• Provvedimento Agenzia Entrate del 29.04.2024 (210954/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 29.04.2024 (210954/2024)
  • Prot. n. 210954/2024



    Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
    autorizzati

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    1 Definizioni
    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

    a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale
    31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma
    2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del
    medesimo articolo;

    c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa
    autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad
    averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per l’utilizzo dei
    servizi online disponibili e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione
    precompilata;

    d) per “dichiarazione precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al
    contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

    e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e)
    e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e
    degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell'Albo
    dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato
    la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il
    visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;

    g) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico;

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    h) per “Cassetto fiscale” la sezione dell’area riservata nella quale ciascun utente può
    consultare le proprie informazioni fiscali;

    i) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su richiesta di altre persone
    fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi online disponibili nell’area
    riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata. La persona
    di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale
    eventualmente svolta;

    j) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi
    online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla
    dichiarazione precompilata;

    k) per “rappresentante”, la persona fisica che, in seguito a un provvedimento dell’autorità
    giudiziaria (tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale) o per status legale
    (genitore), è abilitata ad utilizzare, in nome e per conto di altre persone fisiche, i servizi
    online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla
    dichiarazione precompilata;

    l) per “rappresentato”, la persona fisica per la quale il rappresentante utilizza i servizi
    online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla
    dichiarazione precompilata.


    2 Soggetti destinatari della dichiarazione precompilata

    2.1 Sono destinatari della dichiarazione precompilata i contribuenti che hanno
    percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e
    assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con
    esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l),
    del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i contribuenti in possesso
    dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto n. 164 del 1999.

    2.2 A partire dal 2024, con riferimento all’anno d’imposta 2023, in via sperimentale,
    la dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile anche ai contribuenti
    persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al punto 2.1.


    3 Dichiarazione precompilata e altri dati oggetto dell’accesso

    3.1 Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti
    dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire dal 30 aprile 2024,
    accedono ai seguenti documenti:

    a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta
    precedente;

    b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata
    disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati
    inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti
    informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla
    Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi
    ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e
    provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

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    3.2 L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei
    seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri,
    trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi

    per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza

    personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione

    e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli

    interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di

    promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
    scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di
    interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni
    riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
    attività di ricerca scientifica;

    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

    locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto

    correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)

    presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per
    procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri,
    concluse tramite Ente autorizzato;

    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della
    dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse
    annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno
    precedente.


    3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione

    anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia
    delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base
    delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le
    Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti
    dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché sulla base delle
    informazioni comunicate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di
    seguito “INPS”) all’Agenzia delle entrate, relative ai familiari per i quali è stato

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    riconosciuto l’Assegno unico e universale di cui all’articolo 1 del decreto
    legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Se nelle comunicazioni trasmesse dai
    soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è individuato il soggetto che ha
    sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti
    dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in
    proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco
    delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b), sia del familiare fiscalmente a
    carico, sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta
    fiscalmente a carico.

    Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione
    proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti
    per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un
    soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal
    prospetto dei familiari a carico.


    4 Modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate

    4.1 Accesso da parte del contribuente

    4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le
    funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei
    seguenti strumenti di autenticazione:

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
    dell’amministrazione Digitale (di seguito “CAD”);

    • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del CAD;

    • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti
    titolati ad utilizzarle.

    4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area
    riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione precompilata, le
    seguenti operazioni:

    • visualizzazione e stampa;

    • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti
    nella dichiarazione, e invio;

    • annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati
    oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la
    dichiarazione già inviata;

    • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già
    compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di

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    addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al
    punto 6.7;

    • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale
    accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;

    • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione
    presentata;

    • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa
    disponibile la dichiarazione precompilata.

    4.1.3 A partire dal 2024, nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati di cui al
    punto 2.1 è resa disponibile, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata, una
    modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata, in
    alternativa a quella ordinaria. In tal caso, le informazioni a disposizione
    dell’Agenzia delle entrate sono proposte al contribuente che può direttamente
    confermarle o modificarle mediante un percorso guidato e con un linguaggio
    semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera
    automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il
    contribuente di conoscere i righi da valorizzare e i codici da indicare nel modello
    730.

    4.1.4 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria
    dichiarazione precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un
    numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita
    sezione della propria area riservata.

