• Provvedimento Agenzia Entrate del 18.11.2024 (418393/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 18.11.2024 (418393/2024)
  • Prot. n. 418393 /2024

    Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
    d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica,
    in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle
    imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo
    16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
    con le relative istruzioni, e definizione del
    contenuto e delle modalità di trasmissione

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1 Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di

    credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno

    – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di

    prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e

    acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con

    le relative istruzioni, e definizione del contenuto

    1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del

    Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il

    Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 settembre 2024 (di seguito “decreto”), il

    modello di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto

    forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per

    il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito “ZES unica”) dalle imprese attive nel settore della

    produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole

    e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del

    decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

    2

    novembre 2023, n. 162 (di seguito “decreto-legge”), introdotto dall’articolo 1, comma 7,

    lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 12 luglio 2024, n. 101, con le relative istruzioni.

    1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di

    prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive

    nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime

    contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta

    di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali

    indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e

    fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono

    impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata,

    Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista

    dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione

    Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla

    deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla

    Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei

    dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della

    comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto

    notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito

    d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente

    l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco

    delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis, e dal quadro E

    contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui

    all’articolo 5, comma 11, del decreto (di seguito “certificazione”).

    1.4 La misura agevolativa è stata comunicata in esenzione alla Commissione Europea, ai sensi

    dei regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473, e registrata dalla medesima Commissione

    con i codici SANI SA.114421, per il settore agricolo e forestale, e SA.114428, per il settore

    della pesca e acquacoltura. Per le grandi imprese, la misura agevolativa è stata approvata

    con decisione della Commissione Europea C(2024) 7496 final del 24 ottobre 2024.

    3

    1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2 Reperibilità della Comunicazione

    2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.



    3 Modalità per l’invio della Comunicazione

    3.1 Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto, la Comunicazione è inviata dal 20

    novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente

    dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle

    dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è

    effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”,

    disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una

    ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative

    motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

    comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui

    all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio

    telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

    precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce

    tutte quelle precedentemente inviate;

    b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione

    validamente presentata.

    3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la Comunicazione inviata successivamente

    al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

    3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

    4

    a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della

    Comunicazione;

    b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati

    presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

    c) il codice attività (ATECO 2007 aggiornamento 2022) e il codice catastale del comune

    riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con

    quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica

    26 ottobre 1972, n. 633.

    4 Utilizzo del credito d’imposta

    4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di

    cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge, tenuto conto di quanto disposto

    dall’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2024, il credito

    d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi

    dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4,

    comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla

    pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 4 e, comunque, non prima del

    rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il

    riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

    4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli

    investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti

    mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo

    successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il

    riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della

    certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il

    beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

    provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta

    elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

    4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla Comunicazione

    5

    per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi

    dell’articolo 4, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile

    in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia

    delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non

    sussistano motivi ostativi.

    4.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

    dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

    all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo

    modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

    F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia

    delle entrate;

    c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del

    modello F24.

    5 Controlli antimafia

    5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è

    possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al

    controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione

    dell’apposita ricevuta.

    5.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

    riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto

    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di

    effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,

    a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella

    Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione

    contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata

    all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

    professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    6

    5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il

    beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una

    Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro

    C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino all’invio

    della Comunicazione è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il

    termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia

    provveduto all’invio della Comunicazione l’Agenzia delle entrate procede, con atto

    motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di

    quanto indebitamente utilizzato.

    5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

    adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel

    caso previsto nel paragrafo 4.3.

    6 Trattamento dei dati

    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

    del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’articolo 4,

    comma 1, del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta

    presentino all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione. Il comma 2 del citato

    articolo 4 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia

    approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il

    contenuto e le modalità di trasmissione.

    6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

    sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

    2016/679.

    6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente

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    provvedimento, sono:

    - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo

    che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi

    sottoposti alla verifica antimafia;

    - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

    tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

    - i dati contabili relativi al credito d’imposta;

    - gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e

    relative ad acquisti agevolabili.

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per

    le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

    6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

    Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

    liquidazione, accertamento e riscossione.

    6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

    Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

    un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

    che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici

    dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un

    soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi

    2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la

    sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

    legge e al Regolamento.

    6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

    della Comunicazione.

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    6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione

    d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera

    b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

    2024, n. 101, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel

    settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese,

    piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti

    dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a

    strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le

    zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,

    ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone

    assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3,

    lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Sono escluse dalla presente agevolazione:

    • le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione

    della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno,

    conformemente all’articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;

    • le imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE)

    2022/2472;

    • le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e

    dell’acquacoltura;

    • le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

    In base all’articolo 4, comma 1, del decreto, per accedere al contributo sotto forma di

    credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle

    spese ammissibili sostenute dal 16 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024.

    Inoltre, l’articolo 5, comma 11, del decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del

    credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle

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    stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita

    certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non

    obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore

    legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro

    di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, con il presente provvedimento è, pertanto,

    approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta

    per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione

    primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e

    acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

    La Comunicazione è inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, come stabilito

    dall’articolo 4, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

    beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni

    di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

    n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti

    dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata

    rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati

    delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

    Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto,

    è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

    con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito

    d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-

    legge n. 124 del 2023, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    In merito al predetto limite di spesa, l’articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del decreto-

    legge 15 maggio 2024, n. 63, ha disposto che qualora le somme comunicate dalle imprese con

    riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo del medesimo comma 8 risultino

    inferiori al limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il

    presente credito di imposta.

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    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    Articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 13 novembre 2023, n. 162;

    Articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

    Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con

    il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 18 novembre 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    firmato digitalmente

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