• Circolare Agenzie Entrate 5/E del 07/03/2024

  • Circolare Agenzie Entrate 5/E del 07/03/2024
  • CIRCOLARE N. 5/E





    Direzione Centrale Coordinamento Normativo










    Roma, 7 marzo 2024






    OGGETTO: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e decreto-

    legge 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto Anticipi) - Novità in materia
    di reddito di lavoro dipendente



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    INDICE

    PREMESSA ..................................................................................................................... 3

    1. Misure fiscali per il welfare aziendale ................................................................. 3

    1.1. Modifiche in materia di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi
    prestati ai lavoratori dipendenti nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di
    lavoro – Articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024
    ................................... 3

    1.2. Modifiche in materia di determinazione del compenso in natura derivante dai
    prestiti erogati ai lavoratori dipendenti – Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto
    Anticipi
    .............................................................................................................................. 7

    1.3. Detassazione dei premi di risultato – Articolo 1, comma 18, della legge di
    bilancio 2024
    ................................................................................................................... 11

    2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di
    somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo
    e termale
    ......................................................................................................................... 12

    3. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione –
    Articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di bilancio 2024
    ..................................... 15

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    PREMESSA

    Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici,

    per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali riguardanti il welfare

    aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i

    dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di

    strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da

    retribuzione, contenute nelle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 30

    dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di bilancio 2024).

    Nell’ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, si forniscono,

    altresì, precisazioni sulla novella dell’articolo 51, comma 4, lettera b), primo

    periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto

    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall’articolo

    3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (di seguito

    decreto Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.

    191, che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di

    prestiti concessi al lavoratore dipendente.

    1. Misure fiscali per il welfare aziendale

    1.1. Modifiche in materia di non imponibilità del valore dei beni ceduti
    e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché di somme erogate o
    rimborsate dai datori di lavoro – Articolo 1, commi 16 e 17, della legge di
    bilancio 2024

    L’articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 20241 prevede –

    limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3,


    1 L’articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2024 statuisce che, limitatamente al periodo d’imposta
    2024, «in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo
    unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e
    dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori
    dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
    elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo
    relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti
    con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano

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    prima parte del terzo periodo, del TUIR – la non concorrenza alla formazione del

    reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei

    servizi prestati ai lavoratori dipendenti2, nonché delle somme erogate o rimborsate

    ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze

    domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale,

    delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo

    alla prima casa.

    Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli

    fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con

    indicazione del codice fiscale dei figli.

    I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale disposizione previa

    informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

    L’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR prevede

    che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti

    e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera

    nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento di quest’ultimo

    importo comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero ammontare e non

    soltanto della quota parte eccedente il citato limite di euro 258,23.

    In deroga al predetto articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,

    del TUIR, e limitatamente al periodo d’imposta 2024, il richiamato comma 16

    stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente

    e, analogamente a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022,

    n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis)3, e dall’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023,

    n. 48 (c.d. decreto Lavoro)4, include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche


    nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione
    del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti
    ».
    Ai sensi del successivo comma 17, il limite di cui al secondo periodo del citato comma 16 «si applica se il
    lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli
    ».
    2 Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di
    lavoro dipendente, per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del
    TUIR.
    3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
    4 Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

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    «le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il

    pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia

    elettrica e del gas naturale».

    Resta fermo che il superamento dei limiti indicati nel citato comma 16 –

    vale a dire dell’importo di euro 1.000 o euro 2.000, a seconda se il lavoratore

    dipendente abbia o meno figli a carico – comporta la concorrenza dell’intero

    ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie

    e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.

    Tra le novità introdotte dalla norma in esame vi è la possibilità di agevolare,

    attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le «spese per l’affitto

    della prima casa» o quelle «per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa».

    Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR,

    rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i

    servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del

    TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da

    terzi.

    Ciò premesso, si ritiene che in relazione alla disposizione in commento

    valgano, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari 1° agosto

    2023, n. 23/E, e 4 novembre 2022, n. 35/E, cui si rinvia per ulteriori

    approfondimenti.

    La norma fa riferimento alla nozione di «prima casa» senza ulteriori

    precisazioni in merito alla relativa portata. A tal fine, per ragioni logico-

    sistematiche, si ritiene che rilevi la nozione di «abitazione principale» prevista per

    l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) (interessi

    passivi per mutui), e 16 (canoni di locazione) del TUIR5.


    5 In materia di detrazione per interessi passivi per mutuo ipotecario, ai sensi dell’articolo 15, comma 1,
    lettera b), del TUIR, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari
    dimorano abitualmente. Fra i vari documenti di prassi in materia, con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E,
    pag. 102, Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7) “Definizione di
    abitazione principale”, è stato precisato che per abitazione principale del contribuente “si intende quella
    nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei
    registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la
    quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei

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    Con specifico riferimento alle anzidette spese, si ritiene che le stesse

    debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di

    un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il

    dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino

    abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. In

    altri termini, ancorché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare, fra quelli

    indicati nell’articolo 12 del TUIR, del lavoratore dipendente, si è dell’avviso che

    siano rimborsabili, nei limiti normativi suindicati, sia le spese sostenute per un

    contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che

    l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del

    lavoratore ai sensi dei predetti articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1-

    quinquies, del TUIR.

    Con particolare riguardo alla locuzione «spese per l’affitto», si ritiene che

    debba farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente

    registrato e pagato nell’anno.

    Resta fermo che in relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in

    commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le

    medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione

    principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto

    queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate

    effettivamente sostenute.

    Da ultimo, si precisa che, ai fini documentali, è necessario che il datore di

    lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

    Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

    riguardo al trattamento dei dati personali, e del decreto legislativo 30 giugno 2003,

    n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, dei


    registri anagrafici” e che la detrazione “spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di
    mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro
    il terzo grado ed affini entro il secondo grado: art. 5, comma 5, del TUIR) (Circolare 26.01.2001 n. 7/E,
    risposta 2.2)
    ”. In materia di detrazione per canoni di locazione, l’articolo 16, comma 1-quinquies, del TUIR
    prevede, infine, che l’abitazione principale è quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi
    familiari dimorano abitualmente.

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    principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall’articolo 5 del

    predetto regolamento, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa

    documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di

    cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può

    acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà6 che attesti il ricorrere,

    in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da

    conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati7. In ogni

    caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle

    medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una

    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà8 che attesti la circostanza che le stesse

    non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo

    presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

    1.2. Modifiche in materia di determinazione del compenso in natura
    derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti – Articolo 3, commi
    3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi

    L’articolo 3, comma 3-bis, del decreto Anticipi9, novellando l’articolo 51,

    comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, ha modificato la modalità di

    determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore

    dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base

    di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti10.


    6 Rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    7 Cfr. per quanto compatibile la circolare n. 35/E del 2022.
    8 Ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
    9Ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto Anticipi «…in caso di concessione di prestiti si assume
    il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente
    alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e
    l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi
    ».
    10Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di
    reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari
    indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli
    da terzi (cfr. al riguardo anche la circolare n. 23/E del 2023).
    Come chiarito con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.2, l’ambito applicativo della
    norma di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR comprende, oltre al
    finanziamento concesso direttamente dal datore di lavoro, le forme di finanziamento concesse da terzi con
    i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio
    carico. Nello stesso senso, vedasi la risoluzione 28 maggio 2010, n. 46/E. Con la risoluzione 25 luglio 2023,

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    L’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, nella

    formulazione previgente11, prevedeva che, in caso di concessione di prestiti al

    lavoratore, ai fini della determinazione del compenso in natura, occorresse

    effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (che nel

    tempo è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento ? TUR) vigente al termine

    di ciascun anno, e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito12.

    Al fine di fronteggiare le fluttuazioni che fra l’anno 2022 e l’anno 2023

    hanno interessato il TUR ? ferma restando la modalità generale di determinazione

    del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 per cento della

    differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli

    interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti ?

    l’attuale versione della norma ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come

    parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello

    da individuare, come segue, in base alla tipologia di prestito:

    - per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza

    di ciascuna rata;

    - per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione

    del prestito.

    Per i prestiti a tasso fisso viene in sostanza ripristinata l’impostazione in

    vigore prima della modifica all’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR

    apportata dall’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto legislativo

    23 dicembre 1999, n. 50513, in base alla quale il tasso ufficiale da assumere come


    n. 44/E, è stato ulteriormente precisato, al riguardo, che la disposizione in discorso “… si applica a tutte le
    forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e
    dalla valuta utilizzata. La norma si applica, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore
    di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.
    Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi
    sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio…
    ”.
    11Ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, ante modifica apportata dal
    comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto Anticipi, «…in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per
    cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
    di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi
    ».
    12 Cfr. risoluzione n. 44/E del 2023 e risposta a interpello n. 378 dell’11 luglio 2023.
    13 La disposizione contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR, ante modifica operata
    dall’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), del d.lgs. n. 505 del 1999, prevedeva che, ai fini della

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    parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito,

    a nulla rilevando le eventuali variazioni intervenute successivamente. L’importo

    che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la

    differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli

    interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo

    l’ammontare risultante della metà. L’importo così determinato viene assoggettato

    a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito

    stabilite dal relativo piano di ammortamento. In caso di prestiti a tasso variabile,

    caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale, il prelievo alla fonte

    viene effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito,

    tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale14.

    Con riferimento alle ipotesi di rinegoziazione o surroga del finanziamento,

    si ritiene che la formulazione della norma citata, la quale per i prestiti a tasso fisso,

    ai fini del confronto con l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato al

    finanziamento, fa riferimento al TUR vigente «alla data di concessione del

    prestito», vada intesa alla stregua di quanto precisato in materia di detraibilità degli

    interessi per mutui con la circolare n. 14/E del 2023, pag. 94, secondo cui ai fini

    della corretta indicazione dell’importo degli interessi passivi “qualora sia stato

    stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre far

    riferimento alla data di stipula del contratto di

    accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo. In tale circostanza, per data

    di stipula del contratto di mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di

    accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo”.

    Pertanto, in caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso

    fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso

    variabile), si è dell’avviso che il confronto vada effettuato fra gli interessi

    effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della


    determinazione del reddito, il raffronto dovesse essere operato con il tasso ufficiale «vigente al momento
    della concessione del prestito
    ». Il citato articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4) ha modificato tale
    disposizione sostituendo il termine di riferimento con il tasso ufficiale «vigente al termine di ciascun anno».
    14 Cfr., sul punto, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 1997, paragrafo 2.3.2.2.

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    rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula

    della rinegoziazione del mutuo.

    Ai sensi dell’articolo 3, comma 3-ter, del decreto Anticipi15, le disposizioni

    del citato comma 3-bis si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal

    periodo d’imposta 2023.

    Con riferimento al momento di imputazione del compenso in natura in

    relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti di cui all’articolo 51, comma 4,

    lettera b), del TUIR e di applicazione della ritenuta alla fonte, è stato chiarito, per

    quanto di interesse in questa sede, che il momento di applicazione della ritenuta è

    quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo

    piano di ammortamento, fatta salva l’effettuazione di eventuali modifiche in sede

    di conguaglio16. Ciò posto, considerato che la modifica della determinazione del

    compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata

    in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica a tutti gli interessi pagati nel periodo

    d’imposta 2023, relativamente agli importi degli interessi assoggettati a

    imposizione precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro

    ha tenuto conto della nuova regola di determinazione del reddito in sede di

    conguaglio. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta ha, pertanto,

    rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit

    erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito

    assoggettato a tassazione17.

    Va da sé che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023,

    è effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, un nuovo

    conguaglio al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina in

    commento. A ciò consegue l’obbligo di rilasciare al lavoratore cessato e


    15Ai sensi dell’articolo 3, comma 3-ter, del decreto Anticipi, le disposizioni di cui al comma 3-bis «…si
    applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto
    ».
    16 Cfr. circolare del Ministero delle finanze 17 maggio 2000, n. 98, quesito 5.2.1, e risoluzione n. 44/E del
    2023.
    17 Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600.

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    trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro i termini normativamente previsti18,

    una nuova certificazione unica contenente i dati risultanti dal conguaglio di fine

    anno.

    1.3. Detassazione dei premi di risultato – Articolo 1, comma 18, della
    legge di bilancio 2024

    L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 202419 prevede, per i premi

    e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione ? dal 10 al 5 per cento ?

    dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli

    utili d’impresa prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015,

    n. 208 (legge di stabilità 2016) 20.

    Tale disposizione ripropone, anche per l’anno d’imposta 2024, la riduzione

    dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta,

    per il periodo d’imposta 2023, dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre

    2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)21.

    L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di stabilità 2016 disciplina

    l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali

    nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile la cui

    corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità,

    efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con


    18 Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
    19 L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024 statuisce che, per i premi e le somme erogati
    nell’anno 2024, «l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma
    182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento
    ».
    20 Il comma 182 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce che, salva espressa rinuncia scritta
    del prestatore di lavoro, «sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
    fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo
    di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad
    incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base
    di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione
    agli utili dell’impresa
    ».
    21 L’articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2023 dispone che, per i premi e le somme «erogati
    nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma
    182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento
    ».

    12

    il decreto di cui al comma 188, nonché sulle somme erogate sotto forma di

    partecipazione agli utili dell’impresa.

    L’imposta sostitutiva, in vigore dal 2016, si applica, fino a un importo di

    euro 3.000 lordi (comma 182), al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti

    del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (comma 187),

    con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non

    superiore a euro 80.000 (comma 186), in conseguenza di incrementi di

    produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione come definiti nel decreto

    interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

    Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 201622, nonché alle somme

    elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

    Considerato che la nuova disposizione prevede solo la riduzione

    dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano

    applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018,

    n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

    2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di
    somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto
    turistico, ricettivo e termale

    Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’articolo 1,

    comma 21, della legge di bilancio 202423 riconosce, a favore dei lavoratori degli


    22 Emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge di stabilità 2016 e rubricato «Attuazione
    dell’articolo 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016),
    che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione
    agevolata
    ».
    23 Di seguito si riporta il testo dei commi da 21 a 25 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024:
    «21. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di
    lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai
    lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25
    agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è
    riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15
    per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro
    straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
    22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato
    titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro
    40.000.

    13

    esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge

    25 agosto 1991, n. 28724, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti

    termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del

    reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al

    lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 1,

    comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 6625, effettuate nei giorni festivi.

    La misura in esame, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo

    compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, riprende quella di cui

    all’articolo 39-bis del decreto Lavoro26.


    23. Il sostituto d’ imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del
    lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
    Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, comma 6-ter, del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
    24. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento
    integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    25. La spesa per l’attuazione dei commi da 21 a 24 è valutata in 81,1 milioni di euro per l’anno 2024
    ».
    24 Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l. n. 287 del 1991 «… i pubblici esercizi di cui alla presente
    legge sono distinti in:
    a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un
    contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
    pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
    b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché
    di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè,
    gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
    c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
    congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
    stabilimenti balneari ed esercizi similari;
    d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi
    gradazione
    ».
    25 Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 «(…) c) «lavoro straordinario»: è il lavoro
    prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3;
    d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte
    e le cinque del mattino;
    e) «lavoratore notturno»:
    1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro
    giornaliero impiegato in modo normale;
    2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
    secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
    lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di
    ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo
    parziale (…)
    ».
    26 Di seguito si riporta il testo del citato articolo 39-bis, commi da 1 a 4, del decreto Lavoro:
    «1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di
    lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai
    lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento
    integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni

    14

    Ai sensi del successivo comma 22, il trattamento integrativo speciale in

    commento è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel

    settore privato, come sopra individuati, a condizione che nel periodo d’imposta

    2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore

    a euro 40.000.

    Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i

    redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro)

    conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da

    attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale

    e della somministrazione di alimenti e bevande27.

    Ai sensi del comma 23, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento

    integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo

    del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023 tramite dichiarazione

    sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, è necessario

    conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un

    eventuale controllo da parte degli organi competenti.

    L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il

    lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita

    esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e

    il 30 giugno 2024.

    Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla

    prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento


    lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
    decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato
    titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro
    40.000.
    3. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del
    lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.
    4. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento
    integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    ».
    27 In tal senso, vedasi la circolare 29 agosto 2023, n. 26/E, paragrafo 2.

    15

    integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta fermo che

    l’erogazione del trattamento in commento possa avvenire anche successivamente

    al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni

    di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta indica, inoltre, nella

    certificazione unica di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente

    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa al periodo d’imposta 2024, il

    trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

    Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme

    erogate, il successivo comma 24 prevede che gli stessi possano utilizzare l’istituto

    della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore

    deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione

    dall’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 26/E del 2023, 3 aprile 2020, n. 8/E,

    quesito n. 4.9, e 14 dicembre 2020, n. 29/E, paragrafo 7).

    A tal fine è utilizzabile il codice tributo “1702”, istituito con la risoluzione

    9 agosto 2023, n. 51/E.

    3. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione
    – Articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di bilancio 2024

    L’articolo 1, comma 126, della legge di bilancio 202428 prevede, per il solo

    biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi

    non coperti da contributi previdenziali e, a tal fine, riprende alcuni principi stabiliti

    dall’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con


    28 L’articolo 1, comma 126, della legge di bilancio 2024 dispone che in via sperimentale, per il biennio
    2024-2025, «gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
    dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali
    dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
    1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno
    facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente
    legge compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette
    forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione,
    comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.
    Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi
    ».

    16

    modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riguardante la facoltà di riscatto

    contributivo riconosciuta per il periodo 2019-2021.

    L’intervento normativo prevede, infatti, che, in via sperimentale per il

    biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate

    dall’INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di

    pensione, possano riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di

    entrata in vigore della legge di bilancio 2024, compresi tra l’anno del primo e

    quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme

    assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da

    contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza

    obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.

    Dal punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per

    l’applicazione e i periodi anzidetti possono essere riscattati fino a un massimo di

    cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all’entrata in vigore della legge di

    bilancio in commento.

    In merito agli effetti fiscali della misura in esame, il successivo comma

    12929 precisa che i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al

    proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto di cui al comma 126. In

    tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi

    di produzione spettanti al lavoratore stesso.

    Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è

    portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro

    autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro

    dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto rientrano nell’ambito

    dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR30, in base al quale non concorrono


    29 L’articolo 1, comma 129, della legge di bilancio 2024 stabilisce che per «i lavoratori del settore privato
    l’onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato
    destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l’onere è deducibile
    dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente,
    rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
    ».
    30 Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, non concorrono a formare il reddito «i contributi
    previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di

    17

    a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali

    versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)


    legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
    esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
    aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
    all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
    Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
    sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)
    ».

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