• Circolare Agenzie Entrate 17/E del 29/07/2024

  • Circolare Agenzie Entrate 17/E del 29/07/2024
  • CIRCOLARE N. 17/E







    Direzione Centrale Coordinamento Normativo








    Roma, 29 luglio 2024



    OGGETTO: Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

    (legge di bilancio 2024) – Regime fiscale delle plusvalenze da
    cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed
    enti non residenti










    2

    INDICE

    PREMESSA ..................................................................................................................... 3

    1. Tratti generali della disposizione ........................................................................ 3

    2. Ambito soggettivo ................................................................................................. 5

    3. Ambito oggettivo ................................................................................................... 9

    4. Modalità di determinazione del capital gain .................................................... 13

    3

    PREMESSA

    La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di bilancio 2024), tra

    le altre disposizioni, con il comma 59 dell’articolo 1, ha apportato modifiche al

    regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società

    ed enti commerciali non residenti.

    Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per

    garantirne l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni

    di cui al comma sopra citato.

    Resta fermo che per la disciplina fiscale delle plusvalenze da realizzo delle

    partecipazioni si rinvia, nei limiti di quanto compatibile, ai precedenti documenti

    di prassi dell’Agenzia delle entrate.

    Preme, infine, rilevare che i chiarimenti relativi alla disposizione in

    commento non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro

    le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.

    1. Tratti generali della disposizione

    L’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 20241 introduce

    il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi

    (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

    n. 917, rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle


    1 L’articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2024 stabilisce che all’articolo 68 del TUIR «sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
    dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al
    comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla
    corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze
    l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze
    dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
    relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al
    periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle
    lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui
    all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in
    uno Stato
    appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato
    scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società»;
    b) al comma 5, le parole: «diverse da quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da
    quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,
    ».

    4

    plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del

    TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d.

    “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano

    conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società

    in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di

    lavoratore dipendente.

    Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR (di seguito anche solo

    comma 2-bis) contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da

    cessione di partecipazioni qualificate2, prevedendo, in particolare, che le

    plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate

    fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le

    caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società

    ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

    residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente

    all’accordo sullo Spazio economico europeo3 e che siano ivi soggetti a un’imposta

    sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i

    requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

    Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui

    all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze

    da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze

    derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti

    commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile

    organizzazione, come meglio declinato nel paragrafo successivo.


    2 L’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR definisce «qualificate» le partecipazioni, i diritti o i titoli,
    qualora rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea
    ordinaria superiore al due o al venti per cento ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al
    patrimonio superiore al cinque o al venticinque per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in un
    mercato regolamentato o di altre partecipazioni. Per una puntuale individuazione della qualifica si rinvia
    alla circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E.
    3 Si segnala che, sebbene la norma faccia riferimento a soggetti residenti in uno Stato appartenente allo
    Spazio economico europeo «che consente un adeguato scambio di informazioni», per quanto precisato con
    la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 1.2.3, non risultano, allo stato, Paesi aderenti allo Spazio
    economico europeo che non soddisfano i requisiti di trasparenza richiesti.

    5

    Con tale estensione viene superato il possibile contrasto del regime

    previgente relativo alle plusvalenze con le libertà fondamentali sancite dal Trattato

    sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come precisato più volte dalla

    giurisprudenza sia unionale4 sia nazionale5.

    Con l’intervento normativo in argomento si intende, pertanto, garantire il

    rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina unionale, uniformando il

    trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno

    Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo a quello

    proprio dei soggetti residenti.

    2. Ambito soggettivo

    Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, con espresso

    riferimento alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67,

    diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di

    cui al comma 4», individua:

    − la misura di rilevanza fiscale delle stesse;

    − la modalità di calcolo della plusvalenza assoggettabile a tassazione

    in presenza di concorso di eventuali altre plusvalenze e minusvalenze aventi

    medesima natura;

    − il limite temporale di riporto delle eccedenze delle minusvalenze,

    nell’ipotesi in cui le stesse siano superiori alle relative plusvalenze.

    Il secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene,

    invece, l’individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle

    disposizioni di cui al primo periodo, costituito dalle «cessioni di partecipazioni

    qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1

    dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73,


    4 Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 novembre 2009, C-540/07, in materia di
    dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri o in Stati aderenti all’Accordo SEE, soggetti a
    un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti.
    5 Da ultimo, Cassazione civile, sezione V, sentenza 25 settembre 2023, n. 27267, con riguardo alla
    plusvalenza da cessione di partecipazione in società italiana, realizzata da società residente in Francia, priva
    di stabile organizzazione.

    6

    comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

    residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico

    europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a

    un’imposta sul reddito delle società».

    L’ambito soggettivo di applicazione della norma è individuato, pertanto,

    nelle «società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi

    di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato

    appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente

    un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito

    delle società».

    Si ritiene che la locuzione «soggetti a un’imposta sul reddito delle società»,

    unitamente al riferimento a «società ed enti commerciali», limiti l’ambito

    soggettivo di applicazione dell’articolo in commento alle società ed enti

    commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza6,

    con esclusione, quindi, dei soggetti non commerciali, dei soggetti non residenti

    persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie

    (vale a dire, in linea di principio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche

    normative locali, società di persone, associazioni, trust).

    La limitazione appare coerente con il principio ispiratore della riforma

    fiscale di cui all’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, che conduce,

    nell’ambito dell’IRES, alla tassazione della ricchezza al momento della

    produzione7 e ritiene sostanzialmente neutre le successive manifestazioni

    reddituali, vale a dire la percezione del dividendo o della plusvalenza da parte del

    socio.

    Il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione,

    per quanto concerne l’argomento in disamina, sarebbe costituito da utili già


    6 Si ritiene, in via esemplificativa, che possano avvalersi del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR i
    soggetti esteri che siano assoggettati a una o più delle imposte sul reddito delle società elencate nell’allegato
    I, parte B, della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 e successive modificazioni, concernente il
    regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
    7 Cfr. Cassazione civile, sentenza n. 27267 del 2023, paragrafo 4.2.1.

    7

    conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o

    sconteranno le imposte presso il soggetto che li ha prodotti8.

    In definitiva, considerato che la normativa italiana ha stabilito la sostanziale

    irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze da parte

    dei soggetti IRES commerciali residenti, il comma 2-bis in commento, al fine di

    assicurare il medesimo trattamento fiscale ai soggetti non residenti, UE e SEE

    (come sopra identificati), ha previsto, per questi ultimi, la medesima sostanziale

    irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di

    partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,

    lettera f), del TUIR9.

    Il riferimento del comma 2-bis alla soggezione all’imposta sul reddito delle

    società deve essere, pertanto, inteso nel senso che le società e gli enti commerciali

    di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, citati dal comma 2-bis, siano

    da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti UE e SEE che:

    1) siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non

    imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;

    2) siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella

    propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti

    commerciali.


    8 Cfr. circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, con la quale si osserva che “il regime di esenzione delle plusvalenze
    e la parziale esclusione da imposizione dei dividendi rappresentano due aspetti della riforma del sistema
    fiscale, tra loro funzionalmente connessi. La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni
    costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, (…). Sia il dividendo che la
    plusvalenza originano, infatti, da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in capo al soggetto che
    li ha prodotti (società partecipata) considerando fiscalmente neutre, attraverso la previsione
    dell’esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi. L’assunto da cui
    muove l’istituto della esclusione da imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione delle
    plusvalenze si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla
    circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da
    utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in
    via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti
    ”.
    9 Resta fermo che la rilevanza fiscale in Italia delle cessioni di partecipazioni deve essere valutata anche in
    considerazione dell’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal
    nostro Paese.

    8

    La norma in esame, inoltre, stabilisce che i predetti soggetti devono essere

    residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio

    economico europeo (SEE) che consente un adeguato scambio d’informazioni.

    La norma in commento precisa, inoltre, che i soggetti destinatari della

    disciplina di cui al comma 2-bis devono essere privi di una stabile organizzazione

    nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta. Tale esclusione

    è dovuta alla circostanza che il reddito della stabile organizzazione in Italia di un

    soggetto non residente (a cui concorre l’eventuale plusvalenza da cessione di una

    partecipazione qualificata), ai sensi dell’articolo 152 del TUIR, è determinato «in

    base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della

    Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto

    economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i

    soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche (...)».

    In attuazione del disposto normativo sopra riportato, quindi, la plusvalenza

    realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione

    qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption,

    ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, laddove tale partecipazione sia contabilmente e

    funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.

    Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il

    soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in

    cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia

    contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa

    appartiene.

    I requisiti soggettivi fin qui descritti, unitamente ai requisiti oggettivi

    analizzati nel prosieguo, devono essere verificati al momento in cui si realizza

    l’effetto traslativo della cessione delle partecipazioni, indipendentemente

    dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto10.

    Resta ferma, al ricorrere dei relativi presupposti, la facoltà dell’Amministrazione


    10 Cfr. circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, e, da ultimo, risposta a interpello 16
    novembre 2021, n. 782.

    9

    finanziaria di contestare la natura abusiva, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge

    27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente), delle

    operazioni di cessione di partecipazioni di cui al comma 2-bis.

    3. Ambito oggettivo

    In base alle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 68

    del TUIR, al ricorrere del requisito soggettivo, il regime di tassazione ivi previsto

    si applica alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67,

    diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di

    cui al comma 4», il cui realizzo risulti da «cessioni di partecipazioni qualificate

    aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87»

    (c.d. capital gain).

    Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma in commento

    sono, pertanto, quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del

    TUIR, ove, al primo periodo, sono considerati redditi diversi «le plusvalenze

    realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate» e, al

    secondo periodo, si dispone che costituisce «cessione di partecipazioni qualificate

    la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra

    partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5,

    escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui

    all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), (…), qualora le partecipazioni, i diritti

    o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto

    esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una

    partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,

    secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre

    partecipazioni».

    Restano ferme le esclusioni disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c),

    del TUIR, con riguardo alle associazioni professionali residenti (articolo 5, comma

    3, lettera c, del TUIR) e agli enti non commerciali residenti (articolo 73, comma 1,

    lettera c, del TUIR).

    10

    Le plusvalenze in argomento, peraltro, ai sensi del primo periodo del

    comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, devono essere «diverse da quelle derivanti

    dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4» del

    medesimo articolo.

    L’esclusione delle società semplici, analogamente alla medesima

    esclusione operata dall’articolo 87, comma 1, del TUIR, avviene in quanto le stesse

    non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui

    alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR (esercizio da parte della

    società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo

    55 del TUIR), necessario al fine di rientrare nell’ambito applicativo del comma 2-

    bis. Il regime fiscale in esame non trova, quindi, applicazione in relazione a

    plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti a

    esse equiparati dall’articolo 5 del TUIR11.

    Sono, inoltre, escluse – salva dimostrazione della sussistenza dell’esimente

    – mediante richiamo al comma 4 dell’articolo 6812, le plusvalenze derivanti da


    11 Cfr. circolare n. 36/E del 2004, pag. 14.
    12 Il comma 4 dell’articolo 68 del TUIR dispone che le «plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
    contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44,
    comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
    dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
    strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma
    9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
    privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche
    a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del
    rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a
    formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle
    partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati
    regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative
    minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione
    integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
    che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze
    sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata
    nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista
    dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole,
    la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
    localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
    47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
    casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
    amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai
    fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
    ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque
    periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante

    11

    partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati

    o territori a regime fiscale privilegiato.

    Le cessioni di partecipazioni, che rilevano ai fini della disposizione in

    commento, concernono sia le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati sia

    le partecipazioni non quotate e, pertanto, per l’individuazione di quelle da

    assumersi «qualificate», si deve far riferimento alle percentuali di partecipazione

    dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al

    capitale o al patrimonio, disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

    Non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, quei

    titoli per i quali non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma in esame; si

    pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni convertibili, le quali non fruiscono

    dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo

    potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Resta inteso che le

    cessioni di diritti e di titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni

    (i.e. opzioni e warrants), qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87 del

    TUIR, rientrano nell’ambito d’applicazione del comma 2-bis. Al riguardo, si rinvia

    a quanto già precisato con la circolare n. 36/E del 2004.

    Rilevano, invece, ai fini del comma 2-bis, le plusvalenze assimilate13 a

    quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma

    1, lettera c), ultimo periodo, del TUIR, se realizzate mediante la cessione di:

    1) strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44

    del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

    2) contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR

    (contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza), qualora il


    causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori
    al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
    residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del
    comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo
    da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato
    ».
    13 L’articolo 87, comma 3, del TUIR estende l’ambito di applicazione oggettivo del regime delle
    plusvalenze esenti anche a strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera
    a), e a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all’articolo 109, comma
    9, lettera b).

    12

    valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al cinque per

    cento o al venticinque per cento del valore del patrimonio netto contabile

    risultante dall’ultimo bilancio approvato14 prima della data di stipula del

    contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in

    mercati regolamentati o di altre partecipazioni15.

    Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36/E del

    2004, tale estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il

    trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di

    associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti,

    qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati

    dell’emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le

    caratteristiche dell’apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di

    associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità

    di funzione economica tra gli strumenti e i contratti, di cui al comma 3 dell’articolo

    87, e le partecipazioni in società ed enti.

    Il regime fiscale in esame si applica alle «cessioni di partecipazioni

    qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1

    dell’articolo 87». Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni

    qualificate, dunque, poste in essere dai soggetti sopra individuati, godono del

    regime in esame ove sussistano i requisiti16 fissati dall’articolo 87, comma 1,

    lettere a), b), c) e d), del TUIR.

    Al riguardo, si rinvia alle circolari n. 36/E del 2004 e 29 marzo 2013, n.

    7/E; di seguito, sono illustrati, pertanto, solo gli aspetti che assumono una specifica

    rilevanza in relazione al comma 2-bis.


    14 Qualora l’associante sia una società di persone nel regime ex articolo 66 del TUIR, il valore dell’apporto
    è determinato in base alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 47.
    15 L’articolo 67, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR prevede, inoltre, che per le «plusvalenze
    realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le
    condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere
    dal valore dell’apporto
    ».
    16 Così come declinati anche dai restanti commi dell’articolo 87 del TUIR.

    13

    In particolare, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87

    richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle

    immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di

    possesso. Posto che tale condizione deve essere verificata con riferimento a bilanci

    redatti da soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero in Stati

    appartenenti allo Spazio economico europeo, si possono verificare le seguenti

    ipotesi. Qualora siano soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si

    ritiene che trovi applicazione, in tal caso, il principio sancito all’articolo 85,

    comma 3-bis, del TUIR, per il quale si considerano immobilizzazioni finanziarie

    gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Al riguardo,

    atteso il venir meno dell’obbligo di separata indicazione delle attività possedute

    per la negoziazione, per effetto dell’introduzione dell’IFRS 9, si ritiene estensibile

    la previsione di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle

    finanze 10 gennaio 201817, con cui è stabilito che la classificazione di tali attività

    come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti

    contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di

    approvazione del bilancio.

    Con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili

    locali, purché lo stesso sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE, si ritiene che

    possa considerarsi valida, ai fini della norma in commento, la classificazione delle

    partecipazioni in esso adottata.

    4. Modalità di determinazione del capital gain

    Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di

    partecipazioni qualificate, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR prevede


    17 Cfr. decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, rubricato «Disposizioni di
    coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n.
    2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
    internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
    per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della
    base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28
    febbraio 2005, n. 38
    », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19.

    14

    che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro

    ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle

    relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze

    l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento

    dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a

    condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

    d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».

    Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile

    a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento

    dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare

    corrispondente (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della

    medesima categoria.

    L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato

    in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di

    realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque

    per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il

    quarto. Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata

    indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le

    minusvalenze stesse sono state realizzate.

    Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b),

    introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste

    dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5

    dell’articolo 68 del TUIR.

    Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di

    legge di bilancio 202418, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa

    distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che

    rientrano nell’ambito del comma 2-bis. Ne deriva che le minusvalenze conseguenti


    18 Cfr. relazione illustrativa all’A.S. n. 926, pagina 86.

    15

    alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili

    esclusivamente dalle relative plusvalenze.

    Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano

    per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono

    esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti

    dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio

    2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi

    d’imposta precedenti relative alle altre masse.

    Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità

    anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del ventisei per

    cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre

    1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge

    27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Il citato comma 2 dell’articolo

    5, al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo

    dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4

    dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati

    in Paesi a fiscalità privilegiata).

    A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti

    integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una

    determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni

    effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta

    consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le

    plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime


    19 L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che i «redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies)
    del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo
    i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
    sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento
    [ndr. attualmente 26 per cento ai sensi dell’articolo 3 del
    decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dell’articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205].
    L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale
    o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4, dell’articolo 68 del testo
    unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la
    dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
    dell’articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
    dell’articolo 87 del medesimo testo unico.
    (…)».

    16

    fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al

    comma 2-bis in commento20.

    Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano

    state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del

    1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora

    inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia

    di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.

    Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi,

    in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione,

    queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle

    “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta,

    deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare

    l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)


    20 Cfr. l’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR e la circolare n. 165 del 1998.
    21 Avvenute anch’esse con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati