• Circolare Agenzie Entrate 7/E del 21/03/2024

  • Circolare Agenzie Entrate 7/E del 21/03/2024
  • CIRCOLARE N. 7/E





    Direzione Centrale Coordinamento Normativo








    Roma, 21 marzo 2024




    OGGETTO: Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta

    d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di
    assicurazione - articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023,
    n. 213






    2

    INDICE

    PREMESSA ..................................................................................................................... 3

    1. Ambito di applicazione ......................................................................................... 3

    2. Decorrenza della modifica ................................................................................... 5

    3. Determinazione della ritenuta in misura ridotta ............................................... 7

    4. Ulteriori precisazioni ............................................................................................ 9

    3

    PREMESSA

    L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di

    seguito legge di bilancio 2024) ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis

    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito

    articolo 25-bis), abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero

    dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito

    di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, come illustrato nei

    successivi paragrafi.

    Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici,

    per garantirne l’uniformità di azione.

    1. Ambito di applicazione

    L’articolo 1, comma 89, della legge di bilancio 20241 ha modificato il

    quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, il quale prevede, per

    taluni soggetti ivi indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle

    provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25-bis2.

    Per effetto della suddetta modifica, quindi, il regime di esonero dalla

    ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli «agenti di

    assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione»


    1 L’articolo 1, comma 89, della legge di bilancio 2024 stabilisce che «all’articolo 25-bis, quinto comma,
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
    “dagli agenti di
    assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di
    assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di
    assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
    assicurazione in regime di reciproca esclusiva;” sono soppresse».
    2 Nella versione ante modifica, l’articolo 25-bis, quinto comma, del DPR n. 600 del 1973 prevedeva che le
    «disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
    turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
    esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
    prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro
    rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche
    o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di
    reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria
    per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute
    nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli
    agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e
    rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari
    che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra
    imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro
    ».

    4

    e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di

    assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o

    loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di

    assicurazione in regime di reciproca esclusiva», di seguito individuati come

    “agenti e mediatori di assicurazione”.

    Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le

    disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque

    denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di

    commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di

    procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.

    Alla luce della modifica in commento, i chiarimenti forniti, in linea generale

    e per quanto compatibili, con la circolare del Ministero delle finanze 10 giugno

    1983, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli agenti e mediatori di

    assicurazione3.

    Si osserva che, con la risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7/E, l’Agenzia delle

    entrate aveva esteso, “per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli

    operatori”, l’esonero dalla ritenuta, previsto dal quinto comma dell’articolo 25-

    bis (nella formulazione previgente), anche alle prestazioni rese “direttamente” alle

    imprese di assicurazione4 da parte di soggetti iscritti nella sezione d) del Registro

    Unico degli Intermediari (RUI)5.

    Per effetto della modifica normativa, dunque, si ritengono superati i

    chiarimenti forniti con la suddetta risoluzione, dovendo considerarsi assoggettate

    a ritenuta, ai sensi del citato articolo 25-bis, anche le provvigioni percepite dagli


    3 Va da sé che la citata circolare n. 24 del 1983 è da intendersi superata nelle parti relative all’esonero per
    gli agenti e mediatori di assicurazione dall’applicazione della ritenuta.
    4 Cfr. risoluzione n. 7/E del 2013, con la quale si precisa che si tratta delle prestazioni “rese all’impresa di
    assicurazione per conto della quale svolgono attività ausiliaria di promozione e collocamento di prodotti
    assicurativi standardizzati, nonché di riscossione dei premi, se prevista dagli accordi di distribuzione,
    mentre il contratto è stipulato dal cliente con l’impresa di assicurazione, che è responsabile in solido per
    gli eventuali danni causati dall’intermediario
    ”.
    5 Cfr. articolo 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
    assicurazioni private, di seguito “CAP”), e articolo 19 del Regolamento IVASS del 2 agosto 2018, n. 40,
    secondo cui sono iscritti nella sezione d) del RUI le banche, le Sim, gli intermediari finanziari ex articolo
    106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), gli Istituti di pagamento ex articolo 114-septies
    del medesimo TUB e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta.

