• Provvedimento Agenzia Entrate del 05.06.2024 (257290/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 05.06.2024 (257290/2024)
  • Prot. n. 257290/2024

    Individuazione dell’ufficio competente in attuazione di quanto previsto
    dall’articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica
    29 settembre 1973, n. 600.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    DISPONE

    1. Le attribuzioni di cui al comma 1, lett. g), dell’articolo 38-bis del decreto
    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettano, in
    mancanza del domicilio fiscale del contribuente individuato ai sensi degli
    articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al
    momento della commissione della violazione, è competente con riferimento
    al luogo dove detta violazione è stata commessa.

    2. Nell’ipotesi di cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge,
    il luogo della commissione di cui al punto 1 è il domicilio fiscale del
    cessionario al momento di utilizzo del credito; il domicilio fiscale è
    individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    3. La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa
    la violazione di cui ai punti precedenti, è individuata nell’Allegato A del
    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

    4. Con successivi provvedimenti possono essere integrate o modificate le
    previsioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

    Motivazioni

    L’articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, prevede che la competenza all’emanazione dell’atto di
    recupero di cui alla citata lett. g) spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate

    2



    competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli
    articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600, al momento della commissione della violazione.

    La medesima lett. g) statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la
    competenza è attribuita ad un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata
    con provvedimento del Direttore.

    In attuazione della citata disposizione, con il presente provvedimento è previsto
    che, in mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
    competenza all’emanazione dell’atto di recupero di cui all’articolo 38-bis, comma
    1, lett g) spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al
    momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento
    al luogo dove la violazione è stata commessa.

    Con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della
    commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del
    domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del
    cessionario, al momento di utilizzo del credito; tale domicilio è individuato ai sensi
    degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600.

    Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo
    dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A
    del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

    Riferimenti normativi
    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
    del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art.
    62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
    comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
    recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli
    articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e
    disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    3



    Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: disposizioni in materia di
    accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (Allegato A).

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 5 giugno 2024




    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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