• Risoluzione Agenzia Entrate n. 18/E del 27.03.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 18/E del 27.03.2024
  • RISOLUZIONE N. 18/E









    Roma, 27 marzo 2024

    OGGETTO: Codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del
    credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di
    imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera
    a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175


    Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 15, comma 1, lettera a),

    dispone, tra l’altro, che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di

    liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai

    professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le

    modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese

    successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37,

    comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

    Con risoluzioni 10 febbraio 2015, n. 13/E, e 9 dicembre 2015, n. 103/E, sono stati

    istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito relativo alle somme

    rimborsate a seguito di assistenza fiscale, rispettivamente, mediante il modello F24 ed “F24

    enti pubblici” (F24 EP).

    Con risoluzione 28 aprile 2023, n. 18/E, è stata effettuata una revisione dei codici

    tributo inerenti alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative, tra l’altro, alla

    Regione Valle d’Aosta, al fine di adeguare alla normativa vigente le modalità di

    versamento.

    Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in

    compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

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    successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero

    motivato.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP),

    delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione

    del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale di cui al richiamato

    articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si

    istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “7901” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

    Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito

    indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

    d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;

    • “7902” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 -

    Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a

    dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta –

    versamenti effettuati fuori regione - Recupero credito indebitamente

    utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e

    relativi interessi - controllo sostanziale;

    • “7903” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 -

    Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a

    dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta –

    versamenti effettuati nella regione - Recupero credito indebitamente

    utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e

    relativi interessi - controllo sostanziale”;

    • “7904” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 -

    Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito

    indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

    d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”;

    • “7905” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 -

    Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF –

    Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

    sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;

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    • “7906” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 -

    Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF –

    Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

    sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”;

    • “7907” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 -

    Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF –

    Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

    sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;

    • “7908” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 -

    Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF –

    Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

    sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

    versati” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    ? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate

    all’interno del provvedimento notificato;

    ? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata

    effettuata l'indebita compensazione;

    ? nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:

    o per i codici tributo “7905” e “7906”, il codice della Regione reperibile

    nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”,

    pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

    o per i codici tributo “7907” e “7908”, il codice catastale del Comune

    destinatario, reperibile nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei

    Comuni”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    ****

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    In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti

    secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    ? i codici tributo “7901”, “7902”, “7903” e “7904” nella sezione “Erario”

    (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a

    debito versati”;

    ? i codici tributo “7905” e “7906”, nella sezione “Regioni” (valore R),

    indicando nel campo “codice”, il codice della regione desumibile dalla

    “Tabella T0 Codici delle 3 Regioni e delle Province Autonome”, pubblicata

    sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme

    indicate nella colonna “importi a debito versati”;

    ? i codici tributo “7907” e “7908”, nella sezione “Enti locali” (valore S),

    indicando nel campo “codice” il codice catastale del comune di riferimento,

    desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul

    sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme

    indicate nella colonna “importi a debito versati”;

    ? i campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno

    del provvedimento notificato;

    ? il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata

    l'indebita compensazione, nel formato “AAAA”.

    ? Il campo “riferimento A” non è valorizzato.

    ***********

    Le spese di notifica relative ai provvedimenti notificati sono versate con il codice

    tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, già in uso sia per le modalità di

    versamento F24 che per le modalità di versamento “F24 EP”.

    Per il pagamento delle somme dovute, non è possibile avvalersi della compensazione

    prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    IL DIRETTORE CENTRALE

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