• Circolare Agenzie Entrate 15/E del 25/06/2024

  • Circolare Agenzie Entrate 15/E del 25/06/2024
  • CIRCOLARE N. 15/E

    -



    Roma, 25 giugno 2024

    OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2023.



    Divisione Contribuenti




    Divisione Contribuenti

    2

    INDICE

    Premessa ................................................................................................................ 3

    1. Gli interventi normativi in materia di ISA .................................................. 4
    1.1. Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” . 4
    1.1.1. Art. 5 - Riorganizzazione degli ISA ................................................... 4
    1.1.2. Art. 6 - Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri

    compilativi dei Modelli degli ISA ......................................................... 6
    1.1.3. Art. 7 - Disponibilità dei programmi informatici per gli ISA ......... 7
    1.1.4. Art. 14 - Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione

    del visto di conformità........................................................................... 8

    2. La revisione biennale e gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per
    il p.i. 2023 ............................................................................................................... 9

    2.1. La revisione biennale degli ISA ........................................................... 9
    2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione ........................ 9

    3. La modulistica .............................................................................................. 10

    4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate................................... 11

    5. Il regime premiale ISA ................................................................................. 13

    6. Ulteriori chiarimenti .................................................................................... 17

    Appendice ............................................................................................................ 20

    3

    Premessa

    Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per
    garantirne l’uniformità di azione.

    In particolare la circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in
    materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui all’articolo
    9 bis decreto legge n. 50 del 2017 (di seguito “decreto ISA”) 1, in applicazione per
    il periodo d’imposta 2023.

    Al riguardo, il documento si apre con una breve rassegna delle norme
    intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto
    effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111
    («Delega al Governo per la riforma fiscale» - di seguito “Delega”).

    Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche
    una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti
    normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali,
    provvedimenti ecc.) oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse
    generale pervenuti durante l’anno.

    Vengono, quindi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
    elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

    Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di
    aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere
    adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si
    riferiscono.

    In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha
    riguardato la revisione biennale di 88 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9
    bis del citato decreto ISA, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al
    fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023, anche
    tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico
    finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche, verificatesi nel predetto
    periodo d’imposta.

    Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli
    adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
    parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che
    contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
    effettuare per l’applicazione degli stessi.



    1 Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
    favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
    sviluppo”.

    4

    1. Gli interventi normativi in materia di ISA

    Si riporta, di seguito, una panoramica degli interventi normativi che,
    direttamente o indirettamente, hanno avuto effetti sulla disciplina degli ISA2.

    1.1. Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – “Razionalizzazione e
    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”

    Con la Delega, è stata conferita delega al Governo per la revisione del
    sistema tributario; in particolare, sulla base dell’articolo 16, recante principi e
    criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli
    adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui
    consumi, è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante
    «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
    tributari
    » (di seguito “decreto Adempimenti”).

    In particolare, alcuni articoli della norma delegata hanno interessato gli ISA
    sotto vari aspetti; di seguito sono riportati gli specifici articoli ed il relativo
    contenuto.

    1.1.1. Art. 5 - Riorganizzazione degli ISA
    L’articolo 5 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis, del

    decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla
    riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare
    adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le
    evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco
    ”.

    La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli
    ISA e della loro applicazione ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle
    attività economiche che dovrebbero essere operativi dal prossimo anno.

    In particolare, è in corso il processo di revisione della classificazione Ateco3
    che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova
    classificazione Ateco 2025.



    2 Si evidenzia, al riguardo, che in tale panoramica, per esaustività, sono stati inclusi anche interventi
    normativi che non produco effetti diretti in termini di modifica degli adempimenti per i contribuenti.
    3 La classificazione Ateco rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività
    economiche NACE.

    5

    In virtù di tale processo, che, in linea con quanto effettuato a livello europeo
    per la classificazione NACE4, comporta il riesame dell’intera struttura, la
    classificazione Ateco 2025, presumibilmente, conterrà rilevanti modifiche rispetto
    alla versione attualmente in vigore (ATECO 2007 aggiornamento 2022).

    Tali modifiche riguarderanno sia le note esplicative relative ai codici
    attività, sia i codici attività veri e propri (introduzione, soppressione e/o modifica
    di codici già esistenti) interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione
    (sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie).

    Al riguardo, a titolo esemplificativo, si segnalano, tra gli altri, i seguenti
    interventi particolarmente significativi ai fini degli ISA:

    - modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio
    (soppressione di alcuni codici attività a seguito della modifica del criterio
    di classificazione);

    - introduzione ex novo di codici attività relativi all’intermediazione nei
    servizi e nel commercio al dettaglio.

    Tali interventi richiederanno, infatti, per il periodo d’imposta 2024, una
    revisione anticipata dei 15 ISA (di cui 14 relativi al comparto del commercio5 e 1
    al comparto dei servizi6) che trovano applicazione per i codici attività interessati
    da tali modifiche; pertanto, per tale annualità risultano 85 ISA interessati da
    evoluzione ordinaria7 e 15 ISA interessati da evoluzione anticipata, per un totale
    di 100 ISA.

    La revisione anticipata dei 15 ISA già approvati, per il p.i. 2023, con DM
    18 marzo 2024, si rende necessaria perché, a fronte delle modifiche apportate alla



    4 Nel mese di gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Europea la NACE Rev 2.1, versione aggiornata
    della NACE rev. 2, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.
    5 Si tratta dei seguenti ISA: DM02U “Commercio al dettaglio di carni”; DM05U “Commercio al dettaglio
    di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”; DM06A “Commercio al dettaglio di elettrodomestici
    e casalinghi”; DM08U “Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi”; DM11U
    “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da
    costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”; DM12U “Commercio al dettaglio di libri nuovi in
    esercizi specializzati”; DM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”; DM15B
    “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione”;
    DM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”; DM20U
    “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; DM35U “Erboristerie”; DM40A
    “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; DM48U “Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici”;
    DM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.
    6 Si tratta dell’ISA DG61U “Intermediari del commercio”.
    7 Si tratta degli 87 ISA approvati con DM 8 febbraio 2023, ad esclusione degli ISA CM03U “Commercio
    al dettaglio ambulante” e CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e
    distributori automatici” che dovrebbero essere eliminati a seguito delle citate modifiche dell’Ateco e i
    relativi codici attività dovrebbero confluire in altri ISA.

    6

    classificazione NACE Rev. 2.1 che verranno recepite nella classificazione Ateco
    2025, negli ISA del commercio al dettaglio dovranno confluire gli ISA del
    commercio ambulante seguendo una logica basata sulla modalità di vendita
    (all’ingrosso e al dettaglio), nell’ISA G61U dovranno, invece, essere ricomprese
    tutte le forme di intermediazione dei servizi.

    Infine, si evidenzia che, a seguito degli interventi derivanti dalla NACE
    Rev. 2.1, gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2024 risulteranno 172
    invece dei 175 in applicazione per il periodo d’imposta 2023.

    1.1.2. Art. 6 - Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri
    compilativi dei Modelli degli ISA

    L’articolo 6 del citato decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis,
    del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che dispone testualmente
    “Nell’ottica di semplificare l’adempimento di cui al comma 4, l’Agenzia delle
    entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche
    mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le
    informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti
    direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini
    dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
    entrate, … sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al
    contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a
    disposizione dello stesso contribuente
    ”. Viene anche previsto che “sono definiti i
    dati su cui si fonda l’analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di
    affidabilità fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle
    informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o
    dell'aggiornamento e sarà implementato l'invio di dati precompilati da parte
    dell'Agenzia stessa
    ”.

    Al riguardo si può osservare che la disposizione intende, nel solco tracciato
    dalla Delega, potenziare sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle
    entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati
    precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione
    all’applicazione degli ISA.

    Per il periodo d’imposta 2023, sono state introdotte alcune prime novità al
    fine di avviare un percorso graduale di attuazione a tale disposizione.

    In particolare, sono state rese disponibili ai contribuenti, attingendo ai dati
    nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, le seguenti variabili,
    utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità “Valore
    aggiunto per addetto” dell’ISA DG37U:

    7

    - Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul
    totale delle giornate retribuite dipendenti
    ;

    - Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale
    delle giornate retribuite dipendenti
    .

