gamma di servizi disponibili via web, per consentire agli

    utenti di ricevere assistenza o servizi a distanza, in conformità con quanto previsto dall’articolo

    16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 22 del decreto

    legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi

    tributari e promuovere la compliance, tramite il potenziamento dell’offerta di servizi on line.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

    − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del

    Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.66;

    art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

    − Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

    febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

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    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    − Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    b) Normativa di riferimento:

    − Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante “Riforma delle sanzioni

    tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di

    riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23

    dicembre 1996, n. 662”;

    − Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - “Regolamento

    recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui

    redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore

    aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    − Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente;

    − Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di

    protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento

    dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

    del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

    e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni;

    − Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio

    annuale e pluriennale dello Stato;

    − Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione

    digitale”;

    − Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del

    bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (articolo 1,

    commi 211 e 212);

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    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,

    recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle

    prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento

    18 settembre 2008”;

    − Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, recante

    “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed

    alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto

    legislativo n. 82/2005” (articolo 6);

    − Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

    2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

    dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE;

    − Decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita

    economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (articolo 12-novies);

    − Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, recante

    “Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture

    elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non

    versata” (articolo 2);

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021,

    recante “Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte

    dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per

    le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la

    messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di

    bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio

    delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso

    o insufficiente versamento dell’imposta”;

    − Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”

    (articolo 16, comma 1, lettere i) e l));

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    − Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (articolo 22).

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,

    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 21 novembre 2024


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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