• Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 19.09.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 19.09.2024
  • RISOLUZIONE N. 48/E





    Roma, 19 settembre 2024

    OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al
    concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12
    febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024,
    n. 108

    Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento

    spontaneo, il Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal

    decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (di seguito decreto), prevede che i contribuenti di

    minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante

    dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano

    accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) alle condizioni e secondo le modalità

    ivi indicate.

    In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale,

    l’articolo 20, comma 2, del decreto dispone che “Per il primo periodo d’imposta di

    adesione al concordato:

    a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta

    relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento

    della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro

    autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli

    articoli 15 e 16;

    b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla

    base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo

    pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto

    previsto dall’articolo 17”.

    Il successivo articolo 20-bis del decreto, relativo ai medesimi soggetti, dispone

    inoltre che “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono

    alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa

    o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto

    al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si

    riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una

    imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]”.

    Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’articolo 31, comma 2, lettera a),

    del decreto prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, “se

    l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta

    una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui

    all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se

    positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per

    il periodo d’imposta precedente”.

    Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del decreto dispone che “Per i

    periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta

    dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro

    autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al

    corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce

    la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari

    al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma

    65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

    argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione

    acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del

    2024”;

    3

    • “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche -

    Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del

    d.lgs. n. 13 del 2024”;

    • “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP -

    Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

    • “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui

    all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;

    • “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto

    imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

    • “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui

    all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

    In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”,

    “4072” e “4073” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme

    indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di

    riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato

    “AAAA”.

    Il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al

    codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle

    Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in

    corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con

    l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il

    versamento, espresso nel formato “AAAA”.

    Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva, in caso di

    versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato

    nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR”

    indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il

    suddetto campo è valorizzato con “0101”.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati