• Provvedimento Agenzia Entrate del 18.09.2024 (360503/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 18.09.2024 (360503/2024)
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    Prot. n. 360503/2024

    Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione

    dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1,

    comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22

    febbraio 2024, n. 17


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento


    Dispone

    1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo

    perduto

    1.1 È approvato l’allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a

    fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” (di seguito

    “istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente

    anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

    1.2 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto

    dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito

    dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, contiene le seguenti informazioni:

    ? il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;

    ? il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un

    erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la

    detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il

    contributo;

    ? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il

    contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

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    ? le dichiarazioni, rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei

    requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. In particolare, in

    caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, la

    dichiarazione di:

    ? avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non

    superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto

    dall’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020,

    n. 34;

    ? aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024,

    spese detraibili con percentuale del 70% a fronte degli interventi

    edilizi previsti dall’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del

    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed effettuati sull’unità

    immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti

    comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare. I

    citati interventi devono aver raggiunto, entro la data del 31 dicembre

    2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%,

    asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del medesimo

    decreto e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione

    del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del

    medesimo decreto;

    In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l’istanza contiene

    la dichiarazione:

    ? che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era

    in possesso dei requisiti sopra riportati;

    ? che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta

    dell’immobile oggetto dell'intervento.

    L’istanza contiene inoltre:

    ? la dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o

    altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si

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    richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è

    adibita o non è adibita ad abitazione principale;

    ? ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare

    del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità

    immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di

    detrazione in qualità di detentore; in tal caso deve essere indicato il

    codice fiscale di un soggetto titolare di diritto di proprietà o altro

    diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si

    richiede il contributo;

    ? l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il

    contributo;

    ? il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione

    telematica dell’istanza;

    ? la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

    1.3 L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali

    identificativi dell’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo.

    1.4 L’istanza, altresì, contiene un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I

    per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del

    richiedente e/o del de cuius nell’anno 2023 previsti dall’articolo 119, comma 8-

    bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dei rispettivi redditi complessivi

    conseguiti nell’anno di imposta 2023; la Sezione II per l’indicazione delle spese

    sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal

    richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al

    contributo per l’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi

    edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70 per cento, al lordo

    dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione

    del credito d’imposta corrispondente alla detrazione. In relazione a tali spese è

    indicata la data del primo bonifico effettuato dal richiedente e/o dal de cuius nel

    periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

    1.5 Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal

    richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

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    2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

    2.1 L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante

    procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

    delle entrate.

    2.2 La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante il servizio web di cui al punto

    precedente.

    2.3 L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un

    intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

    2.4 Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà

    resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle

    istanze. Il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una

    nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima

    istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce integralmente tutte

    quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia

    all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al

    contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al punto 2.4.

    Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3,

    comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, con delega alla

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

    2.6 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne

    attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a

    seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha

    trasmesso l’istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca

    ricevute” della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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    2.8 L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute

    nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico,

    riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli

    possono comportare lo scarto dell’istanza.

    3. Calcolo ed erogazione del contributo

    3.1 Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal

    de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro. Tale limite è

    ridotto in misura proporzionale qualora più soggetti aventi diritto abbiano sostenuto

    quote della spesa agevolabile. In tal caso, al limite di 96.000 euro deve essere

    applicata la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa agevolabile

    sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e l’importo complessivo della spesa

    agevolabile sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

    3.2 Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta

    a carico del richiedente e/o del de cuius in quanto non oggetto di detrazione e il

    30% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente e/o al de

    cuius, determinato come previsto al punto 3.1.

    3.3 Successivamente al termine del periodo di presentazione di cui al punto 2.4,

    l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite

    dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, nei limiti

    delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui

    all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, pari a

    16.441.000 euro, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle

    istanze validamente presentate.

    Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente a favore dei richiedenti che

    adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento,

    ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte

    del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di

    godimento sulla medesima unità immobiliare. In particolare, se il rapporto

    percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei

    contributi richiesti dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui al periodo

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    precedente è superiore al 100 per cento, sarà erogato l’intero importo del contributo

    richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 3 e il

    100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo

    richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra

    l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi

    richiesti è inferiore al 3 per cento, il contributo sarà determinato applicando

    all’importo richiesto la percentuale del 3 per cento. In tale ultimo caso il contributo

    sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine

    cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo

    bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo nel periodo compreso

    tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. In presenza di istanze contenenti la

    medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse

    finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si

    procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle

    suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato

    pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili

    comporterà lo scarto delle stesse.

    Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo sopra indicate siano soddisfatte

    integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi,

    determinati secondo i medesimi criteri sopra descritti, a favore dei richiedenti che

    sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità

    immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai

    condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio, ma che non

    adibiscono la medesima ad abitazione principale e a favore dei richiedenti che

    beneficiano della detrazione in qualità di detentori.

    3.4 Le percentuali di cui al punto precedente saranno comunicate con successivo

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato entro il 30

    novembre 2024.

    3.5 L’erogazione del contributo di cui al punto 3.3 è effettuata mediante accredito sul

    conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto

    richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

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    3.6 L’Agenzia delle entrate comunica al soggetto richiedente ovvero al suo

    intermediario delegato di cui al punto 2.3, nell’area riservata del sito internet,

    l’importo erogato e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto

    dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.

    3.7 Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello

    scarto dell’istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche una

    seconda ricevuta, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso

    l'istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate

    “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

    3.8 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,

    l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia

    intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice

    fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa

    S.p.A..

    4. Attività di controllo

    4.1 Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procede al

    controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non

    spettanti, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del

    contributo non spettante secondo le disposizioni di cui all’articolo 38-bis del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    5. Restituzione del contributo

    5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se riconosciuto

    in tutto o in parte non spettante sono versate all’entrata del bilancio dello Stato

    con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

    esclusa la compensazione ivi prevista. I versamenti di cui al periodo precedente

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    sono effettuati mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno

    istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

    6. Trattamento dei dati

    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre

    2023, n. 212, che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti

    aventi un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi

    dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese

    sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui

    al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119 e che entro la data del 31

    dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore

    al 60 per cento. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6

    agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, in

    conformità a quanto previsto dal sopra citato comma 2 del decreto-legge n. 212

    del 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese

    ammesse al contributo nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3

    dell’articolo 4 del predetto decreto ministeriale, per il riconoscimento del

    contributo in esame, affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità e i termini di presentazione

    dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario

    all’erogazione del contributo.

    6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. PagoPA

    S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

    dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di

    trattamento svolte per la verifica - per conto dell’Agenzia delle entrate - che il

    conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN,

    sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo.

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    L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al

    quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

    designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo

    28 del Regolamento UE 2016/679.

    I dati oggetto di trattamento, indicati al punto 1 del presente Provvedimento, sono:

    ? i dati anagrafici (codice fiscale) e il reddito complessivo relativo all’anno di

    imposta 2023 del soggetto richiedente, dei componenti del nucleo familiare

    del soggetto richiedente, del soggetto deceduto beneficiario della detrazione

    trasferibile all’erede richiedente e dei componenti del nucleo familiare del

    soggetto deceduto; gli eventuali dati anagrafici (codice fiscale) relativi a

    situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione

    legale o giudiziale); i dati anagrafici (codice fiscale) di tutti i soggetti aventi

    diritto al contributo che hanno sostenuto la spesa agevolabile; i dati anagrafici

    (codice fiscale) dell’eventuale soggetto, diverso dal richiedente, titolare di

    diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; i

    dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale condominio o del condomino

    incaricato che hanno effettuato il bonifico relativo alle spese condominiali; i

    dati anagrafici (codice fiscale) degli intermediari delegati alla trasmissione

    dell’istanza;

    ? i dati catastali identificativi dell’immobile per il quale si richiede il contributo;

    ? i dati inerenti all’ammontare delle spese agevolabili sostenute dal richiedente,

    dal soggetto deceduto e dagli eventuali altri soggetti aventi diritto per gli

    interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo del decreto-

    legge 19 maggio 2020, n. 34;

    ? la data di effettuazione del primo bonifico per il pagamento delle spese

    agevolabili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31ottobre 2024;

    ? l’IBAN del richiedente il contributo;

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei contributi

    e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e l’eventuale recupero

    degli importi non spettanti. I dati che l’Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA

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    S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati

    con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e

    tecnologiche – interne. L’Agenzia delle entrate, al termine della verifica, riceve

    da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure

    di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall’Agenzia

    delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il

    buon esito dell’erogazione dei contributi.

    6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1,

    lett. e) del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

    oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie

    attività istituzionali di accertamento.

    6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del

    Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata

    esclusivamente mediante la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia

    delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di

    consultazione del Cassetto fiscale.

    6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte

    degli interessati viene pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate ed è parte

    integrante dell’istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.

    6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo

    perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dall’articolo 35,

    comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

    7. Modifiche al modello e alle istruzioni

    7.1 Eventuali modifiche al modello e alle relative istruzioni allegate al presente

    provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

    11

    MOTIVAZIONI

    L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 convertito dalla

    legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto

    a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in

    relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo,

    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di

    avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali

    di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024,

    pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, sono stati individuati i soggetti

    beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di

    erogazione dello stesso.

    Il contributo in esame spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o

    di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di

    detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, comma

    8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali spetta la detrazione

    con percentuale del 70 per cento del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati

    dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.

    L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese

    agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché

    l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto

    dell'intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’Irpef

    con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della

    cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef. L’importo massimo

    della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000.

    Sono applicabili i chiarimenti contenuti al punto 1.1.3 della circolare n. 13 del

    13/06/2023.

    Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del

    comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto ministeriale, sono definite le modalità e i

    12

    termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento

    necessario all’erogazione del contributo.

    Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono

    tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una

    procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,

    che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

    L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni

    contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente

    bancario o postale del richiedente.

    Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con

    i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che

    determinano lo scarto dell’istanza.

    Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale

    erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al

    soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa

    S.p.A..

    Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle

    entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le

    risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre

    2023, n. 212, sono ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle predette

    risorse e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze secondo i criteri

    stabiliti dall’articolo 5 del decreto ministeriale.

    Le percentuali di ripartizione saranno comunicate con successivo provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2024.

    Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31

    e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia

    delle entrate recupera il contributo, o la quota di esso, non spettante, secondo le

    13

    disposizioni di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600.

    È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante

    restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    ? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

    ? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento:

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    ? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016

    ? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77

    ? Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge

    13 gennaio 2023, n. 6

    ? Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n.

    17

    ? Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2024, pubblicato sulla

    Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

    2013

    ? Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 5 marzo 2003

    ? Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 10 giugno 2004

    ? Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 6 maggio 2016

    14

    ? Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 13 giugno 2023

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 18 settembre 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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