    Nello specifico, il ricorso alle banche dati INPS-UNIEMENS ha consentito
    di fornire al contribuente, nell’ambito delle variabili precalcolate ISA, tali ulteriori
    informazioni8, necessarie al calcolo dell’ISA DG37U, favorendo il processo di
    semplificazione dell’adempimento dichiarativo ISA, previsto dal sopra richiamato
    decreto.

    Questo tipo di interventi ha la finalità di rendere sempre più puntuale
    l’analisi svolta dagli ISA, arricchendo progressivamente la base informativa su cui
    si fondano, senza però appesantire l’adempimento dichiarativo a carico dei
    contribuenti.

    Inoltre, sempre nell’ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla
    presentazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, con il provvedimento
    del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 20249 è stato, altresì, approvato
    un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI 2024
    e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA2024.

    Sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3 al
    citato provvedimento, tali informazioni possono essere esportate dall’applicativo
    RedditiOnLine all’interno del software degli ISA con un semplice sistema
    informatico di precompilazione.

    1.1.3. Art. 7 - Disponibilità dei programmi informatici per gli ISA

    L’articolo 7 del medesimo decreto Adempimenti ha ulteriormente
    modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che
    prevede, sostanzialmente, la fissazione di un termine stabilito per legge per la
    pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA.



    8 Le variabili “Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle
    giornate retribuite dipendenti”
    e “Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul
    totale delle giornate retribuite dipendenti
    ” sono, al pari di tutti gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia,
    visualizzabili e verificabili attraverso l’apposita sezione del software applicativo degli ISA.
    In particolare, tali variabili sono modificabili dal contribuente anche se non valorizzate.
    9 Si tratta del provvedimento con cui sono stati approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta
    2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di
    concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un
    sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del
    relativo adempimento dichiarativo.

    8

    In particolare, la norma dispone che:

    ? per l’anno 2024 il software “IltuoISA” venga reso disponibile entro il mese
    di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli
    ISA;

    ? a decorrere dall’anno 2025 il software “IltuoISA” venga reso disponibile
    entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a
    quello di applicazione degli ISA.

    Al riguardo, occorre precisare che, in deroga a tale disposizione, l’articolo
    38, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto, per il
    periodo d’imposta 2024 (ossia dall’anno 2025) che il suddetto programma
    informatico relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale venga reso
    disponibile entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono
    riferibili; in altre parole il software per l’applicazione degli ISA relativi al periodo
    d’imposta 2024 dovrà essere pubblicato entro il 15 aprile 2025.

    1.1.4. Art. 14 - Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione
    del visto di conformità

    L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha, infine, modificato il comma 11,
    lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle
    soglie su cui applicare i benefici premiali ivi previsti.

    Con la modifica in parola viene, infatti, disposto che alle lettere a) e b),
    dell’articolo 9-bis del citato decreto legge sono previsti i seguenti benefici:

    a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la
    compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui
    relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non
    superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e
    all’imposta regionale sulle attività produttive;

    b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla
    prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto
    per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

    Al riguardo, come meglio precisato al paragrafo 5 il provvedimento del
    Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2024 ha disposto una graduazione
    dei predetti benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti
    all’applicazione degli indici.

    9

    2. La revisione biennale e gli interventi straordinari sugli ISA in vigore
    per il p.i. 2023

    Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di
    revisione degli ISA in vigore per il p.i. 2023.

    Si tratta, in particolare:

    ? degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni
    avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

    ? della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate
    condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle
    ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni
    geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei
    tassi di interesse.

    2.1. La revisione biennale degli ISA

    Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo
    2024 sono stati approvati 88 ISA e definite le modalità di costruzione ed
    applicazione degli ISA, oltre che la territorialità generale, quella del commercio e
    tre territorialità specifiche.

    Tali 88 ISA rappresentano le evoluzioni di altrettanti ISA già approvati con
    decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 marzo 2022; la revisione
    di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli
    ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento
    del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2023, sulla base di quanto
    previsto al comma 2 dell’articolo 9 bis del decreto ISA.

    2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione

    In base a quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il
    decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 29 aprile 2024 sono
    stati previsti i seguenti interventi:

    a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al
    31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo
    scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi
    dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse,
    attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica
    utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

    10

    b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta
    per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi,
    ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;

    c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti
    dell’andamento congiunturale;

    d) aggiornamento delle analisi territoriali a livello Comunale a seguito
    dell’istituzione di nuovi comuni e della ridenominazione di altri comuni nel
    corso dell’anno 2023;

    e) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DM05U, relative
    all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;

    f) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative
    all’aggiornamento delle “aree gravitazionali”;

    g) modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti
    ministeriali 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 riguardanti l’adeguamento di
    alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche, a seguito
    dell’entrata in vigore, per il p.i. 2023, dell’articolo 1 comma 78 Legge 30
    dicembre 2023, n. 213 (adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui
    all’articolo 92 del TUIR) e la modifica delle soglie di riferimento degli
    indicatori di anomalia:

    ? “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta” (ISA
    DG68U);

    ? “costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA CG72U);

    ? “costo del carburante al litro” (ISA CG90U).

    L’aggiornamento delle analisi territoriali previste al punto d) si sono rese
    necessarie al fine di tenere conto della ridenominazione di alcuni comuni, avvenuta
    nel corso del 2023.

    3. La modulistica

    Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura
    generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono
    previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione
    di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati
    contabili lavoro autonomo
    ).

    All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, come noto, è presente un rinvio
    alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello
    specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

    11

    Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della
    maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei
    singoli modelli agevolando l’attività degli intermediari e dei professionisti
    contabili.

    Al riguardo vale la pena segnalare la novità presente quest’anno nel quadro
    F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata
    in vigore, per il p.i. 2023, dell’articolo 1 comma 78 Legge 30 dicembre 2023, n.
    213 che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo
    92 del TUIR.

    La disposizione, qualora esercitata la facoltà da parte del contribuente,
    avrebbe potuto generare un’anomala applicazione degli indicatori:

    - Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con
    le relative rimanenze;

    - Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
    con le relative rimanenze;

    - Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di
    lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;

    - Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi
    non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;

    - Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze,

    in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in
    corso al 30 settembre 2023, non verrebbe soddisfatta la condizione indicata
    all’articolo 92 comma 7 del TUIR secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio
    nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali
    dell’esercizio successivo
    ”.

    Al fine di evitare l’attivazione anomala dei predetti indicatori, è stato
    introdotto nel quadro F, il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente che
    ne abbia diritto, di indicare se è stato effettuato l’adeguamento del valore delle
    esistenze iniziali, per effetto delle disposizioni di cui all’art.1, commi da 78 a 84
    della legge 30 dicembre 2023, n. 213; qualora venga barrata la relativa casella,
    infatti, gli indicatori elencati in precedenza non verranno applicati.

    4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate

    Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i.
    2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere

    12

    all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette
    “variabili precalcolate”)10.

    Si osserva, in proposito, che nessun elemento di novità è stato introdotto
    nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati “precalcolati” e nella loro
    struttura, al fine di consentire a contribuenti e professionisti di operare con
    dinamiche ormai ampiamente consolidate.

    I contenuti delle variabili precalcolate11 risultano sostanzialmente ricalcare
    quelli dello scorso anno12.

    Anche in merito alle modalità di consultazione ed acquisizione delle
    precalcolate, si evidenzia che sono state confermate, per la campagna dichiarativa
    2024, le medesime modalità con cui venivano resi disponibili ai contribuenti,
    ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati precalcolati nelle
    annualità precedenti.

    Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei
    “dati precalcolati” sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti
    campagne.

    Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti
    documenti di prassi13.

    Si segnala esclusivamente l’aggiornamento degli elementi di riscontro
    relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve
    indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio Entratel,


    10 Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile
    precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata.
    Le date, in particolare, sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in:
    Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è.
    Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“Avvertenza precalcolate
    ISA2024
    ” che fornisce, tra l’altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che
    ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).
    11 I dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione, per il periodo di imposta in
    corso al 31 dicembre 2023, degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo
    d’imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell’allegato 95 al decreto ministeriale del 18 marzo
    2024.
    12 Con riferimento al contenuto delle precalcolate si segnala che, oltre alla presenza delle variabili
    necessarie al calcolo del punteggio ISA, nel file xml da importare nel software applicativo degli ISA, sono
    presenti due variabili precalcolate che sono utilizzate solo ai fini del calcolo della proposta di concordato
    preventivo biennale e non hanno alcun effetto sulla determinazione del punteggio ISA.
    Si tratta delle variabili:
    - “Reddito operativo di riferimento d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e
    professioni, relativo al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione
    ”;
    - “Reddito operativo di riferimento d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e
    professioni, relativo a due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione
    ”.
    13 Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo “1.5.2. – I dati resi disponibili dall’Agenzia”
    della Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

    13

    contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei
    “dati precalcolati”.

    Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l’effettivo
    conferimento della delega all’intermediario.

    5. Il regime premiale ISA

    Come accennato nel paragrafo 1, i benefici premiali del regime ISA sono
    stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti.

    Con tale disposizione, in particolare, è stato previsto l’incremento:

    - da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non
    è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito
    IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto
    di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
    dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro
    annui;

    - da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non
    è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti
    II.DD. e IRAP.

    Al riguardo, si segnala che nella Relazione illustrativa alla norma viene
    rilevato che “considerato che il comma 12 dell’articolo 9-bis oggetto di modifica
    prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
    individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei
    benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di
    esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a
    livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o
    superiore a 9).”

    Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate 22 aprile 2024, ritenuto che tale incremento delle soglie debba essere
    considerato in aggiunta rispetto alle soglie precedentemente previste e non in
    sostituzione, è stato previsto, in relazione ai benefici premiali di cui alle lettere a)
    e b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto ISA, quanto segue:

    Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-
    bis del decreto

    1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del

    14

    visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei
    crediti di importo non superiore a:

    a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
    nell’annualità 2024;

    b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
    attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

    2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
    credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
    2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

    3 I benefici di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, anche
    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la
    compensazione dei crediti di importo non superiore a:

    a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
    nell’annualità 2024;

    b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
    attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

    5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 4 è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
    credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
    2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

    6 I benefici di cui ai punti 4 e 5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, anche
    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-
    bis del decreto

    1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
    visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di

    15

    rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di
    importo non superiore a 70.000 euro annui.

    2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
    garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei
    primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
    superiore a 70.000 euro annui.

    3 I benefici di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, anche
    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della
    garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di
    imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

    5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 4 è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
    garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei
    primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
    superiore a 50.000 euro annui.

    6 I benefici di cui ai punti 4 e 5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, anche
    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    Vale la pena evidenziare, inoltre, che per il p.i. 2023, con il citato
    Provvedimento di aprile 2024, per quanto riguarda i benefici di cui alle lettere c),
    d), e) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto ISA sono stati confermati
    i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le precedenti annualità14
    ispirati alla duplice esigenza:

    - di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale
    nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2023);

    - di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di
    affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i
    punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2022 e 2023).



    14 Provvedimenti del 30 aprile 2020, del 26 aprile 2021, del 27 aprile 2022 e del 27 aprile 2023.

    16

    Per il p.i. 2023 risulta, quindi, confermato il doppio binario in base al quale
    è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità
    di applicazione dell’ISA, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato
    punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente.

    In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma
    tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi aggiornato
    in base alle nuove soglie previste dall’articolo 14 del Decreto legislativo n. 1 del
    2024.


    Beneficio Riferimenti

    normativi
    Criterio di accesso ai benefici

    basato su:
    Riferimenti di

    prassi

    punteggio
    ISA p.i. 2023

    punteggio
    medio ISA
    pp.i. 2022 e
    2023

    Esonero dall’apposizione del visto
    di conformità per la
    compensazione di crediti per un
    importo non superiore a 50.000
    euro annui relativamente all’IVA e
    non superiore a 20.000 euro annui
    relativamente alle IIDD e all’IRAP lettera a)

    articolo 9-bis
    del decreto

    8 8,5

    CFR paragrafo
    “Compensazione
    imposte dirette,
    Irap, Iva e
    rimborso Iva
    ”
    della circolare n.
    17/E del 2
    agosto 2019

    Esonero dall’apposizione del visto
    di conformità per la
    compensazione di crediti per un
    importo non superiore a 70.000
    euro annui relativamente all’IVA e
    non superiore a 50.000 euro annui
    relativamente alle IIDD e all’IRAP

    9 9

    Esonero dall’apposizione del visto
    di conformità ovvero dalla
    prestazione della garanzia per i
    rimborsi dell’IVA per un importo
    non superiore a 50.000 euro annui lettera b)

    articolo 9-bis
    del decreto

    8 8,5

    Esonero dall’apposizione del visto
    di conformità ovvero dalla
    prestazione della garanzia per i
    rimborsi dell’IVA per un importo
    non superiore a 70.000 euro annui

    9 9

    segue alla pagina successiva

    17


    Beneficio Riferimenti

    normativi
    Criterio di accesso ai benefici

    basato su:
    Riferimenti di

    prassi

    punteggio ISA
    p.i. 2023

    punteggio
    medio ISA
    pp.i. 2022 e
    2023

    Esclusione dell’applicazione
    della disciplina delle Società
    non operative

    lettera c)
    articolo 9-bis
    del decreto

    9 9

    Esclusione degli
    accertamenti analitico
    presuntivi

    lettera d)
    articolo 9-bis
    del decreto

    8,5 9

    Anticipazione di un anno dei
    termini di decadenza per
    l'attività di accertamento

    lettera e)
    articolo 9-bis
    del decreto

    8 ------------

    Esclusione della
    determinazione sintetica del
    reddito complessivo (a
    condizione che il reddito
    complessivo accertabile non
    eccede di due terzi il reddito
    dichiarato)

    lettera f)
    articolo 9-bis
    del decreto

    9 9

    Occorre anche ricordare che, in base all’articolo 2 della legge n. 130 del 31
    agosto 2022, è previsto che ai contribuenti ai quali, a seguito della applicazione
    degli ISA, “sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli
    ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso
    ” è
    esclusa la prestazione della garanzia laddove il ricorrente, in caso di rischio di
    danno grave e irreparabile, richieda la sospensione dell’atto impugnato.

    6. Ulteriori chiarimenti

    A seguito di richieste di chiarimento pervenute in relazione a diversi aspetti
    correlati all’applicazione degli ISA, si ritiene utile fornire, in questa sede, alcune
    precisazioni.

    In particolare, è stato chiesto se l’inizio nel corso del periodo d’imposta
    dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione
    degli ISA.

    Al riguardo, infatti, è stato fatto notare che:

    18

    - ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato
    di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento
    dell’apertura della partita IVA;

    - l’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività
    agricola, in quanto lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato
    allo svolgimento in via principale di un’attività agricola e non richiede,
    pertanto, l’apertura di un’autonoma partita IVA,

    conseguentemente, l’inizio dell’attività agrituristica e il momento
    dell’apertura della partita IVA non possono essere contestuali, di talché il
    contribuente che avvia l’attività agrituristica non potrà incorrere nella causa di
    esclusione dell’inizio attività perché, in virtù del principio della coincidenza di essa
    con l’apertura della partita IVA, quest’ultima sarà sempre riconducibile al
    momento in cui è stata aperta, in epoca precedente, la posizione per lo svolgimento
    dell’attività agricola.

    Al fine di fornire i necessari chiarimenti sul tema, fermo restando che lo
    svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via
    principale di un’attività agricola, vale la pena distinguere due ipotesi legate alla
    classificazione reddituale dell’attività agricola svolta dal contribuente in
    concomitanza con quella di agriturismo.

    IPOTESI 1 (attività agricola che determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del
    TUIR)

    Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito agrario ai sensi
    dell’art. 32 del TUIR si ritiene che l’attività di agriturismo, nell’anno in cui
    quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno
    configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa.

    L’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie,
    infatti, il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un
    reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività
    produttiva di un reddito agrario.

    IPOTESI 2 (attività agricola che determina reddito d’impresa)

    Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito d’impresa,
    ricordando che gli ISA sono applicati all’attività prevalente, è possibile individuare
    le seguenti ipotesi:

    - nel caso in cui il reddito, seppur d’impresa, è determinato catastalmente, gli
    ISA non si applicano, come di consueto, né all’attività agricola né a quella

    19

    di agriturismo (causa di esclusione per reddito determinato
    forfetariamente);

    - nel caso in cui il reddito è determinato analiticamente, il soggetto è
    eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in
    quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad
    aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata,
    non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.

