• Circolare Agenzie Entrate 23/E del 19/11/2024

  • Circolare Agenzie Entrate 23/E del 19/11/2024
  • CIRCOLARE N. 23/E



    Roma, 19 novembre 2024

    OGGETTO: Investment Management Exemption – Articolo 1, comma 255, della
    legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Istruzioni operative agli Uffici
    dell’Agenzia delle entrate

    2

    INDICE

    1. Premessa .............................................................................................................. 3

    2. Modalità di attuazione della disciplina IME ................................................... 6

    2.1. Veicolo di investimento non residente e requisiti di indipendenza .... 6

    2.2. Requisiti di indipendenza dell’asset manager .................................... 11

    2.3. Disposizioni comuni .............................................................................. 14

    3. Finalità e struttura del Provvedimento .......................................................... 16

    3.1. Contesto in cui opera il Provvedimento .............................................. 17

    3.2. Struttura del Provvedimento ............................................................... 18

    3.3. Indicazioni operative per l’applicazione del metodo scelto per la

    determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei

    servizi infragruppo .................................................................................................. 20

    4. Idoneità della documentazione ai fini dell’applicazione della disciplina IME

    23

    3

    1. Premessa

    L’articolo 1, comma 255, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di

    bilancio per l’anno 2023) ha introdotto, mediante la modifica dell’articolo 162 del

    Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito “Tuir”), una presunzione legale in

    merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni che verranno

    dettagliatamente descritte e analizzate nei successivi paragrafi, di una stabile

    organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una

    struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari

    o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della

    predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.

    La relazione illustrativa alla legge di bilancio per l’anno 2023 (in seguito la

    “Relazione”), nel premettere che «il rischio derivante dalla possibile configurazione

    di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al

    veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe

    avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia

    gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori)», afferma, altresì,

    che «la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza

    di ridimensionare tale rischio» e «non interviene su altri presupposti di tassazione

    degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager».

    La presunzione legale opera, quindi, a beneficio delle c.d. “strutture di

    investimento” andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le

    condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption (in seguito

    l’“IME”), lo status di agente indipendente della management company (in seguito

    anche l’“asset manager”, il “fund manager”, la “società di gestione” o il “gestore”),

    che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite

    stabile organizzazione, chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome

    o per conto della struttura di investimento, a concludere, anche con poteri

    4

    discrezionali, contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti

    finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di

    crediti; oppure, a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie,

    all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione delle predette asset class (in seguito

    le attività citate sono definite anche le “attività di investimento”).

    Le condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione il combinato disposto

    dei commi 7 e 7-ter dell’articolo 162 del Tuir, sono indicate al comma 7-quater del

    citato articolo e meglio declinate nella Relazione la quale richiede che: «1) l’asset

    manager operi per conto di un veicolo di investimento non residente (…) o delle entità

    controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere

    siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di

    informazioni; 2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza la cui definizione è

    rimessa ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; 3) il soggetto

    operante in Italia non assuma cariche direttive del veicolo estero o nelle sue società

    controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata

    (25%); 4) la remunerazione dell’attività svolta in Italia, per conto del veicolo di

    investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile

    organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi

    nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, la cui

    declinazione, in ossequio all’articolo 110, comma 7, del TUIR, è demandata a un

    provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sia supportata dalla documentazione

    idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

    471».

    Occorre precisare che il mancato verificarsi delle condizioni previste dal

    legislatore non consente di ritenere ipso iure esistente una stabile organizzazione in

    Italia del veicolo di investimento non residente. Sarà necessario, infatti, verificare se

    vi siano tutti i presupposti di diritto e di fatto richiesti dall’articolo 162 del Tuir, e,

    5

    qualora applicabile, dall’articolo 5 della convenzione contro le doppie imposizioni di

    riferimento.

    Appare opportuno, inoltre, chiarire che la presunzione in parola non opera per

    le società di gestione per le quali, anche in presenza delle condizioni di cui all’articolo

    162, comma 7-quater, del Tuir, è sempre possibile riscontrare la presenza di una

    stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, anche in questo caso, come nel precedente,

    sarà necessario verificare che vi siano tutti i presupposti di diritto e di fatto affinché

    si configuri una stabile organizzazione in Italia del gestore e dovranno essere

    attentamente valutati anche i relativi redditi, soprattutto ove l’operatività presenti una

    struttura parcellizzata sul territorio.

    Ai sensi del comma 7-quinques dell’articolo 162 del Tuir, il Ministero

    dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto ministeriale del 22 febbraio 2024

    (in seguito il “Decreto”) che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa,

    «attua le previsioni dei commi 7-quater e 7-quinquies dell’art. 162 del TUIR, aggiunti

    dal citato comma 255 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2023, i quali

    demandano, a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione

    dei requisiti di indipendenza del veicolo di investimento non residente nel territorio

    dello Stato, nonché la previsione delle disposizioni di attuazione recate dai commi 7-

    ter e 7-quater del medesimo art. 162».

    In attuazione del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del Tuir, il

    Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 28 febbraio

    2024 (protocollo numero 68665/2024, in seguito il “Provvedimento”) che definisce le

    linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7,

    del Tuir alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal

    soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto

    non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al

    medesimo gruppo.