    4.1.5 Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia per
    l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, anche per effettuare le operazioni di cui al
    punto 4.1.2 nel proprio interesse. La disciplina dell’abilitazione e della
    disabilitazione della persona di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, al quale si rinvia. A tal
    fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le credenziali di cui al punto
    4.1.1 e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse
    di un’altra persona fisica. Tali modalità di accesso non si applicano ai sostituti
    d’imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati che accedono nel rispetto di quanto
    previsto al punto 4.2. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione
    precompilata riferita al soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il
    soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al
    punto 3.1. Nel proprio cassetto fiscale il soggetto interessato può consultare le
    comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona
    di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

    4.1.6 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede
    effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di
    cui al punto 4.1.1, purché preventivamente abilitati. Per ottenere l’abilitazione
    l’erede dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio web
    disponibile nella sua area riservata nella sezione “Autorizzazioni”. In alternativa,
    l’erede può inviare la richiesta, sottoscritta con firma digitale, come allegato ad un
    messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione
    Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Qualora la richiesta sia compilata in formato
    cartaceo e sottoscritta con firma autografa, può essere inviata come copia per
    immagine di documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità

    6

    dell’erede. Infine, l’erede può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio
    territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la
    propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva della stessa. Se un erede,
    autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione precompilata riferita alla
    persona deceduta oppure ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati
    all’accesso possono comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto
    3.1, ma non possono effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2.

    4.1.7 L’abilitazione dell’erede è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciata.
    Nel caso in cui l’erede sia stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione
    precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno
    corrente.

    4.1.8 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti
    effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di
    cui al punto 4.1.1, purché preventivamente abilitati all’accesso ai servizi online
    disponibili nell’area riservata. La disciplina dell’abilitazione e della disabilitazione
    dei rappresentanti è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate n. 332731 del 2023 al quale si rinvia.


    4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato

    4.2.1 Requisiti per l’accesso

    4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede ai documenti di cui al punto
    3.1, previa acquisizione della delega di cui al punto 5, con riferimento ai contribuenti
    per i quali ha trasmesso, nei termini, all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica,
    e solo se dalla Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta precedente a quello
    cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza
    fiscale.

    4.2.1.2 Il CAF o il professionista abilitato accedono ai documenti di cui al punto 3.1 con
    riferimento ai contribuenti per cui è stata elaborata una dichiarazione precompilata,
    previa acquisizione della delega di cui al punto 5.


    4.2.2 Modalità di accesso

    4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, i sostituti d’imposta possono avvalersi
    dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di
    cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, designandoli responsabili
    del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
    del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito
    “Regolamento”). In tal caso, i sostituti d’imposta conservano la delega di cui al punto
    5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei
    codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe di cui al punto
    5. Ai fini dell’acquisizione della delega di cui al punto 5, i sostituti d’imposta
    informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli incaricati di cui
    all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori
    incaricati, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

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    79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate,
    mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata.

    4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre
    effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.


    4.2.3 Richiesta tramite file

    4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
    accedono a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione
    all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline
    per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file
    contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto
    3.1, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.

    4.2.3.2 Il file è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle
    entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente
    provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia
    delle entrate.

    4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:
    ? codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista

    abilitato);

    ? codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;

    ? l’elenco dei documenti richiesti di cui al punto 3.1, contenente, per ciascun
    contribuente, i seguenti elementi:

    o codice fiscale del contribuente;

    o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
    liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
    Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
    viene richiesta la dichiarazione precompilata;

    o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
    modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
    all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
    dichiarazione precompilata;

    o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
    con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
    richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato
    la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

    o numero e data della delega di cui al punto 5;

    o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

    In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
    di accesso tramite file anche i seguenti dati:

    o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
    contribuente delegante;

    o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

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    La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul
    sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Esclusivamente in caso di delega conferita al CAF nelle modalità di cui al punto 5.3,
    le richieste di accesso tramite file devono contenere il codice fiscale del soggetto
    richiedente e il codice fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi
    della delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della
    stessa da parte del contribuente.

    4.2.3.4 Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute”
    dell’area riservata un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della
    richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali
    errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.

    4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al
    punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti
    segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità
    di cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.

    4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di
    un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che
    si intende annullare.

    4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 30 aprile, i documenti di cui al
    punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata,
    entro 3 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro
    il 29 aprile, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili entro 3 giorni a
    partire dal 30 aprile. Contestualmente è reso disponibile:
    ? l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione

    precompilata;

    ? l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione
    precompilata.

    4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche
    di cui all’Allegato B.

    4.2.3.9 Trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili, i
    documenti di cui al punto 3.1 vengono cancellati dall’area riservata.

    4.2.3.10 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile,
    il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di cui al
    punto 3.1, un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla
    voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata affinché possa effettuare una nuova
    richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.


    4.2.4 Richiesta via web

    4.2.4.1 I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei
    documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità
    rese disponibili all’interno dell’area riservata, previa autenticazione con le proprie
    credenziali di cui al punto 4.1.1, fornendo i seguenti dati del contribuente per il quale
    si richiede la dichiarazione precompilata:
    o codice fiscale del contribuente;
    o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione

    del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi

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    all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
    dichiarazione precompilata;

    o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
    modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
    all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
    dichiarazione precompilata;

    o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se con
    riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
    dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione
    dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

    o numero e data della delega di cui al punto 5;
    o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

    In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
    di accesso via web anche i seguenti dati:

    o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
    contribuente delegante;

    o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).
    Qualora la delega sia conferita al CAF mediante documento informatico sottoscritto
    dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata secondo le modalità di
    cui al punto 5.3, le richieste di accesso via web contengono esclusivamente il codice
    fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti
    dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del
    contribuente.


    4.2.4.2 I CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli

    contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità
    tecniche di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle
    entrate e i CAF e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di
    seguito indicate:

    • i servizi resi disponibili sono esclusivamente integrati dai CAF con il proprio
    sistema informativo e non sono resi disponibili a terzi né direttamente né
    indirettamente per via informatica;

    • l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del CAF
    realizzati per le finalità espresse nel presente provvedimento;

    • i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF, ad eccezione
    delle società di servizi e degli intermediari di cui il CAF si avvale per lo
    svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 11, commi
    1 e 1-bis, del decreto n. 164 del 1999, i quali in tal caso assumono il ruolo di
    responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, con le
    rispettive responsabilità;

    • in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di cooperazione
    applicativa forniti verso l’esterno;

    • la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di
    intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza

    10

    almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi
    RSA 2048 bit e cifrari basati su algoritmo AES;

    • i CAF devono utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo o
    tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di
    accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati. In tali circostanze, a seguito
    di una segnalazione prodotta dalle suddette procedure, essi devono procedere
    all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni
    alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione,
    dandone contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate;

    • i CAF provvedono a tracciare le operazioni concernenti la richiesta di accesso
    ai dati tramite il canale di cooperazione applicativa ed a conservarle secondo
    i requisiti di legge.

    4.2.4.3 Nelle richieste di accesso sono indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1, il codice hash
    del file in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante,
    nonché la modalità di sottoscrizione della delega.
    Le richieste di accesso ai dati riferite ai contribuenti che hanno conferito delega nelle
    modalità indicate al punto 5.3 sono effettuate indicando esclusivamente il codice
    fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono
    acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del
    contribuente.

    4.2.4.4 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale
    secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

    4.2.4.5 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile,
    il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di cui al
    punto 3.1 un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla
    voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata, affinché possa effettuare una nuova
    richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.


    5 Delega per l’accesso

    5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza
    fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1,
    unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo
    ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la
    delega deve essere sottoscritta nel rispetto del CAD.

    5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password
    personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo
    appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile
    per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.

    5.3 Le deleghe ai CAF possono essere conferite mediante documento informatico
    (deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica

    11

    avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti in apposita convenzione stipulata
    tra il CAF e l’Agenzia delle entrate.

    5.4 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti
    informazioni:

    • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

    • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata;

    • data di conferimento della delega;

    • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione
    precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione
    dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).

    5.5 Se la delega è conferita dal genitore, dal rappresentante legale (tutore, curatore
    speciale e amministratore di sostegno) o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione
    precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona rappresentata o alla
    persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea
    documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentante legale o
    erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del
    contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione precompilata,
    sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante (genitore o
    rappresentante legale o erede).

    5.6 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse
    modalità di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 ed ha un contenuto analogo a quello di cui ai
    punti 5.4 e 5.5.

    5.7 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare
    la dichiarazione precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea
    documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del
    contribuente all’accesso alla dichiarazione precompilata. La previsione di cui al
    periodo precedente non si applica, per l’anno 2024, nel caso di presentazione del
    modello Redditi persone fisiche.

    5.8 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe
    acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, salvo che
    la delega sia stata acquisita con le modalità di cui ai punti 5.2 o 5.3 e individuano
    uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
    direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole
    tecniche di cui all'art. 71 del CAD.

    5.9 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
    registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

    • numero progressivo e data della delega;

    • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;

    • estremi del documento di identità, o dell’identità digitale, del delegante.

