• Provvedimento Agenzia Entrate del 30.09.2024 (372380/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 30.09.2024 (372380/2024)
  • Prot. n. 372380/2024



    Individuazione delle modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei

    processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al

    termine delle attività amministrative di controllo fiscale. Disposizioni attuative

    dell’articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento,

    DISPONE

    1 Ambito di applicazione

    1.1 I processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso

    o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono

    essere sottoscritti con la firma digitale.

    1.2 Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo

    verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante

    firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa, secondo le

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    modalità di cui ai paragrafi successivi.

    2 Contribuente in possesso di firma digitale

    2.1 Il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo

    delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale. A tal fine il

    processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica

    istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all’indirizzo

    di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo

    delegato, così come indicata nel processo verbale. Parimenti, nel

    medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale

    domicilio digitale, di cui al successivo punto 2.4.

    2.2 Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES - CMS

    Advanced Electronic Signatures - file con estensione .p7m), il

    contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo

    verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale

    incaricato del controllo.

    2.3 Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal

    contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo

    provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la

    formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

    2.4 Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie,

    deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia delle entrate

    incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente

    iscritto negli elenchi pubblici, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater

    del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

    dell’Amministrazione Digitale - di seguito CAD). In alternativa il

    contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione

    del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

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    2.5 Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto

    di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la

    trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato,

    il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato al controllo procede

    mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite

    raccomandata A/R della copia conforme analogica, munita del

    contrassegno elettronico previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del

    CAD.

    3 Contribuente non in possesso di firma digitale

    3.1 Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale il

    processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il

    processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie

    del destinatario.

    3.2 A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente , o del

    suo delegato, sul processo verbale, il personale dell’Agenzia delle entrate

    incaricato del controllo produce una copia informatica del documento

    analogico, attestandone la conformità, come previsto dalle “Linee Guida

    sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”

    dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al paragrafo 2.2, ai sensi

    dell’articolo 22 del CAD e apponendo la firma digitale. Il documento

    così formato costituisce l’originale informatico.

    3.3 Predisposto il documento originale informatico con le modalità di cui al

    punto 3.2, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni

    necessarie, deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia delle

    entrate incaricato del controllo che procede, successivamente, alla

    consegna al contribuente, o al suo delegato della relativa copia analogica

    con contrassegno elettronico, apposto ai sensi dell’articolo 23, comma 2-

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    bis, del CAD. La consegna può essere effettuata anche con le modalità di

    cui ai punti 2.4. e 2.5.

    4 Rifiuto della sottoscrizione del processo verbale

    4.1 Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del

    contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate

    incaricato del controllo ne dà evidenza nello stesso processo verbale,

    indicandone i motivi, e può procedere alla sottoscrizione digitale del

    documento ai sensi del punto 1.1 e alla consegna dello stesso con le

    modalità di cui ai punti 2.4 o 2.5.

    4.2 Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna

    del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzia delle

    entrate incaricato del controllo procede all’invio della copia analogica

    del processo verbale informatico con contrassegno elettronico apposto ai

    sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del CAD, mediante raccomandata

    A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del

    documento informatico originale tramite PEC al domicilio digitale

    iscritto negli elenchi pubblici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater

    del CAD.

    5 Trattamento dei dati personali

    5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa

    vigente in materia di protezione dei dati personali prevista dal

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

    27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di

    cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive

    modificazioni.

    5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

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    dati personali, e si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A.,

    al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

    tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai

    sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    5.3 I dati oggetto di trattamento del presente provvedimento sono:

    - i dati anagrafici del/dei verificatore/i e l’indirizzo di posta

    elettronica (PEL);

    - i dati anagrafici del contribuente o del suo delegato;

    - l’indirizzo di posta elettronica del contribuente o del suo delegato

    (PEL);

    - l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del contribuente o

    del suo delegato.

    5.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate durante l’intero

    processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione

    della procedura di sottoscrizione del processo verbale.

    5.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

    5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia

    delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre

    dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della

    dichiarazione di riferimento ovvero fino al termine per la definizione di

    eventuali procedimenti giurisdizionali.

    5.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo

    1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679, i dati sono trattati in

    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti

    non autorizzati o illeciti.

    5.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a

    garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la

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    conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti

    da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate.

    6 Conclusioni

    6.1 Con successivi provvedimenti possono essere integrate o modificate le

    disposizioni di cui al presente provvedimento in conseguenza

    dell’evoluzione degli strumenti informatici e tecnologici.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 38-bis, comma

    2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

    introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 12

    febbraio 2024, n. 13, al fine di disciplinare le modalità operative per la

    sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia

    delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo

    fiscale, nel caso in cui i contribuenti interessati e gli operatori del controllo

    siano dotati di firma digitale.

    Disciplina, inoltre, anche le modalità di sottoscrizione mista (digitale e

    analogica). In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente,

    il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato attesta la conformità della

    copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del Codice

    dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Il provvedimento, infine, disciplina le ipotesi di rifiuto di sottoscrizione da parte

    del contribuente o del suo delegato del processo verbale firmato digitalmente

    solo dal personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo.

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    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma

    dell’organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo

    1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1;

    art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente

    disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione

    del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione

    finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30

    luglio 1999, n. 300.

    Disciplina normativa di riferimento

    Legge 7 gennaio 1929, n. 4: norme generali per la repressione delle violazioni

    delle leggi finanziarie;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e

    disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni

    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni

    sulla riscossione delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

    modificazioni: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

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    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli

    adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta

    sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale

    sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul

    reddito delle persone fisiche;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del

    contribuente;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'Amministrazione Digitale;

    Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge

    26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

    tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

    Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: disposizioni in materia di

    accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

    aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

    abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati”);

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei

    dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

    nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

    dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

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    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 30 settembre 2024


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)

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