• Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 24.07.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 24.07.2024
  • RISOLUZIONE N. 41/E








    Roma, 24 luglio 2024

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
    d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5
    o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023,
    n. 213

    L’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro,

    che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del

    decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

    Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31

    maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito

    d’imposta.

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

    richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle

    imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

    eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

    compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il

    proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

    entrate.

    L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo

    generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici

    messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

    agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

    versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle

    imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della

    legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

    esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

    riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

    riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”,

    indicato nel cassetto fiscale.

    Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto direttoriale del Ministro delle

    infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate, in fase di

    elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi

    siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei

    trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda

    l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle

    eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso

    Ministero.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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