• Provvedimento Agenzia Entrate del 08.03.2024 (105669/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 08.03.2024 (105669/2024)
  • Prot. n. 105669/2024

    Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

    novembre 2022 recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture

    elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti

    residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il

    Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle

    operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione

    delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

    127”


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

    novembre 2022.

    Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022 sono

    apportate le seguenti modifiche:

    1. Recapito della fattura elettronica

    1.1. Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

    “Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende

    disponibile per i soggetti IVA e per i soggetti, diversi da persona fisica,

    non titolari di partita IVA, un servizio di registrazione, descritto

    rispettivamente al punto 8.1 e 8.1-bis, dell’“indirizzo telematico” (vale a

    dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2)

    prescelto per la ricezione dei file.”.

    1.2. La lettera d) del punto 3.4 è soppressa.

    2. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI

    2.1. Il punto 4.7 è sostituito dal seguente:

    “Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica

    di cui al punto 3.4, lettera c), la data di ricezione coincide con la data di

    messa a disposizione.”.

    3. Intermediari

    3.1. Al punto 5.1, dopo le parole “di cui al punto 8.1” sono aggiunte le seguenti “e

    al punto 8.1-bis.”.

    3.2. Al punto 5.3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

    “La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la

    stessa opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è consentita

    anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322

    del 1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal

    cessionario/committente. Ai suddetti intermediari è altresì consentita la

    consultazione dei “dati fattura” di cui al punto 1.2.”.

    4. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

    4.1. Al punto 8.1, la settima alinea è sostituita dalla seguente:

    “un servizio, offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa

    opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, di consultazione

    e acquisizione puntuale dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute

    attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

    entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmessi al SdI sono

    disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno

    successivo a quello di ricezione da parte del SdI. I “dati fattura” di cui al punto

    1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello

    di presentazione della dichiarazione di riferimento;”.

    4.2. Dopo il punto 8.1 è aggiunto il punto 8.1-bis:

    “L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti, diversi da persona

    fisica, non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari/committenti, un

    servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare al SdI il canale

    e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti

    al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il

    servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione a lui

    riferite attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrati,

    indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo

    “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4.”.

    4.3. Al punto 8.2, le parole “di cui al precedente punto 8.1” sono sostituite con le

    seguenti “di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.1-bis.”.

    5. Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei

    loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA

    5.1. Il punto 9 è soppresso.

    6. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone

    fisiche, non titolari di partita IVA

    6.1. Il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

    “Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da

    persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione

    delle fatture elettroniche ricevute all’interno dell’area riservata del sito web

    dell’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione

    in consultazione dall’Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture

    elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al

    31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del

    SdI, mentre i “dati fattura” di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31

    dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della

    dichiarazione di riferimento.”.

    7. “Trattamento dei dati”

    7.1. Al punto 12.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

    “I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente

    trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate in una banca dati

    dedicata per consentire la messa a disposizione del servizio di consultazione e

    acquisizione delle fatture elettroniche in qualità di titolare del trattamento”.

    8. Decorrenza

    8.1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 20 marzo 2024.

    Motivazioni

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

    novembre 2022 sono state sostituite integralmente le disposizioni del provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni,

    recante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le

    cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel

    territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio,

    nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui

    all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia

    delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente

    delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione

    elettronica. Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA - o ai loro

    intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - nonché ai

    consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro

    duplicati informatici, previa adesione al servizio.

    L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3,

    del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche

    emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi

    ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    L’articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato la citata

    disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte

    del contribuente consumatore finale.

    Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle

    entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo

    anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino

    alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5-

    bis, del menzionato decreto legislativo n. 127 del 2015 (introdotto dall’articolo 14 del

    decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157),

    con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi

    operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari

    di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture

    elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di

    sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in

    consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da

    parte del Sistema di Interscambio.

    Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli

    operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia

    un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a

    natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma

    2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo

    anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

    La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte

    del consumatore, ad un intermediario.

    Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo

    telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA,

    viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

    − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma

    1);

    − Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

    del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento

    − Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei

    diritti del contribuente;

    − Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente

    le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui

    redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore

    aggiunto;

    − Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di

    protezione dei dati personali;

    − Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

    − Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante la trasmissione telematica

    delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso

    distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g),

    della legge 11 marzo 2014, n. 23;

    − Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 19 dicembre 2019, n. 157;

    − Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 15 dicembre 2023, n. 191;

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del

    24 novembre 2022 recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione

    delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

    effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le

    relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la

    trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori

    disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

    127”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,

    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 8 marzo 2024



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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