• Provvedimento Agenzia Entrate del 15.10.2024 (387400/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 15.10.2024 (387400/2024)
  • Prot. n. 387400/2024

    Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui
    all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel
    Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca
    e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di
    trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa
    previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1 Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui

    all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli

    investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo

    e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni

    1.1 Il presente provvedimento approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito

    d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

    per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del

    settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone

    assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle

    regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3,

    lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle

    zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107,

    paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale

    2022-2027, con le relative istruzioni (di seguito “Comunicazione”).

    1.2 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei

    2

    dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della

    Comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta richiesto e la dichiarazione

    sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento

    e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro

    C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente

    l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal

    quadro E contenente l’elenco delle imprese facenti parte dell’impresa unica.

    1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2 Reperibilità della Comunicazione

    2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3 Termini e modalità per l’invio della Comunicazione

    3.1 La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con

    modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto

    incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del

    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica

    della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato

    “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it.

    3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una

    ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative

    motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

    Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui

    al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché

    ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente

    trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle

    3

    precedentemente inviate;

    b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nella Comunicazione già presentata.

    3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente

    al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

    3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

    a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della

    Comunicazione;

    b) il codice catastale del comune riferito a ciascuna struttura produttiva, indicato nel

    quadro B, non corrisponda con quello comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    4 Normativa applicabile e determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa

    previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63

    4.1 Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal

    Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria

    di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della

    sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9

    marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a

    sostegno dell'economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come

    modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto

    del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12

    giugno 2024.

    4.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 4.1, si applicano le disposizioni di cui ai commi

    da 98 a 106 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto compatibili.

    4.3 Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge

    15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101,

    pari a euro 90 milioni per l’anno 2024, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile

    è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla

    scadenza del termine di presentazione della Comunicazione di cui al paragrafo 3.1.

    4

    4.4 La percentuale di cui al paragrafo 4.3 è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa

    all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare

    complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale

    è pari al cento per cento.

    5 Utilizzo del credito d’imposta

    5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di

    cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il credito d’imposta è

    utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del

    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi del paragrafo 4.3,

    è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del

    provvedimento di cui al medesimo paragrafo e, comunque, non prima del rilascio di una

    seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo

    del credito d’imposta.

    5.3 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5.2, relativamente alla Comunicazione per la

    quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi del

    paragrafo 4.3 sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche

    previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica

    il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

    5.4 Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 di cui al paragrafo 5.3, si tiene

    conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello

    CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.

    5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

    dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

    all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo

    5

    modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

    F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia

    delle entrate;

    c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del

    modello F24.

    6 Controlli antimafia

    6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è

    possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al

    controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione

    dell’apposita ricevuta.

    6.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

    riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto

    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di

    effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,

    a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella

    Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione

    contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata

    all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

    professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il

    beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una

    Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro

    C, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

    cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della Comunicazione rettificativa è

    sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo

    periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della

    Comunicazione rettificativa, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca

    del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente

    utilizzato.

    6

    6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

    adempimenti relativi ai controlli antimafia.

    7 Trattamento dei dati

    7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

    del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata

    nell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedono

    che i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate

    un’apposita comunicazione, e nell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024,

    n. 63. Il comma 103 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 prevede che, con

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di

    comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti i termini, le modalità di

    trasmissione telematica e il relativo contenuto.

    7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

    sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

    2016/679.

    7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente

    provvedimento, sono:

    - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo

    che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi

    sottoposti alla verifica antimafia;

    - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

    tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

    - i dati contabili relativi al credito d’imposta.

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    7

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per

    le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

    7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

    Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

    liquidazione, accertamento e riscossione.

    7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

    Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

    un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

    che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici

    dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un

    soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi

    2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la

    sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

    legge e al Regolamento.

    7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

    della Comunicazione.

    7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione

    d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a

    decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle

    imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive

    ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione

    siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107,

    paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle

    8

    deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta

    degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore

    della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti

    sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di

    Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Il comma 103 del citato articolo 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita

    comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e

    stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito

    d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima.

    L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che agli oneri

    derivanti dall’attuazione del comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, come

    modificato dal comma 6 del citato articolo 1, con riferimento al credito di imposta di cui

    all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti

    effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31

    dicembre 2023 si provvede, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, mediante

    corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19

    settembre 2023, n. 124. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2024 ha stabilito

    che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del

    predetto limite di spesa.

    Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del

    settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito

    d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal

    Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di

    prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione

    2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023

    “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

    a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione

    (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della

    sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.

    9

    Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato l’allegato modello denominato

    “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per

    le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono

    definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica. Il modello è utilizzato per l’accesso al

    credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione

    primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.

    La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con

    modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato

    della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali

    telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi del paragrafo 4.3 del presente

    provvedimento, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del

    provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare

    massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma

    8, del decreto-legge n. 63 del 2024.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    10

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

    Articolo 1, commi 6 e 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

    Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12

    giugno 2024.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 15 ottobre 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati