• Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2024 (419815/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2024 (419815/2024)
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    Prot. n. 419815/2024




    Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del
    cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
    Disponibilità nell’area riservata delle funzioni di consultazione e gestione delle
    comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633




    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento


    DISPONE

    1. Oggetto

    1.1 Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 23 del decreto

    legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento

    del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce le regole per l’accesso

    e l’utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata

    del contribuente, delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni

    emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica

    29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica

    26 ottobre 1972, n. 633.

    2. Definizioni

    2.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

    2

    a) “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito

    anche “Agenzia”), accessibile previa autenticazione mediante credenziali.

    Per “credenziali” si intendono gli strumenti (codici e procedure) per

    l’identificazione digitale necessari ad accedere alla propria area riservata: i

    cittadini possono utilizzare esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del

    Codice dell’amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS); i professionisti e le

    imprese possono utilizzare anche le credenziali Entratel o Fisconline

    rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

    b) “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

    delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare e gestire le

    proprie informazioni fiscali;

    c) “Cassetto fiscale delegato”, il servizio attraverso il quale un intermediario può

    accedere al Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente

    ricevuto una specifica delega;

    d) “CIVIS”, il servizio web disponibile all’interno dell’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, che permette di richiedere assistenza, tra

    l’altro, sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle

    di pagamento;

    e) “comunicazione”, la comunicazione degli esiti dei controlli automatici

    eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    f) “intermediari”, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio

    telematico Entratel;

    g) “intermediari della riscossione”: banche, Poste Italiane S.p.A., prestatori di

    servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia delle entrate

    per i servizi F24/I24.

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    3. Attivazione del servizio

    3.1. A decorrere dal 20 novembre 2024 sono disponibili, all’interno del Cassetto

    fiscale, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni

    emesse dall’Agenzia stessa.

    4. Modalità di consultazione e gestione delle comunicazioni

    4.1. Le comunicazioni sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del

    Cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante

    notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche

    mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico

    attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 64-

    bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (app IO).

    4.2. La comunicazione è messa a disposizione successivamente alla sua consegna.

    Qualora la comunicazione non sia visualizzata, è consultabile previo

    inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.

    4.3. Per ciascuna comunicazione resa disponibile nell’area riservata è possibile:

    a) effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto mediante

    l’apposita funzionalità, procedendo alla regolarizzazione della posizione

    entro il termine ivi indicato. Il versamento è effettuato, in unica soluzione e

    integralmente, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della

    riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale.

    Nella procedura è richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di

    addebito, che deve essere intestato, o cointestato con abilitazione a operare

    con firme disgiunte, allo stesso contribuente.

    b) richiedere assistenza tramite CIVIS. Il servizio consente di fornire

    chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene

    non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.

    4.4. I servizi di cui ai punti precedenti possono essere utilizzati direttamente dai

    contribuenti ai quali sono indirizzate le comunicazioni, oppure dagli

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    intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Nel

    caso di cui alla precedente lettera a) l’intermediario inserisce il codice IBAN del

    conto intestato al contribuente.

    5. Ricevute e obblighi degli intermediari

    5.1. L’Agenzia delle entrate attesta mediante distinte ricevute rese disponibili

    nell’area riservata

    a) l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa;

    b) l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la

    conclusione della stessa.

    5.2. Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti che hanno

    conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese

    disponibili dall’Agenzia delle entrate a seguito delle richieste di addebito o di

    assistenza presentate.

    6. Trattamento dei dati personali

    6.1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,

    lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base

    giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

    b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali

    di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella

    normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in

    particolare, nell’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n.

    111, e nell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato

    “rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale”, il quale stabilisce

    che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano

    definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione,

    l’accesso e l’utilizzo - da parte dei contribuenti ed eventualmente degli

    intermediari da loro delegati - dei servizi digitali per la consultazione e

    l’acquisizione di tutti i dati, gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle

    entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle

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    entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.

    6.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati

    personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico

    Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo

    dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei

    dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

    6.3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata

    al contribuente, riguardano le dichiarazioni fiscali trasmesse all’Agenzia delle

    entrate nonché i dati degli eventuali versamenti effettuati. I dati personali dei

    contribuenti, ovvero degli utenti che effettuano l’accesso al servizio in oggetto,

    presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, verranno

    trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla

    gestione e all’utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati.

    6.4. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed

    indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

    6.5. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del

    Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per

    il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

    6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del

    Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza

    tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

    6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’art. 32 del Regolamento necessaire a garantire la sicurezza del

    trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

    legge e al Regolamento.

    6.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

    parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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    6.9. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata

    eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi

    dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.

    7. Sicurezza

    7.1. La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita

    mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli di

    comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e

    la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema

    informativo della fiscalità, attuando procedure e strumenti di sicurezza fisica e

    logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo del

    servizio web di cui al presente provvedimento, sarà possibile con le tipologie di

    browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti

    possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle versioni

    minime richieste.

    7.2. La consultazione sicura del servizio, presente nell’area riservata, è garantita da

    misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione

    e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.

    7.3. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui

    propri sistemi da parte di ciascun soggetto, con indicazione dei tempi e della

    tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio

    e analisi periodica degli accessi.


    Motivazioni

    Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 del decreto

    legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono

    al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del

    sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai

    sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

    600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

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    Le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto

    fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute

    oppure richiedere assistenza.

    Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, in

    conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto

    2023, n. 111 e dall’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire

    il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite lo

    sviluppo di nuovi servizi web rivolti ai cittadini e l’ampliamento dei contenuti presenti

    all’interno del Cassetto fiscale.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

    del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62;

    art.66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma

    4);

    ? Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

    febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    ? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    ? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    b) Normativa di riferimento:

    ? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

    2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

    dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante la

    “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” (articolo 54-bis);

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    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante

    “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” (articolo

    36-bis);

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante

    “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 recante “Unificazione ai fini fiscali e

    contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento”;

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante “Riforma delle sanzioni

    tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e

    di riscossione dei tributi”;

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in

    materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma

    dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità

    per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

    dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    ? Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo

    unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

    amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di

    protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento

    dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

    e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

    e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni;

    ? Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio

    annuale e pluriennale dello Stato;

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    ? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione

    digitale”;

    ? Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 recante “Revisione del sistema

    sanzionatorio”;

    ? Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 recante “Misure per la semplificazione

    e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”;

    ? Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”

    (articolo 16, comma 1, lettere i) e l));

    ? Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (articoli 10, 21, e

    23);

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,

    recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle

    prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento

    18 settembre 2008”;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013,

    recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto fiscale

    delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 19 novembre 2024


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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