• Provvedimento Agenzia Entrate del 07.06.2024 (260004/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 07.06.2024 (260004/2024)
  • Prot. n. 260004/2024

    Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese
    sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri
    agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia,
    di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui

    all'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    1.1 Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la

    percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al punto 4.2 del

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022

    (di seguito “provvedimento”), è pari al 100 per cento.

    1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito

    risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in

    assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato

    all’unità di euro.

    1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del

    punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate.

    1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5.1 del

    provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    2

    1997, n. 241.

    Motivazioni

    L’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un

    credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative

    all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari

    presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

    Il comma 832 del citato articolo 1 ha previsto che, con provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito

    d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 831 (1 milione di euro per

    ciascuno degli anni 2023 e 2024).

    In proposito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14

    marzo 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del

    credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente

    presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione

    della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per

    ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle

    comunicazioni validamente presentate.

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle

    comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle

    spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte

    di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito

    d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del

    credito richiesto.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    3

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 84261 del 21 marzo 2023.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 7 giugno 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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