• Risoluzione Agenzia Entrate n. 16/E del 12.03.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 16/E del 12.03.2024
  • RISOLUZIONE N. 16/E






    Roma, 12 marzo 2024

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24
    “enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)
    relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o
    assimilata e ulteriori rispetto al primo, di cui alla legge della Regione
    autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 e ridenominazione
    del codice tributo “5901”

    L’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17, della Regione autonoma Friuli

    Venezia Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel

    territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di

    cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

    Con risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023 sono stati istituiti i codici tributo per il

    versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), della citata imposta.

    Con nota n. 0115669 del 21 febbraio 2024, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

    ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad

    uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la

    ridenominazione del codice tributo “5901” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare

    autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata -

    legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle

    somme in argomento è istituito il seguente codice tributo:

    • “5902” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i

    fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14

    novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3”.

    Si precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati

    unitamente all’imposta dovuta.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate

    esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

    • nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel

    cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito

    internet www.agenziaentrate.gov.it;

    • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;

    • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;

    • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è

    effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;

    • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

    • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il

    pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”

    indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

    ****

    In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella

    colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

    • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli

    immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it;

    • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;

    • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore

    a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere,

    3

    un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo

    carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non

    variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;

    • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel

    formato “AAAA”.

    ****

    Con la presente risoluzione è ridenominato il codice tributo “5901”, come di seguito

    indicato:

    • “5901” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il

    primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o

    assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022,

    n. 17, articolo 9, comma 2”.

    Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata

    risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023.

    IL DIRETTORE CENTRALE

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