    6

    Considerato, pertanto, che le disposizioni per l’attuazione della disciplina in

    parola sono state emanate nel corso del 2024, ne consegue che la presunzione legale

    in esame opera a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore

    del Decreto.

    Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli

    Uffici dell’Agenzia delle entrate, per garantirne l’uniformità d’azione, in merito alla

    disciplina IME, anche tenendo conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla

    consultazione pubblica che ha avuto a oggetto lo schema di Provvedimento.

    2. Modalità di attuazione della disciplina IME

    I soggetti coinvolti nella disciplina IME sono, da un lato, la struttura di

    investimento costituita dal veicolo di investimento non residente e dalle sue società

    controllate non residenti (dirette e indirette) e, dall’altro, il soggetto, residente o non

    residente, anche operante tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello

    Stato, che svolge attività di gestione di investimenti in nome o per conto del veicolo,

    al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nei commi 7-ter e 7-quater

    dell’articolo 162 del Tuir.

    L’applicazione della disciplina IME è consentita soltanto al verificarsi di

    alcune condizioni previste dal legislatore, sia in relazione alla prima categoria di

    soggetti che con riferimento alla seconda.

    2.1. Veicolo di investimento non residente e requisiti di indipendenza

    Come indicato nella relazione illustrativa al Decreto (in seguito la “Relazione

    al Decreto”), ai fini della disciplina in esame si considerano veicoli di investimento

    non residenti le entità che:

    a) hanno come oggetto esclusivo o principale l’attività di gestione di investimenti per

    conto di terzi, dove per investimenti si intendono gli investimenti di natura

    finanziaria. Inoltre, si sottolinea che oggetto degli investimenti devono essere gli

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    strumenti finanziari, anche derivati, comprese le partecipazioni al capitale o al

    patrimonio di società ed enti, nonché i crediti;

    b) sono soggette a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali tali entità sono istituite;

    c) sono caratterizzate dalla gestione degli investimenti per conto di un numero non

    limitato di partecipanti1.

    Le suddette caratteristiche (i.e. gestione professionale degli investimenti,

    assoggettamento a vigilanza e pluralità degli investitori), se unite allo svolgimento

    dell’attività di gestione degli investimenti – nell’interesse degli investitori e in

    autonomia dai medesimi – secondo una predeterminata politica di investimento, sono

    idonee a garantire l’indipendenza del veicolo di investimento non residente rispetto

    agli investitori. Tale indipendenza, salvaguardando la netta separazione tra il rischio

    di investimento – che si configura in capo agli investitori – e il rischio di impresa –

    che, di contro, fa capo alla società di gestione – assicura che gli investimenti operati

    tramite il veicolo di investimento non residente non siano riconducibili alla

    management company.

    Tale condizione di indipendenza si considera rispettata, secondo il Decreto,

    nelle ipotesi in cui il veicolo di investimento non residente è:

    a) un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato

    membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio

    economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conforme

    alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio

    2009 (in seguito la “Direttiva UCITS”), o il cui gestore sia soggetto a forme di

    vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del


    1 Con riferimento alla pluralità degli investitori si evidenzia che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione del 4 ottobre 2005 n. 137/E,

    considera verificata questa condizione nei casi in cui l’unico detentore delle quote del veicolo rappresenti una pluralità di interessi così da

    riflettere una gestione collettiva.

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    Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (in seguito la “Direttiva

    GEFIA”);

    b) un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato o

    territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile

    1996, n. 239, che presenta i seguenti requisiti:

    1) il patrimonio dell’organismo è raccolto presso una pluralità di investitori,

    gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi

    soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;

    2) l’organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati

    da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla Direttiva UCITS,

    ovvero alla Direttiva GEFIA;

    c) un ente, residente o localizzato in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di

    cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.

    239, e soggetto a vigilanza prudenziale, che ha come oggetto esclusivo o principale

    lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in

    base a una politica di investimento predeterminata, e nel quale sono rispettate le

    seguenti condizioni:

    1) nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio

    superiore al 20 per cento2-3, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti

    legati da stretti legami4, ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis.3, del decreto

    legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;


    2 Occorre evidenziare che il Decreto stabilisce inoltre che al fine del computo dell’ammontare della partecipazione sono escluse le

    partecipazioni prive di diritti amministrativi e che il riscontro del superamento della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospeso

    quando il veicolo d’investimento raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce il capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore

    a 12 mesi, e nella fase inziale di costituzione e in quella di liquidazione del patrimonio, quest’ultima finalizzata a rimborsare le quote o le

    azioni agli investitori.
    3 Nel caso di strutture Master/Feeder, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che occorre guardare all’investitore seguendo un approccio look-

    through.
    4 Ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis. 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito il “TUF”), per “stretti legami” si intende

    la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

    9

    2) il capitale raccolto è gestito in monte nell’interesse degli investitori e in

    autonomia dagli stessi.

