• Provvedimento Agenzia Entrate del 16.07.2024 (296689/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 16.07.2024 (296689/2024)
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    Prot. n. 296689/2024

    Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma

    9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva

    voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio

    dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle previsioni di cui al

    comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    dispone

    1. Ambito di applicazione

    1.1 Il presente provvedimento è emesso in attuazione delle disposizioni di cui al comma 93

    dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto il comma 9-ter

    all’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

    Le citate disposizioni stabiliscono che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva

    voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio

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    dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la relativa richiesta è corredata

    di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme,

    a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

    modifiche, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero del telaio e l’ammontare

    dell’I.V.A. assolta in occasione della prima cessione interna (modello “F24 Versamenti

    con elementi identificativi”).

    Le stesse disposizioni stabiliscono altresì che la sussistenza di condizioni di esclusione

    dal versamento di cui al medesimo comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre

    2006, n. 262, per gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel

    territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene verificata

    dall’Agenzia delle entrate, secondo i termini e le modalità stabiliti con il presente

    provvedimento.

    Gli esiti del controllo dell’Agenzia delle entrate sono trasmessi al Dipartimento per i

    trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi

    dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e

    dei Trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile

    2018.

    1.2 Le ipotesi di esclusione dall’adempimento di cui al comma 9 dell’articolo 1 del decreto-

    legge 3 ottobre 2006, n. 262, (versamento dell’I.V.A. con “F24 Versamenti con elementi

    identificativi”) riguardano:

    a) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e

    motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della

    Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta

    ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

    del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021;

    b) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come

    provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dal territorio dello Stato

    3

    della Città del Vaticano, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni e

    relativi a beni destinati ad essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali

    all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;

    c) gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall’esercizio di

    imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio

    dello Stato come provenienti dal territorio dalla Repubblica di San Marino, effettuati

    presso soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia

    stata emessa fattura con addebito d’imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto

    del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021;

    d) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come

    provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, fuori dall’esercizio di

    imprese, arti o professioni;

    e) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti

    dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall’esercizio di imprese, arti

    o professioni.

    1.3 Ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal

    versamento con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” di cui al

    precedente punto 1.2, nonché per la validazione di versamenti di imposta insufficienti

    ovvero incongruenti e di versamenti di imposta effettuati con modello “F24 Versamenti

    con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo

    l’aliquota I.V.A. agevolata per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di

    handicap avente diritto all’agevolazione, le relative istanze vanno presentate alla

    Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione

    del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza stessa.

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    2. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    per gli acquisti effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e

    motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della

    Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta ai

    sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21

    giugno 2021

    2.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il soggetto passivo

    I.V.A.1 presenta istanza alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate

    territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti il

    corretto assolvimento dell’I.V.A. addebitata in fattura dall’operatore economico munito

    di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino.

    All’istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

    a) originale della carta di circolazione del veicolo;

    b) estremi della fattura in formato elettronico (file in formato XML - eXtensible Markup

    Language) trasmessa dall’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino al

    Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24

    dicembre 2007, n. 244, (SdI) e ricevuta dal cessionario, positivamente esitata da parte

    del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; oppure, ove previsto, esemplare

    della fattura cartacea originale con addebito d’imposta, restituita dall’Ufficio

    Tributario della Repubblica di San Marino che l’ha vidimata con datario e timbrata

    con impronta a secco;

    c) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

    del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del

    Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato in tutti i suoi campi.


    1 Compresi gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da rinvio operato dai commi 1 e 2 dell’articolo 16 del decreto del Ministro
    dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.

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    2.2 L’Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e

    provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.

    2.3 La verifica dell’Agenzia delle entrate si basa sull’analisi della documentazione esibita

    dal richiedente all’atto di presentazione dell’istanza, su ogni altra informazione

    reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti

    utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

    n. 633. La verifica è volta ad appurare l’avvenuto pagamento dell’I.V.A. dovuta dal

    cessionario, ed in particolare che risultino positivamente esitati i controlli del

    competente ufficio dell’Agenzia delle entrate relativi al versamento dell’imposta.

    2.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia

    delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati

    (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne

    l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante

    modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

    3. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come

    provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del

    Vaticano, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati ad

    essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica,

    professionale o d’impresa

    3.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” il soggetto passivo

    I.V.A. presenta istanza alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate

    territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti

    l’effettiva destinazione del mezzo all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di

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    impresa, e allegando la documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi I.V.A.

    connessi all’acquisto del veicolo.

    All’istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

    a) originale della carta di circolazione del veicolo;

    b) originale del titolo di acquisto o estremi della fattura in formato elettronico (file in

    formato XML - eXtensible Markup Language) di cui all’articolo 8 del decreto del

    Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, trasmessa dall’Ufficio

    Tributario della Repubblica di San Marino al Sistema di interscambio, oppure, ove

    previsto, esemplare della fattura cartacea originale di cui all’articolo 11 del decreto

    del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, restituita dall’Ufficio

    Tributario della Repubblica di San Marino munita di timbro a secco.

    3.2 L’Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo,

    provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo,

    tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro

    elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero

    delle Infrastrutture e dei Trasporti.

    3.3 La verifica dell’Agenzia delle entrate è volta ad appurare l’effettiva destinazione del

    mezzo all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa e si basa sull’analisi

    della documentazione esibita dal richiedente all’atto di presentazione dell’istanza, su

    ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori

    elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente

    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    3.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia

    delle entrate provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell’autoveicolo

    e del motoveicolo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e

    la navigazione, al fine di consentirne l’immatricolazione senza che sia necessario il

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    versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi

    identificativi”.

    4. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    per gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall’esercizio di imprese,

    arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato

    come provenienti dal territorio dalla Repubblica di San Marino, effettuati presso soggetti

    operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura

    con addebito d’imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia

    e delle Finanze del 21 giugno 2021

    4.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il soggetto non

    operante nell’esercizio di imprese, arti o professioni2 presenta istanza alla Direzione

    Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio

    domicilio fiscale alla data di presentazione dell’istanza stessa, esibendo in originale la

    documentazione che attesti l’acquisto di autoveicolo o motoveicolo nuovo3 nel territorio

    della Repubblica di San Marino, con addebito dell’I.V.A. ai sensi degli articoli 7 e 10

    del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.

    All’istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

    a) originale della carta di circolazione del veicolo;

    b) estremi della fattura in formato elettronico (file in formato XML - eXtensible Markup

    Language) trasmessa dall’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino al

    Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24

    dicembre 2007, n. 244, (SDI), positivamente esitata da parte del competente ufficio

    dell’Agenzia delle entrate; oppure, ove previsto, esemplare della fattura cartacea


    2 Inclusi gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, come previsto al comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Ministro
    dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, non abbiano effettuato nel corso dell’anno solare precedente o nel
    corso dell’anno acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino per un importo superiore € 8.000, e che non abbiano
    esercitato il diritto di opzione per il pagamento dell’imposta in Italia secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo
    38 comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
    3 Così come definito all’art. 38 c. 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
    29 ottobre 1993, n. 427.

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    originale con addebito d’imposta, restituita dall’Ufficio Tributario della Repubblica

    di San Marino che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco;

    c) documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di

    pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a

    10.000 Euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del

    Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, articolo 3;

    d) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

    del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del

    Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato in tutti i suoi campi.

    4.2 L’Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e

    provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.

    4.3 La verifica dell’Agenzia delle entrate si basa sull’analisi della documentazione esibita

    dal richiedente all’atto di presentazione dell’istanza, su ogni altra informazione

    reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti

    utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

    n. 633. La verifica è volta ad appurare l’avvenuto pagamento dell’I.V.A. dovuta dal

    cessionario, ed in particolare che risultino positivamente esitati i controlli del

    competente ufficio dell’Agenzia delle entrate relativi al versamento dell’imposta.

    4.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia

    delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati

    (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne

    l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante

    modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

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    5. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento in

    caso di introduzione di autoveicoli e motoveicoli usati come provenienti dal territorio della

    Repubblica di San Marino, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni

    5.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il soggetto non

    operante nell’esercizio di imprese, arti o professioni4 presenta istanza alla Direzione

    Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio

    domicilio fiscale alla data di presentazione dell’istanza stessa, esibendo in originale la

    documentazione che attesti l’acquisto del veicolo nel territorio della Repubblica di San

    Marino e che detto veicolo possa considerarsi bene usato ai sensi del comma 4

    dell’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni

    dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

    All’istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

    a) originale della carta di circolazione del veicolo;

    b) documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di

    pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a

    10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del

    Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, articolo 3;

    c) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

    e del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro

    elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato

    in tutti i suoi campi;

    d) copia del documento d’identità del cedente sammarinese, se persona fisica non

    soggetto passivo d’imposta.


    4 Inclusi gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, come previsto al comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Ministro
    dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, non abbiano effettuato nel corso dell’anno solare precedente o nel
    corso dell’anno acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino per un importo superiore € 8.000, e che non abbiano
    esercitato il diritto di opzione per il pagamento dell’imposta in Italia secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo
    38 comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come convertito.

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    5.2 L’Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e

    provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.

    5.3 La verifica dell’Agenzia delle entrate si basa sull’analisi della documentazione esibita

    dal richiedente all’atto di presentazione dell’istanza, su ogni altra informazione

    reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti

    utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

    n. 633. La verifica è volta ad appurare:

    a) l’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente, non operante

    nell’esercizio di imprese, arti e professioni, nel territorio della Repubblica di San

    Marino;

    b) che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell’articolo

    38 comma 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni

    dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

    5.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia

    delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati

    (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne

    l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante

    modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

    6. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento in

    caso di introduzione di autoveicoli e motoveicoli come provenienti dal territorio dello Stato

    della Città del Vaticano, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni

    6.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il soggetto non

    operante nell’esercizio di imprese, arti o professioni presenta istanza alla Direzione

    Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio

    domicilio fiscale alla data di presentazione dell’istanza stessa, esibendo in originale la

    documentazione che attesti l’acquisto del veicolo nel territorio dello Stato di Città del

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    Vaticano e l’avvenuto assolvimento degli obblighi I.V.A in occasione dell’introduzione

    del veicolo nel territorio dello Stato.

    All’istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

    a) originale della carta di circolazione del veicolo;

    b) documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di

    pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a

    10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del

    Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, articolo 3;

    c) documentazione attestante l’assolvimento dell’I.V.A. rilasciata dal competente

    ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

    d) pratica di censimento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

    e del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 marzo 2018, già trasmesso al centro

    elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, compilato

    in tutti i suoi campi.

    6.2 L’Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e

    provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.

    6.3 La verifica dell’Agenzia delle entrate si basa sull’analisi della documentazione esibita

    dal richiedente all’atto di presentazione dell’istanza, su ogni altra informazione

    reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti

    utilizzando i poteri di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

    n. 633. La verifica è volta ad appurare:

    a) l’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente, non operante

    nell’esercizio di imprese, arti e professioni, nel territorio dello Stato della Città del

    Vaticano;

    b) che l’I.V.A. relativa all’introduzione del veicolo nel territorio dello Stato sia stata

    assolta.

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    6.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia

    delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati

    (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al fine di consentirne

    l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante

    modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

    7. Termini della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento

    “F24 Versamenti con elementi identificativi”

    7.1 La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’I.V.A.

    mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” si esaurisce nel termine

    di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

    7.2 Qualora dalla verifica dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili

    fenomeni di frode I.V.A., al fine di consentire l’esecuzione di riscontri specifici e più

    approfonditi da parte delle strutture competenti per il controllo, il termine può essere

    esteso di ulteriori 30 giorni.

    Motivazioni

    In virtù di ragioni storiche e geografiche, i rapporti commerciali con la Repubblica di San

    Marino e lo Stato della Città del Vaticano sono improntati alla semplificazione, anche in

    ambito fiscale. In particolare, per l’assolvimento dell’I.V.A. in occasione dell’introduzione di

    beni provenienti dai territori dei menzionati Stati, non appartenenti all’Unione Europea, è

    prevista in via generale l’applicazione del meccanismo del c.d. ‘reverse charge’ di cui al

    comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    L’esperienza operativa degli ultimi anni ha tuttavia dimostrato criticità da ascrivere

    all’impiego improprio e fraudolento delle semplificazioni previste nel sistema di

    assolvimento dell’I.V.A. sopra citato, nel settore del commercio di autoveicoli. Si è osservata

    infatti, tra l’altro, la pratica del sistematico rilascio, ai fini dell’immatricolazione, di false

    13

    attestazioni di introduzione di veicoli dal territorio della Repubblica di San Marino,

    riguardanti in realtà beni di provenienza comunitaria, allo scopo di evadere fraudolentemente

    il pagamento dell’I.V.A.. Dette pratiche hanno consentito di aggirare l’esistente sistema dei

    controlli, incentrato sull’obbligo di versamento anticipato dell’I.V.A. con il modello “F24

    Versamenti con elementi identificativi” previsto al comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge

    3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per i veicoli oggetto

    di acquisto intracomunitario.

    Il comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha esteso ai veicoli

    provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli obblighi di versamento ed i connessi controlli

    antifrode propedeutici all’immatricolazione, già in uso con riferimento ai veicoli di

    provenienza unionale.

    Con il presente provvedimento sono stabilite le modalità e i termini delle verifiche,

    propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono

    effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’I.V.A. con il modello “F24

    Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello

    Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    La finalità antifrode della novella legislativa rappresenta il fulcro degli adempimenti richiesti

    agli uffici competenti in sede di lavorazione delle istanze e funge da discrimine ai fini degli

    approfondimenti richiesti e delle tempistiche necessarie per la lavorazione delle istanze.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, e 68, comma 1,

    71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).

    Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

    2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

    14

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

    9 del 12 febbraio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

    Legge 29 ottobre 1993, n. 427

    Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

    Legge 24 novembre 2006, n. 286

    Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 giugno 2021

    Legge 30 dicembre 2023, n. 213

    Legge 30 dicembre 2004, n. 311

    Decreto ministeriale 26 marzo 2018

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 16 luglio 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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