• Provvedimento Agenzia Entrate del 02.10.2024 (0375356/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 02.10.2024 (0375356/2024)
  • Prot. n. 0375356/2024



    Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle
    entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    Dispone

    1. Oggetto

    1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni attuative dell’articolo 21 del
    decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, concernente il modello unico di delega
    agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’accesso ai servizi on line resi
    disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.


    2. Definizioni

    2.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) “area riservata”, una delle aree dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e

    dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa
    autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel
    o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

    b) “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione digitale
    necessari ad accedere alla propria area riservata. I cittadini possono utilizzare
    esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione Digitale (“CaD”) ovvero
    SPID, CIE, CNS;

    c) “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3,
    commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
    1998;

    2

    d) “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3,
    comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
    del 1998, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;

    e) “intermediario”, uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
    dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 322 del 1998, registrati al servizio Entratel;

    f) “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
    delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare le proprie
    informazioni fiscali;

    g) “Cassetto fiscale delegato”, il servizio attraverso il quale un intermediario può
    consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali
    abbia preventivamente ricevuto una specifica delega;

    h) “servizi di Fatturazione elettronica”, l’insieme delle funzionalità di ausilio al
    processo di fatturazione elettronica rese disponibili attraverso il portale
    “Fatture e corrispettivi”, che è la sezione dell’area riservata del sito internet
    dell’Agenzia delle entrate accessibile ai contribuenti titolari di partita IVA e ai
    loro intermediari appositamente delegati;

    i) “acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di
    concordato preventivo biennale”, il servizio che consente, agli intermediari
    sprovvisti di delega per la consultazione del Cassetto fiscale delegato,
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Indici
    Sintetici di Affidabilità e dei dati necessari per la determinazione della
    proposta di concordato preventivo biennale;

    j) “EquiPro”, la sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
    entrate-Riscossione accessibile dagli intermediari per utilizzare i servizi on
    line
    dell’Ente;

    k) “servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”,
    l’insieme delle funzionalità rese disponibili nella sezione “EquiPro” attraverso
    le quali un intermediario può accedere alla consultazione e alla gestione della
    posizione debitoria dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una
    specifica delega;

    l) “FEA CIE”, firma elettronica avanzata realizzata secondo il modello di
    crittografia a chiavi asimmetriche, basata sul certificato contenuto nella Carta
    di Identità Elettronica (CIE).


    3. Contenuto della delega

    3.1 La delega contiene le seguenti informazioni:
    - il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale

    rappresentante o erede) e dell’intermediario;
    - i servizi on line oggetto di delega o revoca, come individuati al

    successivo punto 4;
    - la data di conferimento o di revoca della delega.

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    3.2 Le informazioni di cui al punto precedente, che rappresentano il contenuto
    minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel
    fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1), disponibile sui siti
    internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.


    4. Servizi delegabili

    4.1 Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito
    elencati:

    a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
    b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici,

    ovvero:
    - consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici,
    - consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
    - registrazione dell’indirizzo telematico,
    - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
    - accreditamento e censimento dispositivi;

    c) l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di
    concordato preventivo biennale;

    d) i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
    4.2 I servizi di cui al punto precedente sono delegabili esclusivamente a favore degli

    intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e
    conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di
    “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere
    delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi
    al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente
    mediante la modalità di cui al successivo punto 6.2.

    4.3 Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà
    pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e
    dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con
    la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa
    comunicazione.


    5. Conferimento e durata della delega

    5.1 La delega è conferita ad un massimo di due intermediari. In tale ipotesi, è
    trasmessa all’Agenzia delle entrate una comunicazione per ciascun
    intermediario delegato, con le modalità previste al punto 6.

    5.2 Qualora i dati relativi al conferimento della delega siano comunicati con una
    delle modalità di cui al successivo punto 6.3, l’intermediario acquisisce la
    delega in formato cartaceo, unitamente ad una copia del documento di identità

    4

    del delegante, o in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato
    elettronico, la delega deve essere sottoscritta dal delegante nel rispetto del CaD.

    5.3 Se la delega è conferita dal rappresentante legale (tutore, curatore speciale,
    amministratore di sostegno, genitore) o dall’erede del contribuente,
    l’intermediario acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la
    qualità di rappresentante legale o di erede.

    5.4 La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
    conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

    6. Modalità di comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega
    all’Agenzia delle entrate

    6.1 Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono
    comunicati all’Agenzia delle entrate.

    6.2 La comunicazione di cui al punto precedente è effettuata direttamente dal
    contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua
    area riservata dell’Agenzia delle entrate.

    6.3 In alternativa, la comunicazione di cui al punto 6.1 è effettuata
    dall’intermediario delegato:

    a) mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con:
    1. firma digitale;
    2. FEA CIE;
    3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati,

    conformi con quanto indicato nel paragrafo 2 delle specifiche tecniche di
    cui all’allegato 2 del presente provvedimento. In tal caso, il file è
    sottoscritto anche con la firma digitale dell’intermediario delegato che, in
    tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma
    del delegante.

    Le caratteristiche delle firme elettroniche citate ai numeri precedenti sono
    descritte nel paragrafo 2 delle specifiche tecniche di cui all’allegato 2 del
    presente provvedimento. Il file xml è generato tramite il software di
    predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le
    citate specifiche tecniche. In tal caso, l’intermediario utilizza una funzionalità
    web di invio “puntuale”, resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia
    delle entrate, ovvero un servizio di invio “massivo”.
    Nel caso in cui sia effettuata con la modalità descritta al precedente numero 3,
    la comunicazione contiene, oltre alle informazioni elencate al punto 3.1, anche
    gli estremi del documento di identità del delegante;

    b) mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento
    della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra
    l’intermediario stesso e l’Agenzia delle entrate. In particolare, il servizio di
    conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico
    che il delegante sottoscrive con FEA. La FEA è realizzata mediante un
    processo al quale l’Agenzia delle entrate partecipa identificando il firmatario,

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    mediante CIE o SPID, nel momento in cui quest’ultimo conferma l’intenzione
    di autorizzare l’intermediario all’utilizzo dei servizi allo stesso delegati.
    L’intermediario che intenda adottare tale modalità di comunicazione deve aver
    superato le verifiche di cui all’Appendice C delle specifiche tecniche di cui
    alla precedente lett. a), tese ad accertarne le necessarie capacità tecnologiche.

    Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati
    nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia
    delle entrate-Riscossione e ne sarà data relativa comunicazione.

    6.4 Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un
    soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al
    conferimento della delega sono comunicati esclusivamente con la modalità di
    cui al punto 6.2 ovvero, dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione
    di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale con
    la modalità di cui al punto 6.3, lett. a), numero 1 (firma digitale).

    6.5 Le deleghe i cui dati sono comunicati con le modalità di cui ai punti 6.2 e 6.3,
    lett. b) sono immediatamente attive. Le deleghe i cui dati sono comunicati con
    le modalità di cui al punto 6.3, lett. a) sono attive quando è resa disponibile la
    ricevuta con l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.

    6.6 L’attivazione, il rinnovo, la revoca e la rinuncia ad una delega sono comunicate
    al delegante attraverso una notifica tramite il punto di accesso telematico di cui
    all’articolo 64-bis del CaD (App IO). Un’apposita comunicazione è, inoltre,
    resa disponibile sia al delegante che all’intermediario delegato nella loro area
    riservata dell’Agenzia delle entrate.


    7. Rinnovo

    7.1 È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di
    variazioni della stessa.

    7.2 La richiesta di rinnovo è comunicata con le modalità previste al punto 6 a
    decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria
    della delega.

    7.3 Il rinnovo di una delega non determina la revoca della stessa ma prolunga la sua
    efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.


    8. Revoca e rinuncia

    8.1 La revoca di una delega attiva può essere comunicata in qualunque momento,
    dal contribuente o per il tramite di un intermediario, con le modalità previste al
    punto 6.

    8.2 La variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di
    quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati

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    variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di
    attivazione della stessa.

    8.3 La rinuncia ad una delega attiva è effettuata in relazione a tutti i servizi delegati
    ed è comunicata dall’intermediario delegato, in qualunque momento,
    utilizzando una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area
    riservata dell’Agenzia delle entrate. La rinuncia è immediatamente efficace.

