• Circolare Agenzie Entrate 12/E del 31/05/2024

  • Circolare Agenzie Entrate 12/E del 31/05/2024
  • CIRCOLARE N. 12/E





    Direzione Centrale Coordinamento Normativo
    ______________________


    Divisione Contribuenti
    ______________________


    Divisione Servizi







    Roma, 31 maggio 2024




    OGGETTO: Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei

    redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di
    conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti



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    INDICE

    PREMESSA ..................................................................................................................... 3

    1. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730
    semplificato
    ...................................................................................................................... 3

    2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera ................... 4

    2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti ................................... 4

    2.2. Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario ....................... 5

    2.3 Individuazione del valore delle cripto-attività ................................................... 5

    3. Versamenti minimi imposte sostitutive .............................................................. 6

    4. Rilascio del visto di conformità ........................................................................... 7

    4.1. Quadro L – Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni ................. 7

    4.2. Quadro L – Sezione III - Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva
    ................................................................................................................................ 9

    4.3. Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera ................................................ 10

    4.4. Documentazione spese Superbonus al 90% ...................................................... 13

    5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di
    classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36”
    ......................... 14

    6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle
    certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti
    .................................... 15

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    PREMESSA

    Con la presente circolare, attraverso lo schema della domanda-risposta

    suddiviso per argomento, si evidenziano i principali aspetti di novità, che

    riguardano l’anno d’imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di

    assistenza fiscale (CAF). Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti

    l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al

    modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”) e sono

    fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli

    uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme

    sul territorio nazionale.

    1. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730

    semplificato

    Domanda

    Considerato che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio

    2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di

    adempimenti tributari» (di seguito decreto Adempimenti), a partire dalle

    dichiarazioni presentate nel 2024, ha esteso a tutti i contribuenti non titolari di

    partita IVA la possibilità di presentare il modello 730/2024, si chiede se i

    contribuenti che possiedono solo redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati

    possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

    Risposta

    Come chiarito con la circolare dell’11 aprile 2024, n. 8/E, l’articolo 2,

    comma 1, del decreto Adempimenti ha inteso rendere progressivamente

    accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo del

    modello 730/2024. Nel provvedimento annuale del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate, che approva il modello di dichiarazione semplificato, saranno via via

    individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun anno d’imposta,

    possono essere dichiarate con il modello 730.

    Per effetto di tale disposizione, il modello di dichiarazione semplificato può

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    essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non

    conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati.

    A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo

    d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di

    redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I

    o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto

    d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate. A titolo

    esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023

    solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del

    modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

    2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera

    2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti

    Domanda

    Al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi alle

    cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di

    valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo

    periodo, si chiede se sia corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del

    Quadro W o se tali valori debbano essere indicati in due righi distinti.

    Risposta

    In base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “Determinazione Cripto

    Attività” della circolare di liquidazione del modello 730/20241, per il calcolo

    dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a

    quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e

    indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.


    1 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024, recante
    “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
    dichiarazioni modelli 730/2024, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché
    nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
    Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da
    parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati
    ” – Allegato C.

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    2.2. Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario

    Domanda

    Nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario

    estero, si chiede conferma che, anche in relazione al dato di colonna 8 (valore

    finale) del Quadro W del modello 730/2024, si debba fare riferimento all’esempio

    di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal

    contribuente, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la

    compilazione del modello Redditi PF 2024, denominato “ESEMPIO: due conti

    correnti presso lo stesso intermediario”.

    Risposta

    Si conferma che, qualora il contribuente detenga più conti correnti presso

    uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto

    posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del

    modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza

    media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2

    delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.

    2.3 Individuazione del valore delle cripto-attività

    Domanda

    In riferimento alle cripto-attività assoggettate a imposta sostitutiva deve

    essere dichiarato il valore al termine di ciascun anno solare rilevato dalla

    piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto. Qualora ciò non sia

    possibile, tale valore può essere rilevato da analoga piattaforma in cui le medesime

    cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di

    mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo

    di acquisto delle cripto-attività e, qualora le stesse non siano più possedute alla

    data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore rilevato al termine del

    periodo di detenzione (cfr. circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E).

    Qualora il contribuente dichiari di non disporre della documentazione

    attestante il valore delle cripto-attività possedute, si chiede di confermare se tale

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    valore possa essere attestato dal possessore mediante dichiarazione sostitutiva di

    atto notorio.

    Risposta

    Come chiarito con la circolare n. 30/E del 2023 (paragrafo 3.7.3), la base

    imponibile dell’imposta sul valore delle cripto-attività “è costituita dal valore

    corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare

    rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.

    Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di

    riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-

    attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime

    cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori

    di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al

    costo di acquisto delle cripto-attività”.

    Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base

    imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è

    oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere

    eseguito unicamente in capo al contribuente.

    Si evidenzia, per completezza, che il contribuente è tenuto a documentare,

    su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla

    base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la

    citata circolare. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare

    una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal

    contribuente.

    3. Versamenti minimi imposte sostitutive

    Domanda

    Nel caso di importi a debito di valore pari o inferiore a euro 12, calcolati in

    colonna 8 - “Debito” - dei righi da 197 a 207 del modello 730/2024, non è chiaro

    se sia dovuto il pagamento degli stessi, tramite modello F24, oppure se nulla sia

    dovuto.

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    In base alle istruzioni rese con il paragrafo 18.48.3.2 della circolare di

    liquidazione del modello 730/2024 sembra che non sia previsto un importo minimo

    di versamento in relazione al “Totale Imposta IVIE” - rigo 304 (analogamente, per

    il rigo 301 per le cripto-attività e per il rigo 307 per l’IVAFE).

    Ciò premesso, ipotizzando che dal modello 730/2024 emergano un credito

    IRPEF di euro 1.000 e un debito IVIE di euro 5, si chiede se il contribuente debba

    presentare un modello F24 a saldo zero ai fini della compensazione ovvero,

    considerando l’importo minimo di versamento di euro 12, non si debba operare

    alcuna compensazione.

    Risposta

    Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello

    730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.

    Come chiarito, infatti, con la circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, ai paragrafi

    “1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE” e “2.5 Termini

    e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE”, non si esegue il

    versamento per il debito della singola imposta o addizionale, risultante dalla

    dichiarazione dei redditi, che non superi, per ciascuna di esse, l’importo di euro

    12, ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Conseguentemente, nel caso in cui il debito d’imposta, relativo all’IVAFE,

    all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività,

    non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere

    effettuato.

    4. Rilascio del visto di conformità

    4.1. Quadro L – Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni

    Domanda

    Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, qualora nel Quadro L del

    modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi

    dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si chiede di conoscere quale

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    documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista

    abilitato.

    Risposta

    Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/20242 vanno indicati i valori

    dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, rideterminati

    ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 282 del 2002, compresi quelli edificabili e con

    destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

    In tale Sezione sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni

    edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il

    valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed

    è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16

    per cento entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione oppure, in caso di

    rateazione, della prima delle tre previste rate annuali di pari importo.

    I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei terreni posseduti alla data

    del 1° gennaio 2023 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella

    eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di

    rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non

    abbiano già presentato istanza di rimborso.

    Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di

    una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della

    propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva

    dovuta. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree,

    deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la

    corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

    Nello specifico, nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, è

    indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di

    precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3). Tale importo è oggetto

    di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e


    2 Denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive
    Modificazioni
    ”.

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    conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24. È

    necessario, inoltre, controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base

    della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente

    effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i

    versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.

    4.2. Quadro L – Sezione III - Redditi di capitale soggetti a

    imposizione sostitutiva

    Domanda

    Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione ai dati indicati

    nel rigo L8 del modello 730/2024, si chiede di conoscere quale documentazione

    debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato.

    Risposta

    Nella Sezione III del Quadro L3 sono indicati i redditi di capitale di fonte

    estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti

    direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali

    redditi sono soggetti a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta

    a titolo d’imposta applicata in Italia ai redditi della stessa natura (articolo 18 del

    TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione

    sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d’imposta per le imposte eventualmente

    pagate all’estero.

    In particolare, in tale Sezione viene riportato il credito derivante dal

    versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in

    relazione ad una polizza estera, nel caso in cui la compagnia assicurativa estera si

    sia avvalsa di un intermediario residente o di un rappresentante fiscale4 (rigo L8,

    colonna 5).

