• Risoluzione Agenzia Entrate n. 19/E del 12.04.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 19/E del 12.04.2024
  • RISOLUZIONE N. 19/E





    Roma, 12 aprile 2024

    OGGETTO: Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” - articolo 6 del decreto-
    legge 29 marzo 2024, n. 39

    L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha disposto che “Ai

    fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui

    all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei

    crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e

    design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27

    dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al

    raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai

    commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge

    n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica,

    l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla

    data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del

    credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli

    investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli

    investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a

    decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore

    del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla

    base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello

    sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto

    direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

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    modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le

    modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.”

    Inoltre, il comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024 ha stabilito

    che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a

    1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità

    dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo

    le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

    Per i crediti d’imposta interessati dalle disposizioni citate, con risoluzione n. 3/E del

    13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 20211 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6936”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui

    all'allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n.

    178/2020”;

    • “6937”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui

    all' allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;

    • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione

    ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss.,

    legge n. 160 del 2019”;

    • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura

    incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n.

    34 del 2020”;

    • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura

    incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1,

    DL n. 34 del 2020”.

    Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 29

    marzo 2024, n. 39 sopra citate, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del


    1 I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 3/E del 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021 sono stati anche richiamati nella
    risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, relativa ai crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimenti 1:
    Transizione 4.0” del PNRR, e nella risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, con la quale è stato ridenominato il codice
    tributo 6936.

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    Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento è sospeso

    l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

    • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato

    come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

    • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene

    indicato come “anno di riferimento” 2024.




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