    La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di
    conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al
    momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

    5.10 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai
    documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF

    12

    e dei professionisti abilitati. Inoltre, l’Agenzia delle entrate richiede, a campione,
    copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso
    alle dichiarazioni precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i
    professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica
    certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella
    gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma
    1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità
    civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

    5.11 Con riferimento ai CAF che utilizzano i servizi di cui al punto 4.2.4.2, ferme
    restando le previsioni di cui al punto 5.9, l’Agenzia delle entrate effettua i controlli
    anche mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza alle
    deleghe e ai documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle
    dichiarazioni precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da
    apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF, nel rispetto comunque
    delle misure di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente
    provvedimento.

    5.12 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
    disponibili i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti
    nell’area riservata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale,
    disponibile nell’area riservata.

    6 Presentazione diretta della dichiarazione
    6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare

    telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente
    all’Agenzia delle entrate a partire dal 20 maggio.

    6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
    dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo
    telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

    • la data di presentazione della dichiarazione;

    • il riepilogo dei principali dati contabili.

    6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164
    del 1999, rende disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai sostituti d’imposta
    che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i
    risultati stessi.

    6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile del
    modello 730, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al
    contribuente mediante un avviso nell’area riservata nonché mediante la
    trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica
    di cui al punto 4.1.4.

    6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile del modello
    730 non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto
    stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita
    funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale
    del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza

    13

    l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le
    modalità di cui al punto 6.4.

    6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:

    • presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili
    nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del
    sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di
    cui al punto 6.7;

    • rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

    6.7 Per i contribuenti che presentano il modello Redditi Persone fisiche ovvero il
    modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai
    sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti
    dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione.
    Se dalla dichiarazione presentata ai sensi del periodo precedente emerge un debito,
    il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del
    decreto legislativo n. 241 del 1997, anche richiedendo l’addebito delle somme
    dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.


    6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto n. 164 del

    1999, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine,
    il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge
    dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione,
    indica nell’area riservata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730
    congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo esprime il consenso alla
    presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area riservata, del
    codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da
    parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione
    precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche,
    nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area riservata del dichiarante, il
    quale può procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.

    6.9 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione per il tramite della persona di
    fiducia, secondo le modalità individuate dal punto 4.1.5, la relativa responsabilità
    di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione
    finanziaria resta in capo agli stessi.

    7 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
    7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e

    b) del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di
    meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta
    alle richieste pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al
    punto 3.1 in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel
    generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato
    tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio
    1998 e successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono
    assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità,
    ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione

    14

    del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo via web delle funzionalità per
    l’accesso diretto del contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto
    4.1.1, sarà possibile con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le
    versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza
    oneri, adeguandosi alle minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al
    tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto
    d’imposta, CAF e professionista abilitato, e predispone appositi strumenti di
    monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici.
    L’Agenzia delle entrate, inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con controlli a
    campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta,
    dal CAF e dal professionista abilitato, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi
    dell’art. 35 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    7.2 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del
    trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di
    assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite
    di chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto disposto dall’art. 29 del
    Regolamento, al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento, nonché a
    non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A
    tal fine, è stata prevista per la richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 -
    immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata
    dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato e prima dell’effettivo
    accesso ai documenti di cui al punto 3.1 - l’introduzione di una maschera di
    “Avviso” per la formalizzazione dell’impegno di cui al punto precedente. La
    richiesta via web prevede inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (captcha)
    per evitare usi impropri del servizio. Analogo avviso è riportato nella richiesta
    prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato,
    archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al punto 3.1 scaricati tramite file,
    nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall’Agenzia.
    Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di cui al
    punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi dati possono essere acquisiti per via
    telematica anche dalla corrispondente sede principale.

    7.3 I CAF che accedono ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti
    in cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza necessarie descritte al
    punto 4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle previste nella convenzione di cui
    al punto 5.11, che assumono il valore di prescrizioni ai sensi dell’art. 154 del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di
    protezione dei dati personali con il provvedimento di parere favorevole al
    trattamento dei dati emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.


    8 Aggiornamento delle specifiche tecniche

    8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente
    provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
    dell’Agenzia delle entrate.

    9 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
    9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

    predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36,

    15

    par. 4, del Regolamento. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 236 del
    24 aprile 2024.



    Motivazioni

    L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia
    delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la
    dichiarazione precompilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di
    lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),
    g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.

    L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione
    precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici
    dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che
    presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.

    L’articolo 9 del citato decreto legislativo, prevede che con uno o più provvedimenti del
    Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le modalità applicative delle
    disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 precompilata (articoli da 1 a 8).