    Alla luce di quanto precedentemente esposto è possibile affermare che è

    rispettata la condizione dell’indipendenza, come declinata in precedenza, nei seguenti

    casi:

    1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE (OICVM UE)5 e

    organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi UE (FIA UE)6;

    2) organismi di investimento collettivo del risparmio non UE (OICR non UE)7,

    istituti in uno Stato o territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del

    decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, qualora l’organismo o il suo gestore

    siano soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente

    equivalenti a quelle di cui alla Direttiva UCITS, ovvero alla Direttiva GEFIA;

    3) enti, non residenti e non riconducibili alle tipologie di organismi di investimento

    indicati nei punti precedenti, caratterizzati dalla residenza o localizzazione in uno

    Stato o territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo

    1° aprile 1996, n. 239, dalla gestione professionale degli investimenti, secondo una


    a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto

    o del capitale di un'impresa;

    b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui

    all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel

    qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali

    imprese;

    c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.
    5 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera m-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 TUF per OICVM UE si intendono «gli

    Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia»
    6 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera m-quinquies), del TUF per FIA UE si intendono «gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione

    della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia».
    7 Nell’alveo degli OICR non UE rientrano, tra gli altri, anche i FIA non UE; questi ultimi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera m-

    sexies), del TUF sono definiti come «gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non

    appartenente all’UE» e facente parte del novero degli Stati o territori di cui all’articolo 11, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 1°

    aprile 1996, n. 239. Si precisa che con riferimento ai FIA non UE non opera il requisito dell’assoggettamento di quest’ultimo a normativa

    regolamentare equivalente.

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    politica di investimento predeterminata e dall’assoggettamento a vigilanza

    prudenziale. Nel caso di specie non rilevano le modalità di costituzione dell’ente

    non residente (i.e. forma societaria o contrattuale).

    In merito al requisito dell'assoggettamento a vigilanza prudenziale, tale

    requisito sussiste nelle ipotesi in cui, in riferimento all’organismo di investimento

    estero o al gestore, l’avvio dell’attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e

    l’esercizio dell’attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori

    da parte degli organi di vigilanza preposti sulla base di disposizioni normative vigenti

    nello Stato di istituzione.

    Per la verifica della sussistenza di tale requisito, si rinvia ai chiarimenti forniti

    con la circolare del 15 febbraio 2012, n. 2/E, con la risoluzione del 27 giugno 2017,

    n. 78 e con le risposte nn. 43/2018, 44/2018, 147/2018, 409/2021, 265/2023 e

    327/2023, tutte pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate.

    Per quanto attiene invece al requisito della regolamentazione a opera di

    “normative sostanzialmente equivalenti” alla Direttiva UCITS e alla Direttiva

    GEFIA, richiamato al precedente punto 2), detto requisito si considera soddisfatto

    allorquando la normativa di riferimento dello Stato estero sia ispirata a principi

    generali e obiettivi specifici analoghi a quelli delle predette direttive.

    Occorre quindi verificare, in relazione all’organismo di investimento estero o

    al gestore, che la normativa di riferimento dello Stato estero preveda:

    ? che il patrimonio dell’organismo sia raccolto presso una pluralità di investitori,

    sia gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi

    soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;

    ? disposizioni volte a presidiare il rispetto di tali requisiti.

    Il Decreto dispone, in ossequio a quanto previsto alla lettera a) del comma 7-

    quater dell’articolo 162 del Tuir, che, oltre al veicolo di investimento non residente,

    anche le sue società direttamente o indirettamente controllate, non residenti nel

    11

    territorio dello Stato e parte della struttura di investimento, debbano essere residenti

    o localizzate in uno Stato o territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del

    decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

    2.2. Requisiti di indipendenza dell’asset manager

    In relazione all’indipendenza della management company rispetto al veicolo

    d’investimento, la Relazione al Decreto sottolinea come «L’indipendenza del veicolo

    di investimento (…) rispetto agli investitori assicura la separazione del rischio di

    investimento (in capo agli investitori) da quello d’impresa (in capo alla società di

    gestione) e garantisce che gli investimenti fatti mediante il veicolo non sono di

    pertinenza dell’asset manager (…). Tale condizione d’indipendenza (…) sembra

    sempre rispettata nel caso di organismi di investimento collettivo del risparmio

    (OICR) conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) e nel caso di

    organismi il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva

    2011/61/UE (c.d. direttiva GEFIA). (…) Analoghe considerazioni valgono per gli

    OICR di diritto estero, per i quali, essendo soggetti a normative analoghe a quella

    italiana – di derivazione unionale, non può configurarsi una stabile organizzazione».

    Tali affermazioni portano a ritenere che negli OICVM UE, nei FIA UE e negli

    OICR non UE, come definiti in precedenza, deve considerarsi soddisfatta la

    condizione di indipendenza rispettivamente dalle società di gestione8 e dai GEFIA.9

    Di contro, con esclusivo riferimento ai veicoli di cui all’articolo 1, comma 2, lettera

    c), del Decreto, i requisiti di indipendenza dell’asset manager (residente o non

    residente) che opera sul territorio dello Stato, direttamente o per via mediata, in nome


    8 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 lettera b), della Direttiva UCITS si intende per «società di gestione»: una società che esercita

    abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione

    collettiva di portafogli di OICVM)».
    9 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 lettera b), della Direttiva GEFIA si intende per «GEFIA, le persone giuridiche che esercitano

    abitualmente l’attività di gestione di uno o più FIA».

