• Provvedimento Agenzia Entrate del 06.11.2024 (406943/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 06.11.2024 (406943/2024)
  • Prot. n. 406943/2024

    Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge
    9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
    attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti
    nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9
    settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1 Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-

    legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre

    2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024

    degli investimenti nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024

    1.1 Al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto

    2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,

    attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti

    nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del

    9 settembre 2024, sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative

    istruzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento.

    1.2 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente

    provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il

    precedente.

    1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2

    2 Modificazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre

    2024

    2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 sono

    apportate le seguenti modifiche:

    • al paragrafo 1.2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Mediante la

    comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel

    periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di

    importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi

    del citato articolo 5, comma 1.”;

    • al paragrafo 3.6, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) non sia compilata nel

    rispetto delle indicazioni fornite al paragrafo “Come si compila” delle istruzioni.”;

    • ai paragrafi 4.2 e 4.4, le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 2” sono sostituite dalle

    seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”;

    • al paragrafo 5.2, l’ultimo periodo è soppresso;

    • alla pagina 8, nelle motivazioni, al terzo capoverso, dopo il primo periodo è inserito il

    seguente: “L’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,

    ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge prevedendo

    che mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti

    realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori

    ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata

    ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, unitamente all’ammontare del maggior

    credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.”;

    • alla pagina 8, nelle motivazioni, al quarto capoverso le parole “sono approvati” sono

    sostituite dalle seguenti: “è approvato”;

    • a pagina 9, nelle motivazioni, al secondo capoverso le parole “dello scarto” sono

    sostituite dalle seguenti: “del rigetto” e le parole “ed è corredata dagli” sono sostituite

    dalle seguenti: “e degli”; al medesimo capoverso il secondo periodo è soppresso;

    • a pagina 9, nelle motivazioni, al terzo capoverso le parole “ai sensi dell’articolo 1,

    comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”.

    3


    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito “Decreto-legge”), ha previsto che, a

    pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la

    comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il

    Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”) per l’accesso al

    contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18

    novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa

    attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti

    indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni

    di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione

    inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti

    agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

    L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del

    comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare

    nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1°

    gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione

    presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a

    quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito

    d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

    Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo

    1 del Decreto-legge il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta

    fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge, risulti pari al

    limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta

    residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti

    realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1

    dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito

    4

    dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge,

    all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi

    del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

    Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai

    soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel

    periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti

    dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo

    superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un

    aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per

    l’indicazione separata dei predetti investimenti.

    Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di

    comunicazione. Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni

    sono parti integranti del presente provvedimento.

    Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle

    disposizioni normative sopra descritte.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    5

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

    Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 13 novembre 2023, n. 162;

    Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio

    2024;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n.

    262747/2024;

    Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

    ottobre 2024, n. 143;

    Articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n.

    350036/2024.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 6 novembre 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    firmato digitalmente

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