• Provvedimento Agenzia Entrate del 28.02.2024 (68706/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 28.02.2024 (68706/2024)


  • Prot. n. 68706/2024





    Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP”, con le relative
    istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
    equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.
    Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
    contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP”


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone:

    1. Approvazione del modello di dichiarazione delle società di persone ed

    equiparate

    1.1. È approvato il modello “Redditi 2024–SP”, da presentare nell’anno 2024 da

    parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,

    con le relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.

    1.2. Il modello “Redditi 2024–SP” è composto da:

    a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM,

    RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU, RX;

    b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

    dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con

    apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con

    cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2

    2. Modalità di indicazione degli importi

    2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di

    euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50

    centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

    3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

    3.1. Il modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP” è reso disponibile

    dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito

    internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a

    condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi l’indirizzo

    del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

    3.3. Per la stampa dei quadri di cui alla lettera a) del punto 1.2 devono essere

    rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente

    provvedimento.

    3.4. Per la consegna del modello di dichiarazione agli uffici postali deve essere

    utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento del 13 marzo 2008 di

    approvazione della busta per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici

    postali, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ai fini della stampa

    della busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato

    A al predetto provvedimento di approvazione.

    4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione “Redditi

    2024-SP”

    4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli

    intermediari abilitati trasmettono, in via telematica, i dati contenuti nel modello di

    dichiarazione “Redditi 2024-SP”, secondo le specifiche tecniche allegate al presente

    provvedimento.

    4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di

    cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

    1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su

    modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente

    provvedimento.

    3

    4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita

    sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    5. Trattamento dei dati

    5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è

    individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e

    successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

    provvedimento.

    5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate

    si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale sono

    affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e

    l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi

    correlate, designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28

    del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il

    presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul

    trattamento dei dati personali ad esso allegata.

    5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1,

    lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto

    del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività

    istituzionali.

    5.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett. f) del

    Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

    stato disposto che la trasmissione del modello Redditi SP venga effettuata

    esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

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    Motivazioni

    Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva

    il modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP”, con le relative istruzioni, da presentare

    nell’anno 2024 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita

    semplice ed equiparate.

    Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da utilizzare

    per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello di

    dichiarazione “Redditi 2024-SP”, da parte delle società semplici, in nome collettivo, in

    accomandita semplice ed equiparate, che provvedono direttamente all’invio nonché da

    parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari

    abilitati alla trasmissione.

    Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 e 2, del

    decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, nel modello “Redditi 2024–SP” sono state

    apportate diverse semplificazioni. In particolare, nel quadro RU sono stati individuati

    alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna ai sensi

    dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i quali non è più previsto

    l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU e sono state, inoltre,

    eliminate le Sezioni II (credito “Caro Petrolio”) e V (“Altri crediti d’imposta”), i cui

    crediti sono adesso gestiti nella Sezione I. Oltre a ciò, nel quadro RS è stato soppresso il

    prospetto dedicato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da

    parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista

    dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

    Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto

    modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative

    caratteristiche tecniche e grafiche.

    Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le istruzioni e

    le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le conseguenti

    modifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle

    entrate.

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    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
    1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
    febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
    modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
    modificazioni: Testo unico delle imposte sui redditi;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
    dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione
    delle dichiarazioni;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
    relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    all’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle
    dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché
    di esecuzione telematica dei pagamenti;

    Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23
    febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
    luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
    gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26
    aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
    dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
    contribuente;

    Legge 27 dicembre 2019, n. 160: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
    finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

    6

    Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
    giugno 2020, n. 40: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
    fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
    di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

    Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge.
    17 luglio 2020, n. 77: misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
    all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
    COVID-19;

    Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
    13 ottobre 2020, n. 126: misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    Legge 30 dicembre 2020, n. 178: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
    finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

    Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
    23 luglio 2021, n. 106: misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
    imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 6

    Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
    17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
    lavoro e per esigenze indifferibili;

    Legge 30 dicembre 2021, n. 234: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
    finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4
    agosto 2022, n. 122: misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
    nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

    Legge 15 luglio 2022, n. 99: istituzione del Sistema terziario di istruzione
    tecnologica superiore;

    Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla
    legge 13 gennaio 2023, n. 6: misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
    finanza pubblica;

    Legge 29 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
    finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
    9 ottobre 2023 n. 136: disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività
    economiche e finanziarie e investimenti strategici;

    Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
    15 dicembre 2023, n. 191: misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
    enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209: attuazione della riforma fiscale in

    7

    materia di fiscalità internazionale;

    Legge 30 dicembre 2023, n. 213: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
    finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: razionalizzazione e semplificazione
    delle norme in materia di adempimenti tributari;

    Decreto legislativo 12 febbraio 2023, n. 13: Disposizioni in materia di
    accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.



    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 28 febbraio 2024

    Il DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente








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    ALLEGATO 1

    CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

    STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

    I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti
    su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

    larghezza: cm 21,0;
    altezza: cm 29,7.
    È consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante

    l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la
    chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

    I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con
    il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
    l’intestazione dei dati richiesti.

    La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione
    degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui al punto 1.2 del presente
    provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il
    relativo retro.

    I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”,
    o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6
    righe per pollice.

    CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

    La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento
    e deve avere il peso di 80 gr. /mq.

    CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

    I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al
    presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che
    ha le seguenti dimensioni:

    altezza: 65 sesti di pollice;

    larghezza: 75 decimi di pollice.

    Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio
    (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

    Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono
    essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la

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    predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
    provvedimento.

    COLORI

    Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il
    colore nero e per i fondini il colore pantone 562U e 311U per i modelli di cui al punto
    1.2.

    È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la
    riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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