• Risoluzione Agenzia Entrate n. 39/E del 22.07.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 39/E del 22.07.2024
  • RISOLUZIONE N. 39/E





    Roma, 22 luglio 2024

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
    d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il
    Mezzogiorno (ZES Unica), di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19
    settembre 2023, n. 124

    L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce, alle condizioni

    ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese che effettuano

    investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive

    ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

    Con decreto del 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

    politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

    sono state definite le modalità di accesso nonché i criteri e le modalità di applicazione e di

    fruizione del credito di imposta in argomento e dei relativi controlli.

    In particolare, il credito in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione

    con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

    presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a

    disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 è

    stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli

    investimenti nella ZES Unica ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di

    trasmissione.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2024 è stata

    resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario

    per le spese in argomento.



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

    compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

    cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

    messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo

    16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

    debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei

    costi, nel formato “AAAA”.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai

    contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti

    superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni

    inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.


    IL DIRETTORE CENTRALE

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