    5

    intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese

    direttamente a imprese di assicurazione.

    Per garantire la parità di trattamento degli operatori si ritiene, inoltre, che la

    predetta ritenuta debba applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque

    denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se

    esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti

    iscritti al RUI, alle sezioni e)6 ed f)7, nell’ambito di prestazioni rese direttamente

    alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero

    dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato

    articolo 25-bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione

    assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è

    operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa.

    2. Decorrenza della modifica

    La modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge

    di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile

    2024.

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo dell’obbligo di operare la ritenuta

    d’acconto in commento si rammenta che, come chiarito con la citata circolare n.

    24 del 1983, la ritenuta di cui all’articolo 25-bis va operata all’atto del pagamento

    della provvigione8. In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle


    6 Cfr. articolo 109, comma 2, lettera e), del CAP e articoli 22 e 23 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018,
    secondo cui sono iscritti nella sezione e) del RUI i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti,
    i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a),
    b), d), e) ed f), per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
    7 Cfr. articolo 109, comma 2, lettera f), del CAP e articoli 26 e 27 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018,
    secondo cui sono iscritti nella sezione f) del RUI gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come
    definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), del CAP.
    8 Con la circolare n. 24 del 1983, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la “ritenuta di cui all’art.
    25-bis, sia essa a titolo d’acconto oppure a titolo d’imposta, va operata all’atto del pagamento della
    provvigione. Sono assoggettati alla ritenuta in rassegna anche gli acconti e le anticipazioni della
    provvigione medesima e ciò anche se gli stessi, in base al principio della competenza, non sono da
    ricomprendere tra i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nel
    periodo d’imposta in cui vengono percepiti. La ragione dell’inclusione dei predetti acconti nell’ambito di
    applicazione della ritenuta in esame risiede nel fatto che la stessa ritenuta segue il cosiddetto criterio “di
    cassa”; cosicché tutte le somme, siano esse erogate a titolo di anticipazione di provvigioni o a titolo
    definitivo, devono essere ad essa assoggettate
    ”.

    6

    provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento

    della loro maturazione.

    Nondimeno, si evidenzia che il quarto comma dell’articolo 25-bis disciplina

    l’ipotesi in cui il commissionario, l’agente, il mediatore, il rappresentante di

    commercio o il procacciatore d’affari, in forza di disposizioni normative o

    contrattuali, trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, prelevandola

    dalle somme riscosse a seguito dell’operazione per la quale ha prestato la propria

    attività. In questi casi è fatto obbligo ai percettori della provvigione di rimettere ai

    propri committenti, preponenti o mandanti (di seguito, per brevità, committenti),

    anche l’importo corrispondente alla ritenuta stessa. Detta ritenuta si considera

    operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai

    percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del

    mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate9.

    L’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni in parola segue, come detto,

    il criterio di cassa, mentre si osserva che, per quanto concerne lo scomputo della

    stessa, il terzo comma dell’articolo 25-bis prevede la facoltà di scelta, stabilendo

    che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta

    di competenza, purché già operata al momento della presentazione della

    dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è

    operata. Qualora la ritenuta sia operata in un momento successivo alla

    presentazione della dichiarazione annuale, invece, la stessa è scomputata

    dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata.

    Nei casi di cui al quarto comma, quindi, il presupposto impositivo, da cui

    decorre il computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti,

    preponenti o mandanti della ritenuta, attiene al trattenimento delle provvigioni da

    parte dei percipienti. Secondo tale disposizione, come detto, la ritenuta si considera

    operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute.


    9 Cfr. articolo 8, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 602, e articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    7

    Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in

    questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti

    e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che

    si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni

    trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche

    precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente

    a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi

    nei mesi antecedenti.

    3. Determinazione della ritenuta in misura ridotta

    Resta invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si

    applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma, nella misura fissata

    dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con

    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo

    scaglione di reddito.