    12

    o per conto di una struttura di investimento, di cui è parte un veicolo di investimento

    non residente diverso dagli OICR, sono soddisfatti nell’ipotesi in cui:

    a) il gestore ovvero i dipendenti o gli amministratori del gestore non ricoprano

    cariche negli organi di amministrazione e di controllo delle entità facenti parte

    della struttura di investimento che non sono residenti nel territorio dello Stato. A

    tal fine, il divieto è da considerarsi come riferito a cariche con deleghe operative

    negli organi di amministrazione e di controllo che valichino l’ordinaria operatività

    del settore di riferimento; non rilevano, invece, le specifiche deleghe attribuite con

    riferimento a singoli atti;

    b) il gestore, ovvero i suoi dipendenti o amministratori, non detengano una

    partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente,

    superiore al 25 per cento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione

    prodotta dalla catena partecipativa; nella soglia predetta sono ricomprese anche le

    partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti allo stesso

    gruppo del gestore10, ovvero ai loro dipendenti o amministratori.

    Per la verifica del rispetto della soglia di partecipazione ai risultati economici

    del veicolo di investimento non residente di cui al precedente punto b), deve essere

    considerata anche la quota di rendimento che eccede il rendimento pro rata degli

    investimenti nelle entità facenti parte della struttura di investimento (c.d. carried

    interest)11, alla luce di quanto previsto dai documenti costitutivi del veicolo di

    investimento non residente.


    10 Si considerano appartenenti allo stesso gruppo del gestore che opera nel territorio dello Stato tutti i soggetti legati da un rapporto di

    controllo (per le modalità di riscontro del rapporto di controllo vedi sub-paragrafo 2.3. rubricato “Disposizioni comuni”).
    11 Ai fini in esame il carried interest rappresenta una quota di profitti che un gestore di un fondo riceve in aggiunta alla sua quota di

    partecipazione al fondo stesso. In particolare viene attribuita ai gestori dei fondi una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore

    rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell’esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione

    nella distribuzione degli utili, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a

    risultati economici al di sopra di determinate soglie e ordinariamente presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso

    del capitale investito oltre a un rendimento adeguato (c.d. hurdle rate). L’assegnazione degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali

    13

    Occorre tuttavia precisare che, ai fini della verifica del rispetto della soglia di

    partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento, il carried interest

    non va considerato integralmente nel periodo di imposta nel quale è stato distribuito

    ma deve essere ripartito pro quota per la durata dell’investimento, facendo riferimento

    alla percentuale massima di partecipazione così come stabilito nei documenti

    costitutivi del veicolo stesso. Nel predetto meccanismo di calcolo, il contribuente

    provvederà a riassorbire, nel periodo di imposta in cui avviene la distribuzione, la

    differenza che emerge tra l’entità del carried interest effettivamente distribuito e la

    soglia massima di carried interest precedentemente computata.

    La Direttiva UCITS e la Direttiva GEFIA consentono all’asset manager di

    delegare a soggetti terzi, facenti parte o meno dello stesso gruppo e in possesso di

    competenze professionali specifiche e localizzati anche in Stati differenti da quello in

    cui il gestore predetto è stato autorizzato, lo svolgimento di alcune funzioni connesse

    alla gestione degli OICR istituiti e gestiti dal gestore delegante in presenza di

    determinate condizioni, tra cui, a esempio, che quest’ultimo:

    ? comunichi, alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è stato autorizzato a

    operare, i mandati di gestione da lui conferiti;

    ? monitori e supervisioni, in via continuativa, le attività svolte dai soggetti delegati;

    ? abbia la facoltà di impartire ai soggetti delegati istruzioni vincolanti;

    ? mantenga il potere di revocare, in ogni momento, i mandati conferiti, quando

    questo è possibile, principalmente nell’interesse degli investitori.

    In altri termini, il gestore delegante non deve delegare a terzi le sue funzioni in

    misura tale da assumere, fattualmente, la forma di una letter-box entity; infatti, ove le

    deleghe di funzioni rispettino pienamente i requisiti previsti dalle direttive in parola,


    rafforzati riflette le politiche remunerative e di allocazione dei proventi che intendono promuovere la convergenza degli interessi dei gestori

    con quelli degli investitori ai fini della massimizzazione dei risultati della gestione.

    14

    i mandati conferiti non hanno l’effetto di privare il gestore delegante delle proprie

    funzioni gestorie e di trasferirle in capo al soggetto delegato.

    Tanto premesso, l’indipendenza del gestore si considera rispettata anche

    nell’ipotesi di delega, oppure di sub-delega della gestione degli organismi di

    investimento indicati all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del Decreto, non

    richiedendosi un supplemento di indagine nei confronti dei soggetti delegati, oppure

    sub-delegati, a condizione che:

    a) i soggetti delegati e sub-delegati siano residenti in uno Stato o territorio di cui

    all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,

    o nel territorio dello Stato;

    b) la normativa dello Stato estero, nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera

    b), del Decreto, preveda un sistema di deleghe gestorie ispirato ai principi di cui

    alle direttive UCITS e GEFIA.

    Di contro, il riscontro della sussistenza dei requisiti di indipendenza descritti

    nel presente paragrafo, nei casi di enti indicati all’articolo 1, comma 2, lettera c), del

    Decreto, e quindi in assenza delle garanzie offerte dalle direttive citate ovvero da

    norme sostanzialmente equivalenti, avviene in capo al soggetto, delegato oppure sub-

    delegato, che materialmente svolge l’attività gestoria dell’entità.

    2.3. Disposizioni comuni

    L’articolo 3 del Decreto fornisce indicazioni di carattere generale per

    l’applicazione della disciplina IME.

    In particolare, detto articolo stabilisce che ai fini della determinazione del

    rapporto di controllo esistente tra il veicolo di investimento non residente e le società

    controllate, nonché dell’individuazione dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo

    del gestore (vedi articolo 2, comma 3, del Decreto), si applica l’articolo 2359, comma

    1, del codice civile, senza tener conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla

    catena societaria.

    15

    La demoltiplicazione opera esclusivamente nella fase di computo della quota

    dell’ammontare complessivo dei risultati economici del veicolo di investimento non

    residente facente capo al fund manager, ovvero ai suoi dipendenti o amministratori, e

    ai soggetti appartenenti al gruppo di quest’ultimo, ovvero ai loro dipendenti o

    amministratori.

    Si rappresenta, infine, che l’articolo 3 in esame, ai commi 3 e 4, prevede

    rispettivamente che «Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o

    la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che

    svolge l’attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di

    investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se presta servizi

    nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, possiede la

    documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a consentire il riscontro della

    conformità al principio di libera concorrenza di cui all’articolo 1, comma 6, del

    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» e che «Le disposizioni (…) perseguono

    esclusivamente le finalità previste dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui

    redditi (…). Ai fini della valutazione dell’indipendenza del soggetto, residente o non

    residente anche operante tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che,

    in nome o per conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell’articolo 2,

    comma 2, o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi

    veicoli, svolge nel territorio dello Stato le attività di cui all’articolo 1, comma 1, non

    rileva se l’attività svolta nel territorio dello Stato sia soggetta a riserva di attività ai

    sensi del quadro normativo di riferimento, i cui presupposti e requisiti dovranno

    essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, ma

    rileva il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 162, comma 7-quater, del citato

    testo unico delle imposte sui redditi».

    La Relazione, come verrà chiarito nel prosieguo della presente circolare,

    precisa che per i soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo in commento, in possesso

    della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di

    16

    libera concorrenza della remunerazione ricevuta, eventuali rettifiche della

    remunerazione non hanno conseguenze ai fini dell’applicazione della presunzione

    legale recata dalla disciplina dell’IME. Il successivo comma 4, infine, dispone che la

    disciplina ai fini IME prescinde dalla circostanza che l’attività svolta si configuri o

    meno come un’attività soggetta a riserva di legge.

    3. Finalità e struttura del Provvedimento

    Il Provvedimento, emanato per dare seguito all’indicazione contenuta

    nell’ultimo periodo del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del Tuir, è

    chiamato a definire le linee guida per l’applicazione dell’articolo 110, comma 7, del

    Tuir alla remunerazione dei servizi resi nel territorio dello Stato da un soggetto

    residente (e.g. local staff, advisory company, società di gestione delegata, ecc.), per la

    gestione delle attività di investimento, nell’ipotesi in cui il suddetto soggetto

    appartenga allo stesso gruppo della management company non residente chiamata, in

    prima istanza ovvero in delega, a svolgere le attività predette in nome o per conto

    della struttura di investimento, secondo una politica di investimento predefinita.

    Le linee guida trovano applicazione anche nell’ipotesi di svolgimento dei

    servizi predetti a opera della stabile organizzazione di un soggetto non residente; in

    tale ipotesi il soggetto non residente può essere rappresentato:

    1) dall’asset manager non residente chiamato, in prima battuta, a svolgere le attività

    di gestione dell’investimento in nome o per conto della struttura di investimento;

    in tale ipotesi le linee guida trovano applicazione nel processo di attribuzione di

    utili e perdite alla stabile organizzazione dell’asset manager identificata nel

    territorio dello Stato, in relazione all’entità della remunerazione a quest’ultima

    associata per l’internal dealing rappresentato dalla prestazione dei servizi di

    investimento nell’ambito del territorio dello Stato;

    2) dal soggetto non residente, appartenente al gruppo dell’asset manager non

    residente e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che per il tramite

    17

    di quest’ultima presta servizi infragruppo all’asset manager predetto, oppure alla

    stabile organizzazione di quest’ultimo localizzata in un territorio diverso da quello

    dello Stato; in tale ipotesi, le linee guida trovano applicazione nel processo di

    determinazione dei prezzi di trasferimento relativi ai servizi di investimento

    prestati nell’ambito del territorio dello Stato.

    3.1. Contesto in cui opera il Provvedimento

    La condizione prevista alla lettera d) del comma 7-quater dell’articolo 162 del

    Tuir trova applicazione nell’ipotesi in cui vi siano prestazioni di servizi infragruppo,

    funzionali alla gestione delle attività di investimento, rese da un soggetto residente,

    ovvero dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non

    residente.

