• Provvedimento Agenzia Entrate del 28.10.2024 (398752/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 28.10.2024 (398752/2024)
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    Prot. n. 398752/2024



    Disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli
    operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento,

    Dispone:

    1. Dati oggetto della comunicazione annuale. Riferimento ai titoli di Stato

    1.1. Gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente

    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria,

    unitamente alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei

    rapporti finanziari previste dai provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 28 maggio 2015,

    anche il valore, rilevato alla fine dell’anno cui è riferita la comunicazione, dei titoli di

    Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,

    n. 398, intestati a persone fisiche.

    2. Termini della comunicazione

    2.1. Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse entro il termine per la comunicazione

    annuale dei saldi e dei movimenti, previsto dal punto 3.1 del provvedimento del direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, come sostituito dal punto 2.1 del

    provvedimento del 23 maggio 2022.

    2.2. Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione delle

    informazioni di cui al punto 1.1 è il 31 dicembre 2024.

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    3. Modalità della comunicazione

    3.1. La comunicazione di cui al punto 1 è effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1,

    secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2.

    3.2. La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023 è consentita solamente con invio

    straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di

    consolidamento, di cui al punto 6 del provvedimento del 10 febbraio 2015, n. 18269,

    come sostituito dal punto 3.1 del provvedimento del 23 maggio 2022.

    4. Evoluzione delle specifiche tecniche

    4.1. Gli Allegati 1 e 2 al provvedimento del 23 maggio 2022 sono sostituiti con le versioni,

    contraddistinte con analoga numerazione, allegate al presente provvedimento di cui

    fanno parte integrante.

    4.2. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche, allegate al presente provvedimento, sono

    pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone

    comunicazione nel medesimo sito.

    5. Trattamento dei dati

    5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della

    normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE)

    2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice

    in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

    n. 196.

    5.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è da individuarsi nell’articolo 6,

    paragrafo 1, lettera e), del Regolamento 2016/679, in quanto necessario per l’esecuzione

    di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è

    investito il titolare del trattamento. La base normativa specifica è individuata

    nell’articolo 1, commi da 183 a 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in conformità

    e nei termini stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

    2013, n. 159, e successive modificazioni.

    5.3. L’Agenzia delle entrate e i soggetti obbligati di cui al punto 1 di questo provvedimento

    trattano i dati personali, per le finalità di cui al presente provvedimento e ciascuno per

    la propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

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    5.4. I dati oggetto di trattamento sono indicati nel dettaglio all’articolo 1 del presente

    provvedimento, a cui integralmente si rinvia.

    5.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1,

    lettera e), del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

    oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività

    istituzionali di accertamento e del successivo eventuale contenzioso.

    5.6. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata

    la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

    2016/679.

    5.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f),

    del Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera

    da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

    5.8. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza

    e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli

    obblighi di legge e al Regolamento.

    5.9. Su tale trattamento dei dati personali è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA)

    prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento apporta modificazioni a precedenti disposizioni relative alla

    comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari allo scopo di migliorare la qualità delle

    informazioni presenti nell’Archivio.

    In particolare, si introduce l’obbligo di comunicazione del controvalore dei titoli di Stato

    di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,

    rilevato alla fine dell’anno di riferimento. Quanto sopra, sulla base delle disposizioni recate

    dal comma 183 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha escluso dal

    patrimonio mobiliare ai fini ISEE del nucleo familiare, “fino al valore complessivo di 50.000

    euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e

    regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

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    30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo

    di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato”. L’intervento permette quindi un più efficace

    adempimento da parte dell’Agenzia delle entrate delle prescrizioni di cui all’articolo 11,

    comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che le informazioni

    presenti nell’Archivio dei Rapporti finanziari “sono altresì utilizzate ai fini della

    semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della

    dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al D.P.C.M. 5

    dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella

    medesima dichiarazione”.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

    – Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (articoli 57; 62; 66; 67, comma 1; 68,

    comma 1; 71, comma 3, lettera a); 73, comma 4);

    – Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articoli 5, comma 1; 6, comma 1);

    – Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

    – Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    b) Disciplina normativa di riferimento:

    – Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

    dicembre 2011, n. 214 (articolo 11, commi 2, 3 e 4);

    – Decreto interministeriale 27 giugno 2000;

    – Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (articolo 32, primo

    comma, numero 7);

    – Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 51, secondo

    comma, numero 7);

    – Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (articolo 7, sesto e

    undicesimo comma);

    – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

    – Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (articolo 1, commi da 183 a 185);

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    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 188870 del 22 dicembre

    2005;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9647 del 19 gennaio 2007;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 31934 del 29 febbraio 2008;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 174173 del 20 dicembre

    2010;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 18269 del 10 febbraio 2015;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73782 del 28 maggio 2015;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13352 del 25 gennaio 2016;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 101801 del 27 giugno 2016;

    – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene

    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 28 ottobre 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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