• Provvedimento Agenzia Entrate del 12.06.2024 (264078/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 12.06.2024 (264078/2024)
  • Prot.n. 264078/2024


    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
    190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
    confronti dei soggetti per i quali risulta per il periodo d’imposta 2023 la mancata
    presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza
    la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un
    ammontare inferiore a 1.000 euro


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei
    corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai
    contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2023
    l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la
    presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con
    operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.
    Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo
    VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e
    passaggi interni (importo del rigo VE40).
    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto
    1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso al
    fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado
    di giustificare la presunta anomalia rilevata.

    1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo

    d’imposta;

    2

    c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il
    periodo di imposta 2023;

    d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione
    della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.


    2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del

    contribuente gli elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica
    Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni di cui al
    precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti –
    comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre
    2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
    e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
    con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente sia all’interno del
    “Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
    Entrate sia nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
    all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
    non conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
    delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero
    segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
    stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al
    punto 2.1. Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la
    comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte, perché non è
    abilitata a ricevere messaggi in entrata.

    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
    contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della Legge del
    23 dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono
    resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. In tale

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    ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili
    in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e
    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al
    periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la
    dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, con il
    versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura
    ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di
    imposta 2023 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente
    commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle
    maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come
    previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    5.3 Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni
    ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.


    6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel
    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
    tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di
    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
    196 e successive modificazioni.

    6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
    obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e,
    precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
    633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n.
    127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
    cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione
    dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23),
    nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o,

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    comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia
    delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679).

    6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate
    assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
    processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate
    si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la
    gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
    (UE) 2016/679.

    6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente
    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle
    varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta
    gestione delle comunicazioni.

    6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.
    1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva
    i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo
    a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla
    definizione di eventuali giudizi.

    6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
    trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite
    invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le
    relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente,
    all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle
    Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e
    Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla
    normativa in materia.

    6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a
    garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché
    la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai
    sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella
    sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale
    dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

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    Motivazioni

    Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
    1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità
    con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza,
    anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla
    presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che
    segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il
    periodo di imposta 2023 o senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per
    un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni
    rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.
    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento
    forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro
    novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di
    porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi mediante l’istituto del
    ravvedimento operoso.
    Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza
    che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,
    verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati
    abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di
    irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento
    di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui
    all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600.
    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti
    possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali
    elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
    57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
    articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    ? Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    ? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2,
    comma 1);

    6

    ? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

    Disciplina normativa di riferimento

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
    modificazioni – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
    successive modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento
    delle imposte sui redditi;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 –
    Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
    materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni –
    Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
    imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo
    3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni –
    Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
    norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
    1996, n. 662;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
    relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive
    e all’imposta sul valore aggiunto;

    ? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante
    modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
    di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
    telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998,
    n. 187;

    ? Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in
    materia di statuto dei diritti del contribuente;

    ? Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
    n. 101 e successive modificazioni;

    ? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione
    digitale;

    7

    ? Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, contenente
    disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
    (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214);

    ? Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, recante
    misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
    ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive
    modificazioni;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno
    2009, recante l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
    alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
    provvedimento 18 settembre 2008;

    ? Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
    legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
    del Paese e successive modificazioni;

    ? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni,
    contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
    della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
    dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    ? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio
    annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

    ? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni –
    Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di
    beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
    comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

    ? Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, e
    successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni, delle
    regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione
    elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
    derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi
    2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e
    successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da
    trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per

    8

    la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
    corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del
    decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio
    della relativa opzione;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, e
    successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni, delle
    regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione
    elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
    derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati
    dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno
    2016;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e
    successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l’emissione e la
    ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di
    servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
    Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio,
    nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di
    beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori
    disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo
    5 agosto 2015, n. 127;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018,
    e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la
    memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
    corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati
    ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni
    di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n.
    127;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e
    successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei
    corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5
    agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-
    legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022
    e successive modificazioni, contenente le regole tecniche per l’emissione e la
    ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di
    servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per
    le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la

    9

    trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori
    disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

    ? Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Razionalizzazione e semplificazione
    delle norme in materia di adempimenti tributari.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 12 giugno 2024


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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