    In assenza di tali servizi infragruppo, la presunzione prevista dalla disciplina

    IME continuerà a operare se le altre condizioni indicate al comma 7-quater

    dell’articolo 162 del Tuir sono state rispettate.

    Inoltre, occorre evidenziare che a fronte dell’istituzione di un veicolo di

    investimento, la remunerazione complessiva spettante al fund manager, in forma di

    management fee o di fee equivalenti, è, di per sé, una remunerazione determinata in

    condizioni di libera concorrenza, tenuto conto che quest’ultima è contrattualmente

    stabilita tra parti terze (i.e. la società di gestione che ha istituito il fondo, con il relativo

    regolamento, e gli investitori che ne accettano le condizioni, al momento della

    sottoscrizione delle quote dello stesso).

    Nel momento in cui, gli investimenti sono effettuati, per dare attuazione alla

    politica di investimento prestabilita, in un Paese diverso da quello di residenza del

    gestore, la necessità di “esplorare” il mercato locale comporta che, nella maggior parte

    dei casi, l’asset manager non residente può avvalersi: (i) delle peculiari competenze

    di local staff presenti in seno a un gestore residente (di gruppo o terzo) oppure alla

    stabile organizzazione di un gestore non residente (di gruppo o terzo) (ii) dei servizi

    18

    offerti da una advisory company (di gruppo o terza) o (iii) di una propria stabile

    organizzazione.

    In tutte le situazioni caratterizzate dalla prestazione di servizi infragruppo, la

    determinazione della remunerazione dell’entità che opera in Italia per conto del

    gestore non residente, appartenente al medesimo gruppo, è soggetta alla disciplina

    contenuta nell’articolo 110, comma 7, del Tuir. Ciò consente di attribuire alla

    giurisdizione dello Stato una quota della fee complessiva, in ragione delle funzioni

    svolte, dei rischi assunti e degli asset utilizzati.

    3.2. Struttura del Provvedimento

    Il Provvedimento si articola in sette paragrafi che forniscono le suddette linee

    guida elaborate facendo riferimento alla più recente normativa e prassi nazionale e

    internazionale in materia di prezzi di trasferimento.

    Nel primo paragrafo sono presenti alcune definizioni, tra le quali quelle

    riconducibili (i) al decreto del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia e delle

    Finanze (in seguito il “Decreto TP”), (ii) alla versione più recente delle OECD

    Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

    per la determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le

    amministrazioni fiscali (in seguito le “Linee Guida OCSE”) e (iii) al Decreto.

    Nel secondo paragrafo vengono, dapprima, individuati i soggetti, residenti o

    non residenti, chiamati a predisporre e detenere la documentazione idonea, di cui

    all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, atta a

    riscontrare la corretta applicazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir alla

    remunerazione ricevuta per servizi infragruppo resi nel territorio dello Stato da parte

    della management company, anche delegata, non residente, in nome o per conto del

    veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette.

    19

    Successivamente, viene fornita una distinzione dei servizi infragruppo, la cui

    prestazione genera la remunerazione in parola, tra (i) servizi di gestione degli

    investimenti e (ii) servizi connessi e strumentali a questi ultimi.

    Nel terzo paragrafo vengono indicati i criteri, di derivazione OCSE da

    osservare per l’individuazione del metodo più appropriato alle circostanze del caso,

    per la determinazione dei prezzi di trasferimento, da applicare per la valorizzazione

    dell’operazione che ha a oggetto i servizi infragruppo indicati al secondo paragrafo.

    Il quarto e il quinto paragrafo stabiliscono le linee guida per l’individuazione

    del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento da preferire, in base a

    un’analisi del settore economico del risparmio gestito, prevedendo la possibilità, a

    fronte di un adeguato riscontro documentale, di potere accedere, a un altro dei metodi

    descritti all’articolo 4 del Decreto TP, in base alle circostanze del caso (e.g.

    assunzione o meno di rischi economicamente significativi).

    Nell’ipotesi di prestazione di più servizi infragruppo che risultano tra loro così

    strettamente collegati da non poter essere valutati separatamente in maniera affidabile,

    il sesto paragrafo fornisce, in linea con il disposto dell’articolo 5 del Decreto TP, le

    indicazioni in merito all’individuazione del metodo per la determinazione dei prezzi

    di trasferimento da applicare al caso di specie.

    Il settimo paragrafo, infine, individua i presupposti che devono essere

    congiuntamente soddisfatti per ritenere la documentazione idonea a consentire il

    riscontro della corretta applicazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir alla

    remunerazione riconosciuta al soggetto residente o non residente, con stabile

    organizzazione in Italia, per servizi infragruppo resi nel territorio dello Stato da parte

    della management company, anche delegata, non residente, in nome o per conto del

    veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette.

    Nello specifico la documentazione è idonea, ai fini dell’applicazione della

    disciplina IME, se predisposta:

    20

    a) ai sensi dell’articolo 8 del Decreto TP12;

    b) secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

    delle entrate del 23 novembre 2020, protocollo numero 2020/360494 (in seguito il

    “Provvedimento TP”);

    c) e in modo da fornire i dati e gli elementi conoscitivi necessari a consentire il

    riscontro dell’applicazione delle disposizioni contenute dal terzo al sesto paragrafo

    del Provvedimento.

    3.3. Indicazioni operative per l’applicazione del metodo scelto per la

    determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei

    servizi infragruppo

    Il Provvedimento ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera

    concorrenza, della remunerazione associata a un’operazione consistente nella

    prestazione di servizi di gestione degli investimenti, resa dal soggetto residente,

    ovvero dalla stabile organizzazione del soggetto non residente, in nome o per conto

    della struttura di investimento, sancisce che il metodo più appropriato sia il Metodo

    del confronto di prezzo.

    Qualora, invece, l’operazione accuratamente delineata, abbia una delle

    seguenti caratteristiche:

    a) le parti, con riferimento all’operazione, condividono l’assunzione dei medesimi

    rischi economicamente significativi;


    12 L’articolo 8 del Decreto TP individua i requisiti affinché la documentazione predisposta dal contribuente sia considerata idonea per

    verificare la conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento, come previsto dall’articolo 110, comma 7, del Tuir.

    La documentazione sarà ritenuta idonea se il contribuente fornisce in sede di controllo tutte le informazioni necessarie per l’analisi dei

    prezzi di trasferimento, anche se il metodo utilizzato dal contribuente differisce da quello adottato dall'Amministrazione finanziaria. Inoltre,

    eventuali omissioni o inesattezze minori, che non impediscano un'adeguata analisi, non invalideranno la documentazione stessa.

    21

    b) le parti, con riferimento all’operazione, assumono separatamente rischi

    economicamente significativi e strettamente connessi;

    e non sia applicabile con uguale grado di affidabilità il Metodo del confronto di

    prezzo, il Provvedimento considera il Metodo transazionale della ripartizione degli

    utili (cd. Profit Split), nella versione contribution, come metodo più appropriato.

    Rinviando alle Linee Guida OCSE per le questioni di carattere generale in tema

    di applicazione del Metodo del confronto del prezzo, si ritiene opportuno in questa

    sede evidenziare alcuni aspetti che caratterizzano l’attività di gestione degli

    investimenti e che consentono di dare appropriata applicazione a detto metodo.

    In particolare, è essenziale valutare:

    ? le caratteristiche specifiche dei veicoli di investimento per i quali la gestione degli

    investimenti è operata;

    ? la natura di libera concorrenza della remunerazione corrisposta per i servizi

    infragruppo associati all’attività di gestione degli investimenti, sulla base delle

    transazioni comparabili interne ed esterne disponibili. Queste ultime devono

    essere aggiustate per tenere conto delle differenze nelle caratteristiche chiave che

    sono peculiari del contesto operativo del risparmio gestito.

    A mero titolo esemplificativo, alcuni dei fattori che occorre valorizzare in sede

    di confronto per pervenire alla corretta determinazione della remunerazione da

    riconoscere ai prestatori di servizi di gestione degli investimenti sono:

    ? la tipologia dei veicoli di investimento, o dei comparti, ai quali la gestione si

    riferisce;

    ? la tipologia di asset oggetto di investimento (c.d. asset class);

    ? le differenze geografiche e le informazioni di mercato disponibili;

    ? la capitalizzazione di mercato oggetto di investimento;

    22

    ? gli obiettivi del veicolo di investimento13.

    Per quanto attiene, invece, all’applicazione del Metodo della ripartizione degli

    utili, pur ribadendo il rinvio alle Linee Guida OCSE per le questioni di carattere

    generale, si evidenziano di seguito alcuni aspetti di interesse.

    Con riferimento al processo di individuazione del contributo complessivo

    generato dalla transazione infragruppo avente a oggetto la prestazione di servizi di

    gestione degli investimenti, che sarà oggetto di suddivisione tra le parti sulla base

    delle funzioni svolte, dei rischi sostenuti e degli asset impiegati da ciascuna di esse,

    si ritiene opportuno, nell’ipotesi di un veicolo di investimento multi-comparto14 e di

    disponibilità di dati oggettivi che ne consentano la realizzazione senza una ricaduta

    negativa in termini di affidabilità, determinare il contributo complessivo a livello di

    ciascun comparto, nell’ipotesi in cui i servizi di gestione degli investimenti resi nel

    territorio dello Stato dovessero riferirsi a più di un comparto di investimento tra quelli

    riconducibili al veicolo.

    Inoltre, nell’individuazione delle più opportune chiavi di allocazione, scelte per

    ripartire in termini funzionali il contributo complessivo, si ritiene appropriato, in


