• Provvedimento Agenzia Entrate del 22.04.2024 (205127/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 22.04.2024 (205127/2024)


  • Prot. n. 205127/2024

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
    corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
    presente provvedimento

    dispone

    1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

    1.1 I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile
    2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
    (di seguito “decreto”), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli
    indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) per l’annualità di
    imposta 2023, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti
    da 2 a 5, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori
    componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del
    decreto.

    2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo
    9-bis del decreto

    2.1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
    visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei
    crediti di importo non superiore a:

    a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
    nell’annualità 2024;

    b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
    attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

    2

    2.2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
    credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
    2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

    2.3 I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato
    attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
    dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    2.4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la
    compensazione dei crediti di importo non superiore a:

    a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
    nell’annualità 2024;

    b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
    attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

    2.5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
    credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
    2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

    2.6 I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato
    attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
    dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    2.7 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti 2.4,
    lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-
    bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione
    effettuate nel 2025.

    3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo
    9-bis del decreto

    3.1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
    visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di
    rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di
    importo non superiore a 70.000 euro annui.

    3.2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
    garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei

    3

    primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
    superiore a 70.000 euro annui.

    3.3 I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato
    attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
    dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    3.4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
    affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della
    garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di
    imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

    3.5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l’esonero
    dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
    garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei
    primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
    superiore a 50.000 euro annui.

    3.6 I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
    presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato
    attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
    dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    3.7 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come previsto
    dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative,
    riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2025.

    4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11
    dell’articolo 9-bis del decreto

    4.1 L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di
    cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta per il
    periodo d’imposta 2023:

    a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo
    di imposta 2023;

    b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    4.2 L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
    all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
    secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta
    2023:

    4

    a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il
    periodo di imposta 2023;

    b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    4.3 I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43,
    comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo
    d’imposta 2023, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità
    almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

    4.4 L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
    all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2023, è riconosciuta ai
    contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per
    il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo
    accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

    Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di
    affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media
    semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli
    ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali

    5.1 I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito
    di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di
    cui ai precedenti punti se:

    - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove
    previsti;

    - il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA,
    anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello
    minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

    Motivazioni

    L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno
    specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano
    gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

    In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto
    legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato
    articolo 9-bis è previsto:

    5

    a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di
    crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente
    all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro
    annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività
    produttive;

    b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione
    della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo
    non superiore a 70.000 euro annui;

    c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
    cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

    d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
    all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
    secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di
    affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
    dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
    autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
    all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due
    terzi il reddito dichiarato.

    Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)
    e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore
    aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli
    di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo
    d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della
    richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché
    della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della
    dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

    Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato
    prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
    individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità
    pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al
    comma 11
    » e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del
    direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
    necessarie per l’attuazione del presente articolo
    », il presente provvedimento
    disciplina, per il periodo d’imposta 2023, le condizioni in presenza delle quali si
    rendono applicabili i benefici in argomento.

    6

    Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due
    ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto
    dal contribuente.

    Nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un
    punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di
    imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,
    relativamente:

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro
    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
    imposta 2024;

    - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
    70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
    2025;

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
    all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
    di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
    2022 e 2023.

    Nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di
    un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA
    per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
    componenti positivi, relativamente:

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
    imposta 2024;

    - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
    50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
    2025;

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro
    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
    all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
    di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
    semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
    ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
    d’imposta 2022 e 2023.

    7

    In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo
    comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10,
    comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3
    del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA
    infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che
    l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate
    nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

    Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b),
    vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del
    punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

    Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di
    conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito
    IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del
    credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
    per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione
    di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
    di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
    di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
    2022 e 2023.

    Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore
    a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di
    imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,
    è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla
    prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla
    dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA
    infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un
    importo non superiore a 50.000 euro annui.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
    di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
    semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
    ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
    d’imposta 2022 e 2023.

    In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000
    euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    8

    Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione
    limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo
    complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a
    70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

    Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto conto
    che l’art. 9 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a decorrere dal
    periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del decreto-legge
    13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistematica, è statuito che
    l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui
    all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è condizionato
    all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli
    ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
    componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari
    a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche
    per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito
    dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito
    che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
    all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo
    comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
    1972, n. 633, è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a
    seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per
    effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
    di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
    2022 e 2023.

    Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito
    che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta
    2023, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei
    confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il
    periodo di imposta 2023, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,
    anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

    Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è
    statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
    cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata alla circostanza che il reddito
    complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e

    9

    all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione
    di ulteriori componenti positivi.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di
    affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
    2022 e 2023.

    Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato
    articolo 9-bis è inoltre necessario che:

    - nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
    autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

    - nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in
    cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per
    quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito
    dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi
    d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai
    benefici.

    L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata
    in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2022,
    tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati,
    emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche
    al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la
    soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici
    premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio
    delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di
    affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del
    decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un
    importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e
    di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).

    L’individuazione del livello di affidabilità per l’accesso ai benefici premiali
    di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche
    operate dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, è stata
    effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al
    medesimo decreto legislativo n. 1.

    In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato
    comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che con provvedimento del direttore
    dell’Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è
    collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme
    restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma
    potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti
    ISA con punteggio pari o superiore a 9).

    10

    Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai
    contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco
    temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità
    fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle
    lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che
    presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la
    media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli
    ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

    Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è
    individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,
    per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è
    fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici
    premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

    Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle
    Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di
    esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata l’8
    aprile 2024.

    Riferimenti normativi
    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art.
    62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
    comma 4];

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis):
    Esecuzione dei rimborsi;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
    redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
    di gestione delle dichiarazioni;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle

    11

    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
    produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
    Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
    posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
    Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
    rilevanti ai fini degli studi di settore;

    Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
    giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
    degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
    misure per lo sviluppo;

    Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019:
    Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile
    2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e
    approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
    modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
    locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
    dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa
    modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019:
    Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
    economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
    commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
    specifiche;

    Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020:
    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
    corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

    Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 148): Modifiche alla disciplina degli
    indici sintetici di affidabilità fiscale;

    Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 26 aprile 2021:
    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
    corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

    Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022:
    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
    corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

    12

    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

    Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2023:
    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
    corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
    comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
    attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle
    norme in materia di adempimenti tributari;

    Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024:
    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
    affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli
    indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta
    2024;

    Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024:
    Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
    della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi
    d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione
    dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del
    relativo adempimento dichiarativo;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024: Approvazione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
    comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
    e di approvazione delle territorialità specifiche.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
    1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 22 aprile 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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