• Provvedimento Agenzia Entrate del 28.02.2024 (68478/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 28.02.2024 (68478/2024)



  • Prot.n. 68478/2024


    Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
    contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2024, nelle comunicazioni di cui ai modelli
    730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione
    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per
    lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti
    d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2024 da parte dei CAF
    e dei professionisti abilitati

    1.1. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica i dati

    contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2024 e nella scheda relativa alla scelta

    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo le specifiche tecniche

    contenute nell’Allegato A del presente provvedimento.

    1.2. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono i dati relativi ai modelli 730-4

    e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le specifiche

    tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento. I dati relativi al suddetto

    modello 730-4 saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ai sostituti d’imposta,

    in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato A.

    2

    1.3. I CAF ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda

    per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, trasmettono in via

    telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato B del presente

    provvedimento.


    2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2024 da parte dei

    sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale

    2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno

    d’imposta 2023 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario

    abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione,

    osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento.

    2.2. I sostituti d’imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in forma

    diretta, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4 resi

    disponibili dall’Agenzia delle entrate al sostituto d’imposta stesso.


    3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2024 da parte degli

    intermediari abilitati

    3.1. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nei

    modelli di dichiarazione 730 e 730-4 consegnati dai sostituti d’imposta che hanno

    prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A del

    presente provvedimento.

    3.2. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nelle

    schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, ricevute

    dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo le

    specifiche tecniche contenute nell’Allegato B del presente provvedimento.

    3.3. Le modalità di invio dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta

    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, ricevute dai sostituti

    d’imposta saranno disciplinate mediante separato provvedimento ai sensi dell’articolo

    37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    3

    4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti
    d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta della
    dichiarazione 730 precompilata


    4.1. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto

    31 maggio 1999, n. 164, rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730

    precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove

    ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

    4.2 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile

    della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate provvede a darne

    comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta

    elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali

    comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

    4.3 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della

    dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di

    conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate,

    tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia,

    il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di

    conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente

    con le modalità di cui al punto 4.2.


    5. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza

    fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

    5.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da

    parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere

    seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al presente provvedimento.

    4

    6. Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul modello
    730-3/2024 cartaceo consegnato al contribuente


    6.1. I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza

    fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2023 possono conservare in formato

    elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2024 cartaceo, consegnato al

    contribuente che si è avvalso dell’assistenza fiscale, osservando le specifiche tecniche

    di cui all’Allegato A del presente provvedimento.


    7. Correzioni e integrazioni alle specifiche tecniche

    7.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita

    sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Motivazioni

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati approvati

    i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il

    professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,

    nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione

    semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare

    nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

    Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i

    sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2024 devono trasmettere in

    via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello

    730/2024 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo

    provvedimento.

    I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica i dati

    contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille

    dell’IRPEF. I sostituti d’imposta consegnano invece le buste contenenti le schede per la

    scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF ad un ufficio postale o ad un

    intermediario abilitato, per le cui modalità di consegna si fa rinvio a quanto disposto dal

    citato provvedimento di approvazione del modello 730/2024.

    5

    Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente

    provvedimento sono definiti:

    - nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via

    telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione

    730/2024, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli

    intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per

    la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2024 e 730-4/2024 integrativo, da

    osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;

    - nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle

    scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei

    professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta;

    - nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta,

    dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale

    prestata.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66;
    articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
    20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale
    n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
    modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
    e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione
    delle dichiarazioni;

    6

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
    relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    all’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle
    dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché
    di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle
    Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
    1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

    Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
    modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
    assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai
    professionisti;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
    protezione dei dati personali”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate: “Approvazione dei
    modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il
    professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,
    nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione
    semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare
    nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 28 febbraio 2024



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati