• Provvedimento Agenzia Entrate del 31.07.2024 (320231/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 31.07.2024 (320231/2024)


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    Prot. n. 320231

    Comunicazione all’anagrafe tributaria di dati e di notizie relativi alle domande di iscrizione

    e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti

    reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed

    unità da diporto, o quote di essi, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del

    Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento:

    Dispone

    1. Comunicazioni all’anagrafe tributaria

    1.1. Le comunicazioni dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di

    atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento,

    nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto -

    come definite nell’articolo 136 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante “Codice

    della navigazione”, o quote di essi, di cui all’articolo 6, primo 1, lettera f), del decreto del

    Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, da effettuarsi ai sensi del

    combinato disposto dell’articolo 7, terzo e undicesimo comma del citato decreto e

    dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999, sono trasmesse

    secondo le modalità e i termini previsti dal presente provvedimento.



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    2. Soggetti obbligati

    2.1. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 sono

    tenuti alla comunicazione di cui al punto 1.1 del presente provvedimento gli Uffici

    marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile - Sezione Nautica.

    3. Acquisizione dei dati

    3.1. Per le unità da diporto, i dati di cui all’articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono acquisiti direttamente

    dall’Agenzia delle Entrate presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto

    (ATCN) gestito dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle

    Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità che saranno definite con convenzione

    tra le parti.

    3.2. Nelle more della stipula della convenzione di cui al punto precedente, i soggetti obbligati

    trasmettono la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità di cui al

    punto 4.

    3.3. Le disposizioni di cui al punto 1 sostituiscono le previsioni recate dall’articolo 1, punto

    1.1, lett. a), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165906 del 30

    novembre 2010 concernente “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”.

    4. Modalità di trasmissione delle comunicazioni

    4.1. Per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati

    centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le comunicazioni

    dei dati di cui al punto 1.1 sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli

    stessi.

    4.2. Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le

    comunicazioni utilizzando, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio

    telematico Entratel o Fisconline. Al fine della trasmissione telematica devono essere

    utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle

    Entrate.



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    4.3. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari di

    cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

    n. 322, e successive modificazioni.

    5. Termini della trasmissione

    5.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile

    dell’anno successivo.

    5.2. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è

    stabilito al 30 giugno 2025.

    6. Trattamento dei dati

    6.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della

    normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE)

    2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in

    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.

    196 e successive modificazioni.

    6.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è da individuarsi nell’articolo 6

    paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679, in quanto necessario per l’esecuzione di

    un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è

    investito il titolare del trattamento. La base normativa specifica è individuata nell’articolo

    40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter

    del Regolamento (UE) n. 904/2010.

    6.3. L’Agenzia delle Entrate e i soggetti obbligati di cui all’articolo 2 di questo

    provvedimento trattato i dati personali, per le finalità di cui al presente provvedimento e

    ciascuno per la propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

    6.4. I dati oggetto di trattamento sono indicati nel dettaglio all’articolo 1 del presente

    Provvedimento, a cui integralmente si rinvia.

    6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1,

    lett. e) del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto

    del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività

    istituzionali di accertamento e del successivo eventuale contenzioso.



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    6.6. L’Agenzia delle Entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata

    la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

    2016/679.

    6.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

    6.8. L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e

    la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi

    di legge e al Regolamento.

    6.9. Su tale trattamento dei dati personali è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA)

    prevista dell’articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

    7. Sicurezza dei dati

    7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3 è garantita dal sistema dell’invio

    telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il

    controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

    7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da

    misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di

    copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento risponde all’esigenza di razionalizzare e riorganizzare la raccolta

    dei dati relativi alle navi, ai galleggianti e alle unità da diporto in considerazione della

    possibilità per Agenzia delle Entrate di avvalersi del sistema telematico centrale della nautica

    da diporto, istituito con il d.P.R. n. 152 del 14 dicembre 2018.



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    In ragione della disponibilità presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto

    (ATCN) delle informazioni relative a:

    – navi da diporto,

    – imbarcazioni da diporto,

    – natanti da diporto,

    viene disposta l’acquisizione diretta dei dati da parte di Agenzia delle Entrate, secondo le

    modalità che saranno definite da apposita convenzione. Nelle more della stipula della predetta

    convenzione i soggetti obbligati effettuano la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle

    Entrate con le modalità di cui all’articolo 4.

    Contestualmente all’entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni di cui

    all’articolo 3, punto 3.1, concernenti la comunicazione delle informazioni relative a navi,

    imbarcazioni e natanti da diporto si sostituiscono alle previsioni di cui all’articolo 1, punto

    1.1., lettera a) del provvedimento n. 1659606 del 30 novembre 2010.

    Con riguardo alle navi maggiori e ai galleggianti, in attesa della disponibilità di una banca dati

    centralizzata, le comunicazioni di cui al punto 1.1. continuano ad essere effettuate attraverso

    la trasmissione telematica dei dati, secondo le specifiche tecniche di cui al provvedimento n.

    165906 del 20 novembre 2010.

    La modalità alternativa di acquisizione delle predette informazioni prevista dal presente

    provvedimento non pregiudica gli standard di qualità del dato e di sicurezza nella veicolazione

    dei flussi informativi correntemente adottati da Agenzia delle Entrate e Ministero delle

    Infrastrutture e dei Trasporti.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

    – Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 67,
    comma 1; articolo 68, comma 1);

    – Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    – Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);



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    b) Disciplina normativa di riferimento:

    – Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione;

    – Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente le
    disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

    – decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999, concernente la “Comunicazione
    all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della
    motorizzazione civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle
    note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri
    diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
    galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi”
    ;

    – decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il
    “Regolamento recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della
    nautica di diporto”
    ;

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,

    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 31 luglio 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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