    13 I veicoli di investimento possono essere classificati secondo gli obiettivi che si intendono raggiungere in diverse categorie, tra le quali le

    più rappresentative sono:

    a) aggressive capital appreciation: veicoli di investimento che ricercano principalmente e regolarmente un ritorno a breve termine

    attraverso investimenti ad alto rischio;

    b) capital appreciation: veicoli di investimento che operano principalmente e regolarmente per un rendimento a medio termine,

    investendo in titoli a rischio da moderato ad alto;

    c) growth: veicoli di investimento che cercano una crescita dell’investimento con un orizzonte temporale di lungo termine, con un

    grado di rischio moderato;

    d) growth and income: veicoli di investimento che effettuano prevalentemente e regolarmente investimenti a basso rischio con

    l'obiettivo di crescita del capitale investito e di generazione di redditività;

    e) income: veicoli di investimento che selezionano i titoli in portafoglio con la finalità primaria di generare redditività, in vista di un

    successivo disinvestimento;

    f) total return: veicoli di investimento il cui portafoglio comprende una composizione variabile di titoli azionari e di debito.
    14 Un fondo multi-comparto è un tipo di fondo di investimento che suddivide il proprio patrimonio in più comparti o sezioni, ognuna delle

    quali ha un proprio portafoglio di investimenti e una strategia di gestione specifica. Gli investitori possono scegliere di investire in uno o

    più comparti, a seconda delle loro preferenze e degli obiettivi di investimento.

    23

    relazione al settore economico del risparmio gestito e alla specifica attività di gestione

    degli investimenti, adottare un approccio multi-fattore15, nelle ipotesi in cui tale

    percorso risulti praticabile in base alle informazioni in possesso, in modo da

    minimizzare eventuali distorsioni che potrebbero emergere dall’utilizzo di un’unica

    modalità di misurazione del contributo apportato.

    4. Idoneità della documentazione ai fini dell’applicazione della disciplina IME

    L’articolo 162, comma 7-quater, lettera d), del Tuir prevede che la presunzione

    prevista dalla disciplina IME, ferma restando la precisazione contenuta nel secondo

    capoverso del paragrafo 3.1, operi nel caso in cui il soggetto residente, o la stabile

    organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi

    nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per

    l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla

    documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 471.

    A tale proposito, occorre precisare che secondo quanto disposto dall’articolo

    1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di prezzi di

    trasferimento, la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea

    quando consente il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi

    di trasferimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    Devono pertanto ritenersi applicabili, anche ai fini della disciplina IME, le

    disposizioni contenute nel Decreto TP (in particolare l’articolo 8) e nel

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020

    protocollo numero 2020/360494 (in particolare il punto 5.3.316).


    15 Per una definizione di approccio multi-fattore si vedano i paragrafi 175 e seguenti del Report on the attribution of profits to permanent

    establishments (OECD, 2010).
    16 Al punto 5.3.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 protocollo numero 2020/360494 si

    afferma «la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli

    24

    Occorre inoltre evidenziare, in questa sede, che il punto 7.1 del Provvedimento,

    stabilisce che «Ai sensi della disciplina IME, per documentazione idonea si intende

    la documentazione (…) avente a oggetto i dati e gli elementi conoscitivi necessari a

    consentire il riscontro dell’applicazione dei paragrafi da 3 a 6».

    Pertanto, ai fini dell’applicazione della disciplina IME, la predetta

    documentazione dovrà fornire, per conseguire la richiesta idoneità, dati e elementi

    conoscitivi aggiuntivi, se richiesti dalle circostanze del caso, ai sensi del richiamato

    punto 7.1 del Provvedimento, rispetto a quelli necessari ai sensi del Provvedimento

    del 23 novembre 2020, con le conseguenti ricadute in tema di penalty protection.

    Di conseguenza, in sede di controllo occorrerà, in prima battuta, valutare che,

    in base alle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del

    26 novembre 2021, la documentazione sia stata predisposta secondo le indicazioni

    contenute nel Decreto TP e nel predetto Provvedimento del 23 novembre 2020.

    Soltanto nell’ipotesi in cui la valutazione di idoneità sia positiva in tema di prezzi di

    trasferimento, occorrerà verificare la rispondenza della medesima documentazione

    alle indicazioni contenute nel Provvedimento.

    Da ciò discende che nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria abbia

    espresso una valutazione positiva della documentazione esibita da parte del

    contribuente circa l’idoneità ai fini dell’applicazione della disciplina IME, l’eventuale

    rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento non determinerà

    il venir meno del safe harbour, così come della penalty protection.

    Qualora, invece, la documentazione manchi o sia ritenuta non idonea ai fini

    dell’applicazione della disciplina IME, il contribuente non potrà invocare

    l’applicazione del safe harbour, con la conseguenza che, qualora vi siano tutti i


    elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo alla

    accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che

    il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente

    risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria».

    25

    presupposti di diritto e di fatto richiesti dall’articolo 162 del Tuir, e, qualora

    applicabile, dall’articolo 5 della convenzione contro le doppie imposizioni di

    riferimento, l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la presenza di una stabile

    organizzazione della struttura di investimento estera.

    In termini schematici, si riporta nel seguito una matrice che riassume quanto

    precedentemente indicato.


    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

    fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)

    DECRETO 14/05/2018
    PROVV. 23/11/2020 (prot. n. 360494)

    PROVV. 28/02/2024 (prot. n.68665)

    SI SI PP (SI) IME (SI)

    SI NO PP (SI) IME (NO)

    NO NO* PP (NO) IME (NO)

    P P : Pe nalty Prote c tion

    IME : Inve s tme nt Manage me nt Exe mption

    * L'inidone ità a i fini IME disc e nde da ll'inidonie tà a i fini TP

    IDONEITA' DOCUMENTAZIONE
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