• Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 03.12.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 03.12.2024
  • RISOLUZIONE N. 58/E




    Roma, 3 dicembre 2024

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
    Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative
    ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica
    internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia

    Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la

    riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione

    Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le

    modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    - Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite

    modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative

    ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e

    concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

    Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;

    • “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi

    pronostici sportivi”;

    • “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi

    pronostici sportivi”;

    • “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e

    concorsi pronostici ippici”;



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    • “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica

    nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;

    • “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica

    nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;

    • “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;

    • “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica

    d’agenzia”;

    • “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica

    d’agenzia”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono

    esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”

    in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    - nel campo “ente”, la lettera “M”;

    - nel campo “provincia”, nessun valore;

    - nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad

    esempio 123456);

    - nel campo “rateazione”, nessun valore;

    - nel campo “mese”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel

    formato “MM”;

    - nel campo “anno di riferimento”, l’anno di rifermento per il quale si effettua il

    pagamento, nel formato “AAAA”;

    - nel campo “codice atto”, nessun valore;

    - nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

    I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 febbraio 2025.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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