    9. Obblighi dell’intermediario delegato

    9.1 Gli intermediari utilizzano i servizi delegati previa accettazione, nella propria
    area riservata dell’Agenzia delle entrate, delle condizioni di utilizzo dei predetti
    servizi. Con l’accettazione di tali condizioni l’intermediario si impegna ad
    utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per
    le sole finalità connesse allo svolgimento dell’incarico professionale e a
    rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

    9.2 Gli intermediari conservano, fino al decimo anno successivo alla data di revoca
    o di scadenza, le deleghe acquisite, unitamente alla documentazione usata per
    l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di
    rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno,
    genitore) o erede, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle
    deleghe. I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico
    sono conservati nel rispetto delle norme del CaD.

    9.3 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
    registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

    - numero progressivo e data della delega o della revoca;
    - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
    - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della

    revoca.
    9.4 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite, anche presso

    le sedi degli intermediari. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella
    gestione delle deleghe o delle revoche si procede, tra l’altro, alla revoca di cui
    all’articolo 8, comma 1, lett. h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano,
    inoltre, ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni
    penali.

    10. Trattamento dei dati personali

    10.1 Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
    o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
    trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del
    Regolamento (UE) n. 2016/679. La base giuridica del trattamento dei dati
    personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n.

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    2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di
    riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare,
    nell’articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2024, il quale stabilisce che con
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le
    modalità di attuazione della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei
    servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-
    Riscossione.

    10.2 Per le attività connesse alla gestione delle deleghe ai servizi di cui al punto 4.1.
    lett. a), b) e c), l’Agenzia delle entrate assume la qualifica di Titolare del
    trattamento dei dati personali.

    10.3 Per le attività connesse alla gestione delle deleghe al servizio di cui al punto 4.1
    lett. d), l’Agenzia delle entrate-Riscossione assume la qualifica di Titolare del
    trattamento dei dati personali e l’Agenzia delle entrate la qualifica di
    Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del
    Regolamento (UE) n. 2016/679, in forza di apposito atto di nomina.

    10.4 Le informazioni utilizzate ai fini del presente provvedimento sono trattate
    dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione
    esclusivamente per le finalità stabilite, secondo i principi dell’articolo 5 del
    Regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il
    trattamento dei dati avviene al fine di consentire ai contribuenti e agli
    intermediari delegati di comunicare i dati relativi al conferimento della delega
    all’Agenzia delle entrate.

    10.5 L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner
    tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo
    dell’Anagrafe tributaria, designata come “Responsabile del trattamento” ai
    sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    10.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.
    1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate e
    l’Agenzia delle entrate-Riscossione conservano i dati oggetto del trattamento
    fino al termine del decimo anno successivo a quello di scadenza, revoca o
    rinuncia della delega.

    10.7 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f),
    del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
    autorizzati o illeciti, è stato disposto che la comunicazione dei dati relativi al
    conferimento delle deleghe venga effettuata esclusivamente mediante le
    modalità di cui al punto 6 del presente provvedimento.

    10.8 Su tale trattamento dei dati personali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle
    entrate-Riscossione eseguono le valutazioni d’impatto (DPIA) previste
    dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

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    11. Sicurezza
    11.1 I sistemi utilizzati per la trasmissione dei dati relativi al conferimento delle

    deleghe, descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento,
    garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.

    11.2 La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita
    mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli
    di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati
    e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema
    informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza
    fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo
    delle modalità di cui al punto 6 sarà possibile con le tipologie di browser più
    diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono
    aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste.

    11.3 La consultazione sicura dei servizi on line disponibili nell’area riservata è
    garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,
    autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.

    11.4 L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento:
    - degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun delegante e

    di ciascun intermediario delegato, con indicazione dei tempi e della
    tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di
    monitoraggio e analisi periodica degli accessi;

    - dell’utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, del
    servizio di verifica dell’autorizzazione dell’intermediario ad operare
    sulla base di una delega attiva.


    12. Decorrenza

    12.1 Con apposito avviso, pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e
    dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, verrà resa nota la data di disponibilità
    delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della
    delega di cui al punto 6.


    13. Disposizioni transitorie e finali

    13.1 Le deleghe attivate anteriormente alla data di cui al punto 12.1 per l’utilizzo dei
    servizi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
    sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre
    il 30 giugno 2026. È fatta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di
    comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le modalità
    previste dal presente provvedimento. In tal caso, se la nuova delega comunicata
    è conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega
    per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle
    entrate-Riscossione attivata anteriormente alla data di cui al punto 12.1,
    quest’ultima si considera contestualmente revocata.

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    13.2 La revoca di una delega per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate e/o
    dell’Agenzia delle entrate-Riscossione attivata anteriormente alla data di cui al
    punto 12.1 può essere comunicata in qualunque momento, con le modalità
    previste dal presente provvedimento.

    13.3 Dalla medesima data di cui al punto 12.1 le disposizioni del presente
    provvedimento sostituiscono integralmente i provvedimenti del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013 e n. 291241 del 5
    novembre 2018.

    14. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
    14.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

    predisposizione del presente provvedimento. Il Garante ha reso parere
    favorevole con provvedimento n. 539 del 12 settembre 2024.

    Motivazioni

    L’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la possibilità per
    i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari di cui all’articolo 3,
    comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’utilizzo
    di uno o più servizi on line resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia
    delle entrate-Riscossione. Il medesimo articolo ha, quindi, demandato ad un
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità
    di realizzazione della semplificazione introdotta.

    Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, prevede che i dati relativi al
    conferimento della delega unica, il cui contenuto minimo è riportato nel fac-simile
    disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-
    Riscossione, possano essere comunicati all’Agenzia delle entrate, ai fini
    dell’attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa
    disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. I dati relativi al
    conferimento della delega possono essere comunicati anche dall’intermediario delegato
    mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero
    sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato
    con la Carta di Identità Elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non
    qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato 2
    del presente provvedimento. In tale ultima ipotesi, la trasmissione del predetto file
    avviene previa sottoscrizione del medesimo anche da parte dell’intermediario, con
    propria firma digitale.

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    Inoltre, la delega può essere comunicata dall’intermediario anche mediante l’erogazione
    ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di FEA i cui
    requisiti sono descritti in apposita convenzione.

    Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte
    effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi
    che intende delegare.

    La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

    Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e agevolare gli
    intermediari nella gestione delle deleghe, è stabilito un termine fisso di scadenza delle
    stesse (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita).
    Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o
    rinuncia da parte dell’intermediario a tutti i servizi delegati. In quest’ultimo caso, la
    rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.

    Il provvedimento detta, inoltre, la disciplina relativa alla conservazione delle deleghe
    acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le sedi
    degli intermediari.

    Dalla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati necessari
    all’attivazione delle deleghe, le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono
    integralmente quelle recate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate
    n. 92558 del 29 luglio 2013 («Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del
    “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’art. 3, comma 3 del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
    ») e n. 291241 del 5
    novembre 2018 (“Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei
    servizi di Fatturazione elettronica
    ”).

    Le deleghe già attive alla data di disponibilità delle suddette funzionalità sono valide
    fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

    Resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per il contribuente, di comunicare i dati relativi
    al conferimento di una nuova delega con le modalità previste dal presente
    provvedimento. In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita ad un
    intermediario per il quale risulta una delega ancora attiva, quest’ultima si considera
    contestualmente revocata. Si riporta di seguito un esempio. Per il contribuente Mario
    Rossi risulta attiva una delega all’intermediario Giovanni Bianchi per il servizio
    Cassetto fiscale delegato e una delega all’intermediario Giuseppe Verdi per l’utilizzo
    dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Qualora il contribuente
    comunichi, con le modalità previste dal presente provvedimento, il conferimento di una

    11

    delega all’intermediario Giovanni Bianchi per l’utilizzo dei servizi di fatturazione
    elettronica e per i servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, quest’ultimo
    intermediario non avrà più la possibilità di accedere al Cassetto fiscale del delegante.
    Per l’intermediario Giuseppe Verdi resterà, invece, attiva la delega per l’utilizzo dei
    servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione fino alla scadenza naturale della
    stessa ovvero, se successiva, fino al 30 giugno 2026.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
    − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68,

    comma 1);
    − Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

    del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
    − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato

    nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
    b) Normativa di riferimento
    − Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

    concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle
    imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    all’imposta sul valore aggiunto.

    − Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
    protezione dei dati personali.

    − Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice
    dell’amministrazione digitale”.

    − Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei
    dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

    − Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

    − Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di
    trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di
    affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
    pagamenti”.

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29
    luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del
    Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3,
    comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
    322”.

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30
    giugno 2016, recante “Definizione delle informazioni, delle regole
    tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e
    la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti

    12

    dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e
    4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5
    novembre 2018, recante “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe
    per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica”.

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24
    novembre 2022, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione
    delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
    effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le
    relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la
    trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori
    disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
    127”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 02/10/2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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