    Tale credito è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista

    abilitato deve controllare e conservare la certificazione rilasciata


    3 Denominata “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”.
    4 Cfr. circolare del 31 ottobre 2012, n. 41/E, e risposta a interpello del 26 maggio 2020, n. 145.

    10

    dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e

    versate a tale titolo, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta

    sostitutiva dovuta.

    4.3. Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera

    Domanda

    Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in presenza di crediti

    d’imposta esteri indicati nel Quadro W del modello 730/2024, si chiede di

    conoscere quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal

    professionista abilitato e, qualora la stessa sia redatta in lingua estera, si chiede se

    possano essere applicate le indicazioni fornite con riferimento alle spese sanitarie

    sostenute all’estero.

    Risposta

    Il Quadro W5 del modello 730/2024 deve essere compilato dalle persone

    fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di

    natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente

    dalle modalità della loro acquisizione, per l’adempimento degli obblighi di

    comunicazione previsti (c.d. “monitoraggio fiscale”) ed anche per il calcolo

    dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

    Più nel dettaglio, l’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio

    fiscale prevede che nel Quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e

    delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; tale obbligo sussiste anche

    se il contribuente, nel corso del periodo d’imposta, ha totalmente disinvestito.

    L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti

    bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso

    del periodo d’imposta non sia superiore a euro 15.000; tuttavia, si osserva che,

    anche in tal caso, il Quadro W deve essere compilato qualora sia dovuta l’IVAFE.

    Il Quadro W non deve essere compilato per le attività finanziarie e


    5 Denominato “Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”.

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    patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e

    per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi

    finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a

    ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

    Qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (in tal

    caso deve essere barrata la colonna 16 “solo monitoraggio”), la Sezione I del

    Quadro W non è oggetto di visto di conformità, in quanto vi è l’esonero dalla

    compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

    Nel caso in cui, invece, siano dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle

    attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e

    imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), il campo relativo al credito

    d’imposta (riportato nella colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore

    dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il

    prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità; ai

    fini della verifica del credito spettante, il CAF o il professionista abilitato è tenuto

    a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni

    di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel

    rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie

    imposizioni6.


    6 Si rinvia alle indicazioni e ai chiarimenti forniti con la circolare n. 28/E del 2012, in merito alla disciplina
    delle imposte IVIE e IVAFE. In allegato alla medesima è, inoltre, fornito un elenco con cui sono
    individuate, con riferimento agli immobili detenuti in Europa o in paesi SEE, le imposte di natura
    patrimoniale, ove esistano, che danno diritto allo scomputo dall’IVIE. Sono, inoltre, individuate, a titolo di
    esempio, le imposte di natura patrimoniale di alcuni Stati extra-europei, quali Stati Uniti, Russia, Argentina.
    Con la medesima circolare n. 28/E del 2012 sono, inoltre, fornite indicazioni in relazione ai valori da
    prendere in considerazione ai fini della dichiarazione, con particolare riguardo alle date cui si deve fare
    riferimento per la rilevazione del valore da dichiarare, nonché alle modalità di conversione in euro degli
    importi in valuta estera. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le imposte patrimoniali sugli
    immobili, la documentazione attestante il relativo pagamento, effettuato nell’anno di riferimento, nello
    Stato estero in cui è situato l’immobile, può essere individuata prendendo come riferimento la tabella 1,
    colonna 3, in calce alla circolare n. 28/E del 2012, che richiama, ove esistano, le imposte patrimoniali estere
    detraibili ai fini IVIE. A tale elencazione, vanno aggiunti, per completezza, per gli Stati Uniti - Real
    property tax, per l’Argentina - Impuesto inmobiliario, per la Svizzera - Imposta sulla sostanza delle persone
    fisiche e Imposta immobiliare, e per la Russia - Tassa sulla proprietà delle persone fisiche. Per quanto
    riguarda, invece, le imposte patrimoniali versate sui prodotti finanziari ai fini IVAFE, può essere fornito
    l’estratto conto o altra documentazione, rilasciata dall’intermediario finanziario, attestante il versamento
    dell’imposta patrimoniale, effettuato nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le
    attività finanziarie.

    12

    Con riferimento al requisito di definitività dell’imposta versata all’estero, il

    CAF o il professionista abilitato è, inoltre, tenuto ad acquisire:

    ? la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato

    estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate;

    ? l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella

    dichiarazione;

    ? una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, resa ai

    sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 2000, n. 445, con cui attesti che le imposte indicate nel campo

    in esame sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in

    dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in

    cui sono state versate.