    Con il provvedimento del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti
    destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via
    sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione precompilata
    è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso
    all’Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l’anno
    d’imposta precedente, il modello 730 ovvero il modello Unico Persone Fisiche pur avendo i
    requisiti per la presentazione del modello 730.

    Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche per
    consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
    precompilata.

    Con il provvedimento del 9 aprile 2018 è stato introdotto, in via sperimentale, l’accesso
    in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF che aderiscono alla
    sperimentazione.

    Con il provvedimento del 18 aprile 2023, in via sperimentale, è stata introdotta la delega
    digitale
    , ossia un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica
    avanzata proposta dal CAF. La firma elettronica avanzata è una procedura, dettagliata nella
    convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate attraverso la quale il contribuente,
    prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso
    disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’art. 64 del Cad. Tale soluzione
    permette all’Agenzia di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del
    conferimento.

    Con i provvedimenti del 12 aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021, del 19
    maggio 2022, del 18 aprile 2023, nonché con il presente provvedimento, è stato integrato
    l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per
    l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.

    16

    Dal 2022 sono state individuate modalità semplificate per richiedere, tra l’altro,
    l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche
    (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità
    genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche. La
    disciplina dell’abilitazione (e della disabilitazione) di detti soggetti, inizialmente contenuta nei
    provvedimenti del 19 maggio 2022 e del 17 aprile 2023, è stata raccordata nel provvedimento
    del 22 settembre 2023, al quale si rinvia integralmente.

    L’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è stato integrato con il comma 1-bis
    e 3-bis, dalle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli nn. 19 e 1 del decreto
    legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

    In particolare, il nuovo comma 1-bis prevede che, a partire dal 2024 con riferimento al
    periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle entrate, rende disponibile, in via sperimentale, la
    dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli
    di lavoro dipendente e pensione.

    Il comma 3-bis prevede che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia rende
    disponibile ai contribuenti dipendenti e pensionati, in modo analitico, le informazioni in proprio
    possesso, che possono essere confermate o modificate. Le informazioni sono accessibili
    direttamente dai contribuenti in un'apposita area riservata del sito internet della predetta
    Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono
    riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare
    direttamente in via telematica.

    In ossequio alle nuove disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del
    2014, nel presente provvedimento è prevista l’elaborazione a partire dal 2024 della
    dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi di lavoro
    autonomo e d’impresa. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito
    anche per il tramite degli intermediari delegati. In questo modo tali contribuenti potranno
    disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad
    esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti
    per i familiari a carico) e le certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (compresi
    i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone
    fisiche) rilasciate dai sostituti d’imposta. Per quest’anno, visto che la dichiarazione
    precompilata riferita alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro
    dipendente e pensione è prevista in forma sperimentale, nel caso di presentazione del modello
    Redditi persone fisiche, il CAF o il professionista abilitato non è tenuto ad acquisire la
    documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso
    alla dichiarazione precompilata, come previsto dal punto 5.7 del presente provvedimento.

    Il presente provvedimento prevede inoltre una modalità di presentazione semplificata
    della dichiarazione 730 precompilata per dipendenti e pensionati, in alternativa a quella
    ordinaria. In tal caso, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte
    al contribuente che può direttamente confermarle o modificarle mediante un percorso guidato
    e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera
    automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di

    17

    conoscere le caselle del modello 730 da valorizzare o i codici da indicare nei singoli righi dello
    stesso modello.

    Per il resto sono confermate le disposizioni previste dal citato provvedimento del 9
    aprile 2018.

    Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti
    autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata, si è acquisito il parere favorevole del
    Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto
    legislativo n. 175 del 2014.

    Tutti i richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio
    2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017, del 9 aprile 2018, del 12 aprile 2019, del 30 aprile
    2020, del 7 maggio 2021, del 19 maggio 2022, del 18 aprile 2023 contenuti in altri
    provvedimenti o documenti di prassi si intendono riferiti anche al presente provvedimento.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203,
    del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
    lettera a); art. 73, comma 4).

    Statuto dell’Agenzia delle entrate.

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e
    disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
    approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

    Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
    informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera
    mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
    adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
    aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità
    di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle
    attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

    Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di
    trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
    a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

    18

    Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per
    l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
    sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241.

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei
    dati personali.

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale.

    Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
    dell’economia, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge 9 agosto
    2013, n. 98.

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
    semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

    Decreto legislativo 08 gennaio 2024 n. 1, recante disposizioni legislative relative alla
    razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

    Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 settembre 2023.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 29 aprile 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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