• Provvedimento Agenzia Entrate del 07.10.2024 (379575/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 07.10.2024 (379575/2024)
  • Prot. n. 379575/2024

    Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli
    indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    DISPONE

    1. Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale

    1.1. Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e
    i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le
    comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto
    mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito
    internet dell’Agenzia delle entrate. La data della messa a disposizione del
    servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari,
    sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate.

    1.2. L’Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di
    validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza
    e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di
    validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente
    la verifica e produce gli effetti di cui al punto 3.3.

    1.3. Con le medesime modalità sono comunicate le variazioni del domicilio
    digitale speciale registrato; la revoca è comunicata mediante apposita
    funzionalità.

    1.4. La funzionalità di cui al punto 1.1 è utilizzata dai soggetti di cui al successivo
    punto 2.1 per la conferma, come domicilio digitale speciale, dell’indirizzo di
    posta elettronica certificata (di seguito PEC) precedentemente comunicato,
    con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle


    2



    entrate n. 120768 del 28 giugno 2017. In assenza di tale conferma l’indirizzo
    si intende revocato.

    1.5. Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un
    indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

    2. Ambito di applicazione

    2.1. Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone
    fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti
    all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
    imprese di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
    82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito anche CAD).

    2.2. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 6-quater del CAD può eleggere un unico
    domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli
    avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli
    atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione,
    compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di
    altro soggetto.

    2.3. Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi
    PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle
    imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD.

    2.4. A decorrere dalla data di registrazione del domicilio digitale nell’indice di
    cui al punto 2.3, il domicilio digitale speciale eletto ai sensi del presente
    provvedimento cessa di costituire indirizzo valido per le finalità di cui al
    punto 1.1.

    3. Utilizzo del domicilio digitale speciale eletto

    3.1. Il domicilio digitale speciale eletto con le modalità di cui al punto 1, è
    utilizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1,
    lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600, a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio di cui al punto
    1.

    3.2. Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato anche dall’agente della
    riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della
    procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’articolo 26,
    secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 602, e per l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi
    dell’articolo 26-bis del medesimo decreto, relativamente ai carichi ad esso
    affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

    3.3. La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio
    speciale eletto, effettuate come indicato al punto 1, hanno effetto, ai fini delle


    3



    notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con
    esito positivo, del processo di validazione descritto al punto 1.2.

    3.4. Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC
    di cui si non abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo
    sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre
    eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento
    delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

    4. Trattamento dei dati personali

    4.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
    tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del
    Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in
    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, e successive modificazioni. La base giuridica del trattamento
    dei dati personali – prevista dall’ articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento
    (UE) 2016/679 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in
    calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 60-ter del DPR
    n. 600 del 1973.

    4.2. L’Agenzia delle entrate, tratta il dato concernente l’indirizzo digitale
    speciale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati e si avvale del partner
    tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema
    informativo dell’Anagrafe tributaria per questo designata Responsabile del
    trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    4.3. Il dato trattato e memorizzato dall’Agenzia delle entrate rappresenta
    l’informazione minima necessaria per la corretta gestione della procedura di
    elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale.

    4.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,
    par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia delle entrate
    conserva il dato oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo
    svolgimento delle proprie attività istituzionali.

    4.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f)
    del Regolamento (UE) 2016/679, il dato è trattato in maniera da garantire
    un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

    4.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
    richieste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire
    la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso
    agli obblighi di legge e al Regolamento.

    4.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
    parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle


    4



    entrate.

    5. Responsabilità e obblighi del richiedente

    5.1. Il richiedente deve comunicare ogni mutamento del domicilio eletto ai sensi
    del presente provvedimento, con le modalità indicate al punto 1.1 ed è
    responsabile, ad ogni effetto di legge, delle informazioni comunicate.

    **************************

    Motivazioni

    L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto nel decreto
    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’articolo 60-ter
    rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”. Ai sensi
    dell’articolo 1, comma 1, lett. n-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    per domicilio digitale si intende «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio
    di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
    qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del
    Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
    servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
    la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle
    comunicazioni elettroniche aventi valore legale
    ».

    Il quinto comma del citato articolo 60-ter prevede che i soggetti di cui all’articolo
    6-quater del CAD possono eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia
    gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli
    atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

    Lo stesso comma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate per la definizione delle modalità con cui eleggere il suddetto domicilio
    digitale speciale nonché le modalità con cui è possibile confermare o revocare gli
    indirizzi di posta elettronica certificata comunicati secondo le modalità stabilite da
    precedenti provvedimenti nelle more della piena operatività dell’anagrafe
    nazionale della popolazione residente.

    Contestualmente l’articolo 1 del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha modificato
    l’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
    del 1973, e introdotto l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, estendendo anche
    all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali
    per la notifica e comunicazione dei propri atti.

    Con il presente provvedimento viene data attuazione al quinto comma dell’articolo
    60-ter del d. P. R. n. 600 del 1973 e vengono, pertanto, individuate le modalità di
    comunicazione, variazione e revoca, tramite i servizi online dell’Agenzia delle
    entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica


    5



    degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-
    Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC
    eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti, con le modalità
    stabilite dai precedenti provvedimenti.

    Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e
    dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed
    effettuare l’invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un
    diverso domicilio digitale nell’INAD.

    Il suddetto domicilio è utilizzabile a decorrere dalla data della messa a disposizione
    del servizio nell’Area riservata per la relativa comunicazione, di cui sarà data
    notizia sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa
    con il Dipartimento per la trasformazione digitale, saranno stabiliti termini e
    modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle
    entrate, nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all’articolo 5,
    comma 3, del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
    digitale 8 febbraio 2022, n. 58, ai fini della notificazione e dell’invio di atti,
    provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell’articolo 26 del decreto-
    legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
    2020, n. 120, come previsto dal comma 6 dell’articolo 60-ter del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione
    del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo
    57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo
    71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4).

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo
    n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
    febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, commi 1 e 2).

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con
    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le
    modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
    provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma
    degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


    6



    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articoli 26, 49,
    comma 2, e 50, comma 2): Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

    Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (articolo 3): Misure di contrasto
    all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei
    dati personali.

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale.

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
    2016.Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al
    Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
    n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
    riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

    Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: Disposizioni in materia di
    accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 44027 del 3 marzo 2017.

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 120768 del 28 giugno
    2017.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 7 ottobre 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati