• Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/E del 15.10.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/E del 15.10.2024
  • RISOLUZIONE N. 49/E









    Roma, 15 ottobre 2024

    OGGETTO: Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24,
    dei contributi a favore dell’INPS da destinare ad Enti Bilaterali

    Con convenzioni stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (di seguito

    INPS) e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità di cui

    all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è regolato il servizio di

    riscossione, mediante il modello F24, dei contributi a favore dell’INPS, che provvede

    successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva

    competenza.

    A seguito della richiesta pervenuta dall’INPS, per consentire il versamento dei

    suddetti contributi, tramite il modello F24, si istituiscono le seguenti causali contributo:



    • “EBPM” denominato “EBIN.PMI - Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e

    medie imprese”;

    • “ETUR” denominato “EBINTUR - Ente Bilaterale Ebintur”;

    • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;

    • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale

    Lavoro”;

    • “FASN” denominato “FASNI - Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;

    • “EBUA” denominato “ENBIUC - Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;

    • “BIMO” denominato “EBIMO - Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato

    Occupazionale”;



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    • “EBUN” denominato “EBIUNI - Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e

    imprese”;

    • “IT24” denominato “ENBILAV - E.N.BI.LAV.”;

    • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori,

    Lavoratori e Dirigenti”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono

    esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    - nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    - nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la

    posizione contributiva aziendale;

    - nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri

    che identifica la posizione contributiva aziendale;

    - nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno

    di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa”

    nessun valore.

    Si precisa che le suddette causali contributo saranno operativamente efficaci a

    decorrere dal 4 novembre 2024.



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