    * * *

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
    provinciali e dagli Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)


    L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente

    20

    Appendice
    (Rassegna normativa e prassi di riferimento)

    Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e
    prassi in materia di ISA accompagnati da una sintetica descrizione del relativo
    contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della
    documentazione relativa a tale strumento di compliance fiscale15.

    Riferimento Contenuto

    DL n. 50 del 24 aprile
    2017 (Decreto)

    Art. 9-bis disciplina degli ISA

    DM 23 marzo 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.

    DM 28 dicembre 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.

    Provvedimento del 30
    gennaio 2019

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per i periodi di imposta 2018 e 2019 e
    approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei
    dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
    utilizzare per il periodo di imposta 2018.

    Provvedimento del 30
    gennaio 2019

    Programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a
    partire dal periodo d’imposta 2019.

    Provvedimento del 15
    febbraio 2019

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA e di modifiche al
    provvedimento 30 gennaio 2019.

    DM 27 febbraio 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2018.

    Provvedimento del 10
    maggio 2019

    Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31
    dicembre 2018 degli ISA e approvazione delle modifiche
    al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
    modalità tecniche di trasmissione telematica delle
    dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
    sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione



    15 Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli ISA presente sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
    Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi
    e giurisprudenza.

    21

    telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30
    gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica
    da utilizzare per il p.i. 2018.

    Provvedimento del 4
    giugno 2019

    Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del
    30 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate .

    Risoluzione n. 64 del 28
    giugno 2019

    ISA – Proroga dei versamenti.

    Risoluzione n.71 del 1
    agosto 2019

    Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione

    Circolare n. 17 del 2
    agosto 2019

    ISA – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.

    DM 9 agosto 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2018.

    Circolare n. 20 del 9
    settembre 2019

    ISA – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in
    risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di
    categoria e ordini professionali.

    DL n. 124 del 26 ottobre
    2019

    Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti ISA)

    DM 24 dicembre 2019 Approvazione degli ISA.

    Provvedimento del 31
    gennaio 2020

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per il periodo di imposta 2020, approvazione
    di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità
    per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2019 e programma delle elaborazioni degli ISA
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

    Interpello - Risposta n.
    31 del 6 febbraio 2020

    Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio
    2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione
    benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L.
    n. 50 del 2017.

    Provvedimento del 14
    febbraio 2020

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2019.

    DM 28 febbraio 2020 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2019.

    22

    Provvedimento del 1
    aprile 2020

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2019.

    Circolare n. 8 del 3
    aprile 2020

    Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro
    autonomo/provvigioni.

    Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione
    a determinate tipologie di contribuenti per le quali è
    prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno
    precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

    Provvedimento del 30
    aprile 2020

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto e approvazione delle
    modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile
    2020.

    DL n. 34 del 19 maggio
    2020 (Decreto Rilancio)

    Articolo 148 recante “Modifiche alla disciplina degli
    indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”.

    Circolare n. 16 del 16
    giugno 2020

    Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta
    2019

    DPCM del 27 giugno
    2020

    Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei
    contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi
    dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241.

    DL n. 104 del 14 agosto
    2020

    Articolo 98 recante “Proroga del termine di versamento
    del secondo acconto per i soggetti che applicano gli
    indici sintetici di affidabilità fiscale”

    DL n. 149 del 9
    novembre 2020

    Articolo 6 recante “Estensione proroga del termine di
    versamento del secondo acconto per i soggetti che
    applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”

    Provvedimento del 28
    gennaio 2021

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per il periodo di imposta 2021, approvazione
    di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità
    per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2020 e programma delle elaborazioni degli ISA
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021

    23

    DM del 2 febbraio 2021 Approvazione di modifiche ISA applicabili al periodo
    d'imposta 2020

    DM del 2 febbraio 2021 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
    dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei
    servizi, del commercio e delle attività professionali e di
    approvazione delle territorialità specifiche.

    Periodo d’imposta 2020.

    Provvedimento del 15
    febbraio 2021

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2020

    Provvedimento del 23
    aprile 2021

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2020

    Provvedimento del 26
    aprile 2021

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96

    DM del 30 aprile 2021 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2020.

    Circolare n. 4 del 7
    maggio 2021

    Limitatamente al paragrafo 1.2.1 - Le attività di
    promozione della compliance
    riguardante la campagna
    informativa finalizzata a portare a conoscenza di
    imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA
    l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze,
    riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per
    i periodi d’imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il
    ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta
    2020

    Provvedimenti del 20
    luglio 2021 e del 15
    novembre 2021

    Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
    entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
    all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
    elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più
    avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
    l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi
    rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare
    gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli
    obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle

    24

    basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo
    1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014,
    n. 190

    Provvedimento del 31
    gennaio 2022

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per il periodo di imposta 2022, approvazione
    di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità
    per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2021 e programma delle elaborazioni degli ISA
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022

    Provvedimento del 15
    febbraio 2022

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2021

    DM del 21 marzo 2022 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
    dei comparti delle manifatture, dei servizi, del
    commercio e delle attività professionali e di
    approvazione delle territorialità specifiche.

    Periodo d’imposta 2021

    Provvedimento del 21
    aprile 2022

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2021

    Provvedimento del 27
    aprile 2022

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96

    DM del 29 aprile 2022 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2021.

    DL n. 73 del 21 giugno
    2022

    (Decreto
    semplificazioni fiscali
    )

    Articolo 9 recante “Abrogazione disciplina delle
    società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES
    di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7”

    Articolo 11 recante “Rinvio dei termini per
    l'approvazione della modulistica dichiarativa”

    Articolo 24 recante “Disposizioni in materia di indici
    sintetici di affidabilità fiscale”

    25

    L n. 130 del 31 agosto
    2022

    Articolo 2 recante “Ulteriori effetti premiali per i
    soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di
    affidabilità fiscale”

    Provvedimento del 23
    giugno 2022

    Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
    entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
    all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
    elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e
    più avanzate forme di comunicazione tra il
    contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in
    termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,
    finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare
    l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
    l’emersione spontanea delle basi imponibili -
    disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da
    634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Circolare n. 18 del 25
    maggio 2022

    Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo
    d’imposta 2021

    Provvedimento del 30
    gennaio 2023

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
    di imposta 2023, individuazione delle modalità per
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
    fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle
    elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023

    Provvedimento del 24
    febbraio 2023

    Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione
    dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da
    utilizzare per il periodo di imposta 2022

    DM del 8 febbraio 2023 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
    dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei
    servizi, del commercio e delle attività professionali e di
    approvazione delle territorialità specifiche.

    Periodo d’imposta 2022.

    Provvedimento del 28
    febbraio 2023

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2022

    Provvedimento del 23
    marzo 2023

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

    26

    dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2022

    Provvedimento del 27
    aprile 2023

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96

    DM del 28 aprile 2023 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2022.

    Circolare n. 12 del 1°
    giugno 2023

    Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo
    d’imposta 2022

    D Lgs n. 1 del 8 gennaio
    2024

    (Decreto
    Adempimenti
    ).

    Razionalizzazione e semplificazione delle norme in
    materia di adempimenti tributari.

    Provvedimento del 29
    gennaio 2024

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
    fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma
    delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità
    fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2024

    Provvedimento del 28
    febbraio 2024

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
    fiscale per il p.i. 2023 e dei dati rilevanti ai fini della
    elaborazione della proposta di concordato preventivo
    biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e della
    relativa accettazione

    Provvedimento del 28
    febbraio 2024

    Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione
    dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2023, del modello per la
    comunicazione dei dati rilevanti ai fini della
    elaborazione della proposta di concordato preventivo
    biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la
    relativa accettazione, di un sistema di importazione
    dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai
    fini della semplificazione del relativo adempimento
    dichiarativo

    27

    DM del 18 marzo 2024

    Approvazione degli indici sintetici di affidabilità
    fiscale relativi ad attività economiche dei comparti
    delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
    attività professionali per il periodo d’imposta 2023

    Provvedimento del 12
    aprile 2024

    Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli
    ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli
    indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
    imposta 2023 e della elaborazione della proposta di
    concordato preventivo biennale per i periodi
    d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative
    specifiche tecniche

    Provvedimento del 22
    aprile 2024

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi
    al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023,
    cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24
    aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 21 giugno 2017, n. 96.

    DM del 29 aprile 2024 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2023.

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