    Nel caso in cui il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione

    dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo

    stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del

    citato articolo 47.

    Non è, invece, oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della

    detrazione in misura fissa (riportata nella colonna 13 della Sezione I), prevista nel

    caso in cui l’immobile situato all’estero, sul quale è dovuta l’IVIE, sia adibito ad

    abitazione principale. Al riguardo il contribuente può attestare che l’immobile è

    adibito ad abitazione principale attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto

    notorio, da questi resa ai sensi del citato articolo 47.

    Se la documentazione esibita è in lingua originale si ritiene che possano

    valere le stesse indicazioni fornite con riferimento agli aspetti generali delle spese

    sanitarie contenute, da ultimo, nella circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, pagina

    39.


    Con la circolare n. 30/E del 2023, sono state fornite analoghe indicazioni e chiarimenti in merito alle cripto-
    attività, in relazione ai valori da prendere in considerazione ai fini della dichiarazione e alle date cui si deve
    fare riferimento per la rilevazione dei valori da dichiarare.

    13

    4.4. Documentazione spese Superbonus al 90%

    Domanda

    L’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 18 novembre

    2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6

    (decreto Aiuti-quater), ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1°

    gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese

    sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di

    diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la

    stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente

    abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1

    dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiore a euro 15.000. Ai

    fini dell’apposizione del visto di conformità, in particolare, si chiede se il rispetto

    del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere

    attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.

    Risposta

    Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90 per cento, in

    relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus,

    avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle

    unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano

    funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

    dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un «reddito di

    riferimento», determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del d.l. n.

    34 del 2020, non superiore a euro 15.000.

    Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il «reddito di

    riferimento» è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare7 per un

    coefficiente denominato «numero di parti».


    7 Tale reddito è determinato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello
    di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed
    effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile; vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti
    dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal

    14

    Ciò premesso, si ritiene che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità

    in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze

    attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo

    47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo

    familiare8, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il

    «reddito di riferimento», determinato secondo le indicazioni di cui al citato comma

    8-bis.1, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.

    5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di

    abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa

    under 36”

    Domanda

    Si chiede se la detrazione IRPEF, prevista nella misura del 50 per cento

    dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, di cui

    all’articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, spetti anche nel

    caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito

    del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’articolo 64, comma 7, del

    decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

    luglio 2021, n. 106.

    Risposta

    Il beneficio fiscale, consistente, come detto, nella detrazione IRPEF, pari al

    50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza

    energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo

    immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al

    citato articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021.


    coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare, che risultino
    fiscalmente a carico.
    8 In particolare, nella predetta attestazione devono essere indicate le generalità dei componenti del nucleo
    familiare (ivi inclusi i codici fiscali) e il rapporto di parentela/convivenza intercorrente con il contribuente.

    15

    Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro

    integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito

    d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

    6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle

    certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

    Domanda

    In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate

    della certificazione unica (CU), si chiede se sia possibile avvalersi dell’istituto del

    ravvedimento operoso o debbano ritenersi confermate le indicazioni contenute

    nella circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E, che escludeva l’utilizzo di tale istituto.

    Risposta

    Nel citato documento di prassi e in quelli successivi che a esso hanno fatto

    riferimento (si vedano, ad esempio, le circolari dell’8 aprile 2016, n. 12/E, e del 7

    aprile 2017, n. 8/E) è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle

    CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni

    precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti (si vedano le

    istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi disponibili sul sito

    internet dell’Agenzia delle entrate), risultando non sempre compatibile con

    l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472.

    In merito, va evidenziato che, successivamente alla pubblicazione della

    richiamata circolare, la norma sanzionatoria posta a presidio della citata

    tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente

    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi

    legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per

    «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento

    euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

    Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se

    16

    la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni

    successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è

    correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel

    terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000».

    Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il

    termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita

    graduazione del quantum sanzionatorio.

    Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali

    dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del

    ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario,

    devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata

    circolare n. 6/E del 2015.

    Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento

    operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente

    previsti.

    Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente

    una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al

    professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della

    predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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