    Ai sensi del secondo comma del citato articolo 25-bis, le ritenute devono

    essere commisurate al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni, salvo

    il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della

    loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In

    tal caso la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle

    provvigioni.

    L’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446,

    prevede che l’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura indicata nel

    secondo comma del predetto articolo 25-bis è subordinata alla presentazione al

    committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di

    apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati

    identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via

    continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

    L’articolo 3 del predetto decreto prevede, per quanto di interesse, che:

    8

    − la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno

    solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante

    raccomandata A/R;

    − se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base

    imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa

    dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello

    in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine

    devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire

    meno le predette condizioni;

    − se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente,

    presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi

    della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni

    successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di

    agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o

    alla eseguita mediazione.

    In considerazione del fatto che la modifica di cui all’articolo 1, comma 89,

    della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024,

    successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione

    sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le

    condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in

    corso d’anno, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di

    assicurazione possano pervenire entro i quindici giorni successivi alla decorrenza

    della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

    L’Agenzia delle entrate, con circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E, in

    conformità a quanto indicato nel settimo comma del citato articolo 25-bis10, ha

    precisato che è possibile trasmettere la suddetta dichiarazione anche tramite PEC,

    rispettando comunque i termini stabiliti dal decreto ministeriale.


    10 Così come sostituito dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in base
    al quale è stabilito che le modalità di presentazione della dichiarazione devono prevedere la trasmissione
    anche tramite posta elettronica certificata.

    9

    Con la medesima circolare si chiariva che la dichiarazione, trasmessa con

    raccomandata A/R o mediante PEC, conserva validità ai fini dell’applicazione

    della ritenuta sul venti per cento dell’ammontare delle provvigioni anche oltre

    l’anno cui si riferisce.

    4. Ulteriori precisazioni

    In base a quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i sostituti d’imposta che

    operano ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo,

    di provvigioni e redditi diversi sono tenuti al rilascio al percipiente della

    Certificazione Unica e alla conseguente trasmissione della stessa all’Agenzia delle

    entrate11.

    A seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le

    ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il

    committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà, pertanto, provvedere al

    rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia

    delle entrate.

    Si precisa che l’abrogazione della previsione di esonero dall’applicazione

    della ritenuta alle provvigioni spettanti agli agenti e ai mediatori di assicurazione,

    in precedenza contenuta nell’articolo 25-bis, quinto comma, del DPR n. 600 del

    1973, non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla

    normativa IVA.

    Le prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative dagli anzidetti

    intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, infatti, fruiscono del


    11 L’articolo 4, comma 3-bis, del DPR n. 322 del 1998 stabilisce che, salvo «quanto previsto al comma 6-
    quinquies, i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
    autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24,
    25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, nonché dell’articolo 21, comma 15, della legge
    27 dicembre 1997, n. 449, e dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della
    certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle
    entrate, direttamente o
    tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui
    al comma 1 del presente articolo, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno
    ».

    10

    regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10,

    primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

    n. 63312.

    Con riferimento ai soggetti che effettuano le predette operazioni, l’articolo

    22, primo comma, n. 6), del medesimo DPR n. 633 del 1972 prevede l’esonero

    dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che il committente e/o cliente privato

    ne faccia esplicita richiesta non oltre il momento di effettuazione della prestazione

    di servizi13.

    Ciò considerato, la modifica in commento non comporta, quindi,

    l’insorgenza in capo agli intermediari assicurativi di cui trattasi dell’obbligo di

    rilascio della fattura, ancorché le provvigioni percepite dagli stessi debbano essere

    assoggettate a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi del richiamato articolo 25-bis

    del DPR n. 600 del 1973.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)


    12 Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del DPR n. 633 del 1972, sono esenti dall’IVA «le
    prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7
    (…)
    ». In particolare, il n. 2) del medesimo comma annovera, tra le operazioni esenti, «le operazioni di
    assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio».

    13 L’articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633 del 1972 prevede che l’emissione della fattura non è
    obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione «per le
    operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10
    ».

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